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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 giugno 2021

Cassazione n. 36592/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di PERUGIA con sentenza in data 16/6/2020 in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di PERUGIA il 28/6/2019 ha revocato la provvisionale come concessa e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 640 e 494 cod. pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva la violazione di legate il vizio di motivazione atta- q uantdvd i ch i a razione di responsabilità evidenziando che la conclusione si fonderebbe su di una errata e parziale lettura di quanto emerso nel corso del processo.

La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che si riferisce esclusivamente alla logicità della motivazione, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, ha dato conto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato e, facendo riferimento alla condotta complessivamente tenuta, ha evidenziato come i fatti fossero riferibili al ricorrente.

Pure a fronte delle analoghe critiche già contenute nei motivi di appello, d'altro canto, il giudice dell'impugnazione, con lo specifico riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, alla documentazione in atti e alla ricostruzione così complessivamente emersa, ha evidenziato gli elementi ed esposto le ragioni sulle quali ha fondato la propria conclusione, ciò anche dando conto dei motivi per i quali le dichiarazioni dei testi indicati dalla difesa nonOerano credibili e non erano idonee a disarticolare l'ipotesi accusatoria.

Ragione questa per la quale, in conclusione,4censure, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, oltre a essere manifestamente infondate, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18/6/2021 [OSCURATO:PERSONA] e Estensore [OSCURATO:PERSONA] a,M. aco [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di PERUGIA con sentenza in data 16/6/2020 in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di PERUGIA il 28/6/2019 ha revocato la provvisionale come concessa e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 640 e 494 cod. pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva la violazione di legate il vizio di motivazione atta- q uantdvd i ch i a razione di responsabilità evidenziando che la conclusione si fonderebbe su di una errata e parziale lettura di quanto emerso nel corso del processo. La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che si riferisce esclusivamente alla logicità della motivazione, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, ha dato conto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato e, facendo riferimento alla condotta complessivamente tenuta, ha evidenziato come i fatti fossero riferibili al ricorrente. Pure a fronte delle analoghe critiche già contenute nei motivi di appello, d'altro canto, il giudice dell'impugnazione, con lo specifico riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, alla documentazione in atti e alla ricostruzione così complessivamente emersa, ha evidenziato gli elementi ed esposto le ragioni sulle quali ha fondato la propria conclusione, ciò anche dando conto dei motivi per i quali le dichiarazioni dei testi indicati dalla difesa nonOerano credibili e non erano idonee a disarticolare l'ipotesi accusatoria. Ragione questa per la quale, in conclusione,4censure, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, oltre a essere manifestamente infondate, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 [OSCURATO:PERSONA] e Estensore [OSCURATO:PERSONA] a,M. aco [OSCURATO:PERSONA]
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