CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36448/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 61,uri tdr0 t [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore t L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] Alessandro conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, resa il 22 novembre 2019, la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la decisione emessa dal Tribunale di Belluno il 4 aprile 2018 che aveva giudicato [OSCURATO:PERSONA], imputato: 1) del tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] realizzato aggredendola e stringendole le mani al collo e poi stringendole il collo con un braccio fino a cagionarle lesioni (capo A); 2) di violenza privata aggravata dall'uso di un coltello a serramanico in danno della medesima Crupi, nonché di Marco e [OSCURATO:PERSONA] (capo B); 3) di violazione di domicilio aggravata per essersi introdotto nella struttura residenziale dell'[OSCURATO:PERSONA] ed esservisi trattenuto dopo aver estratto il suddetto coltello (capo C); 4) di porto fuori dalla sua abitazione del suddetto coltello (capo D); fatti commessi in Alleghe, il 20 agosto 2017. Il Tribunale aveva ritenuto l'imputato responsabile dei reati a lui ascritti, unificati in continuazione, e - riconosciute le attenuanti generiche e l'attenuante del risarcimento del danno - lo aveva condannato alla pena di anni tre, mesi nove, giorni dieci di reclusione. La Corte di appello, in virtù della parziale riforma della prima decisione, ha ritenuto la condotta dell'imputato in danno di Marco e [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo B), assorbita in quella riferita al reato di cui al capo C) e ha riqualificato il reato di cui al capo D) quale reato previsto e punito, non dall'art. 699 cod. pen., ma dall'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, rideterminando la pena in quella di anni tre, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 250,00 di multa. Le sentenze di merito hanno ricostruito la vicenda muovendo dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], di età rispettivamente di 29 e 20 anni, avevano avuto una relazione sentimentale durata dal 2013 all'estate del 2017, quando il loro rapporto era andato in crisi. Dal giorno 11 agosto 2017 la coppia aveva interrotto la frequentazione, ma [OSCURATO:PERSONA] aveva, dopo pochi giorni, insistito con la ragazza per riprendere la relazione, venendo però ignorato da lei. Il 17 agosto, l'uomo l'aveva attesa all'uscita del suddetto [OSCURATO:PERSONA], dove la ragazza lavorava come barista, e l'aveva pesantemente insultata vedendola in compagnia di un'altra persona, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si era successivamente scusato, ma [OSCURATO:PERSONA] aveva ribadito di non voler tornare insieme a lui. Nel corso della notte fra il 19 e il 20 agosto, si era giunti all'aggressione messa in essere dall'imputato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], con il contorno di ulteriori violazioni della legge penale che avevano dato materia all'imputazione dei reati posti a carico di [OSCURATO:PERSONA], reati che la Corte di appello - sulla base dei rilievi della polizia giudiziaria, delle testimonianze della persona offesa e delle altre persone presenti al fatto e intervenute nella sua dinamica, nonché delle stesse dichiarazioni dell'imputato - ha ritenuto pienamente provati nei limiti già precisati. 2. Avverso la decisione di appello ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e ne ha chiesto l'annullamento articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 56-575 cod. pen. e la mancanza assoluta di motivazione in punto di ritenuto perfezionamento del tentato omicidio, anziché del reato di lesioni personali, secondo quanto aveva prospettato anche il Procuratore generale territoriale nel corso dell'udienza. Pacifico essendo il gesto compiuto dall'imputato, consistito nell'avere afferrato al collo [OSCURATO:PERSONA] serrando la relativa stretta, mentre si trovava alle spalle della donna, si era argomentato anche con l'appello che era da escludersi che tale gesto, di per sé solo, fosse idoneo all'uccisione della medesima e che la volontà dell'uomo fosse quella di sopprimerla: su tale argomento - evidenzia la difesa --.la sentenza impugnata, al pari di quella di primo grado, si è espressa in modo apparente e apodittico limitandosi a ritenere che l'atto di afferrare al collo la vittima, vieppiù essendo alterato dall'alcool e adirato per la scoperta del di lei tradimento, fosse di per sé idoneo a cagionare la morte della persona offesa, con l'animus necandi, nella forma del dolo d'impeto. Così ragionando, i giudici di appello, secondo il ricorrente, hanno omesso di tener conto di una serie di circostanze, invece rilevanti: la mancata prova, non rinvenibile nella soggettiva sensazione della vittima, dell'avvenuto esercizio da parte dell'agente di una forza compressiva tale da rendere il gesto idoneo all'uccisione; l'assenza di rilievo probatorio delle dichiarazioni dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali anzi - al netto delle loro opinioni - non avevano riferito di una reazione fisica della ragazza tale da dimostrare un principio di asfissia; l'omessa considerazione della particolare posizione di [OSCURATO:PERSONA], il quale, avendo cagionato lesioni a [OSCURATO:PERSONA], aveva un preciso interesse a valorizzare come salvifico il suo intervento onde evitare eventuali responsabilità per la sua condotta nei confronti dell'imputato; la netta differenza fra il mero cingere il collo della vittima con le mani e le braccia e l'atto specifico dello strozzamento, implicante l'utilizzo necessario di una notevole forza fisica esercitata dall'aggressore, forza mancata nel caso di specie, attesa l'assenza di alcun segno tipico (sudorazione, convulsioni ed altri ancora) o reliquato (impronte contusive, lividi ed altri ancora) ordinariamente scaturente dalla suddetta manovra; i dati di fatto che la donna era stata in grado, durante l'atto, di chiedere aiuto e, dopo l'atto, di andare via a piedi, da sola, per raggiungere casa, senza alcun contraccolpo psicologico, e che ella l'indomani era andata regolarmente al lavoro, mentre la visita in Guardia medica era avvenuta solo per la sollecitazione dei Carabinieri e aveva esitato la 3 /, certificazione di una contrattura, solo dichiarata, con prognosi di guarigione di dieci giorni. Il ricorrente censura il ragionamento della Corte territoriale che avrebbe omesso di esaminare la fattispecie con il rigore richiesto dall'assenza di conseguenze fisiche rispetto all'azione violenta e dall'utilizzo di un mezzo, le mani nude, privo di una potenzialità offensiva intrinseca di portata micidiale. In tal senso, pure con l'appello, si era evidenziato che: l'agente, pur avendo a disposizione il coltellino, non l'aveva usato per aggredire la donna; né egli aveva aggredito la donna lungo il tratto intercorrente tra l'appartamento e l'automobile, nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA] aveva camminato normalmente, sintomo certo che ella non aveva timore del fidanzato; la personalità di [OSCURATO:PERSONA] era stata definita concordemente come quello di una persona mai incline alla violenza fisica, oltre che incensurata; lo stato di alterazione alcoolica, la molestia e l'atteggiamento erano elementi neutri; la valorizzazione delle parole dette da [OSCURATO:PERSONA] nell'occorso costituiva una forzatura; anche la conclusione relativa all'evenienza del dolo d'impeto era contraddetta dallo svolgimento del fatto che aveva visto concretarsi l'aggressione soltanto fuori dall'hotel, non quando [OSCURATO:PERSONA] aveva intercettato, all'interno, [OSCURATO:PERSONA]. Per altro verso, nemmeno sarebbe stata annessa la rilevanza dovuta al fatto che, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva descritto l'episodio aggressivo sostenendo che vi era stato a un certo punto un cambio della presa, dall'iniziale afferramento con due braccia a quella con unico braccio, tale cambio era stato smentito dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Né la Corte di merito avrebbe spiegato perché la presa con il braccio unico doveva considerarsi più micidiale di quella realizzata a due mani: d'altro canto, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non fosse stato escusso in dibattimento, per l'acquisizione del verbale delle sue sommarie informazioni, non avrebbe impedito ai giudici del merito di rinnovarne l'escussione prima di congetturare su quello che il teste avrebbe potuto dire, ma non aveva detto. 2.2. Con il secondo motivo si denunciano l'apparenza e la contraddittorietà della motivazione nella valutazione della credibilità di [OSCURATO:PERSONA]. Con l'atto di appello si erano evidenziati i punti critici relativi alla valutazione del narrato della persona offesa in rapporto alle prove contrarie, segnalandosi che la valutazione di inattendibilità di queste ultime non risultava giustificata. Siccome le censure sul punto della credibilità di [OSCURATO:PERSONA] erano state specifiche, altrettanto puntuale avrebbe dovuto essere la risposta della Corte territoriale. Pertanto, secondo la difesa, il generalizzato rinvio alla motivazione di primo grado si profila illegittimo. Si era evidenziato l'atteggiamento quantomeno equivoco in cui l'imputato aveva colto la fidanzata e si erano sottolineate le contraddizioni in cui ella era caduta sul punto relativo all'esistenza di una sua relazione con [OSCURATO:PERSONA], contraddizioni che si erano palesate anche con riferimento alla ragione per la quale ella si era recata, quella sera, alle 23:30 presso il residence ove costui alloggiava, tanto che si era nascosta quando vi era giunto [OSCURATO:PERSONA]. E a queste contraddizioni si era riconnessa la scarsa credibilità della persona offesa con riferimento al racconto della dinamica del fatto aggressivo. 2.3. Con il terzo motivo si prospettano, per il reato di violenza privata, la violazione dell'art. 610 cod. pen., la contraddittorietà della motivazione e la mancanza di essa, in relazione alla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio. L'azione di spinta messa in essere dall'imputato nei riguardi della persona offesa, dai giudici di merito inquadrata come una coartazione della sua libertà di azione, tale non era stata, come era dato desumere dalla stessa testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]: lo spintone da lei ricevuto in quella fase si era risolto in una manifestazione di rabbia, senza la coartazione della libertà della donna per un apprezzabile lasso temporale, tutt'al più potendo il fatto essere inquadrato nel reato di percosse. Pertanto, secondo il ricorrente, la diversa lettura delle dichiarazioni della persona offesa è il risultato di un travisamento, giacché la donna, dopo la spinta", era uscita dalla stanza scansando l'imputato. 2.4. Con il quarto motivo si prospettano la violazione dell'art. 614 cod. pen. e il vizio di motivazione, per travisamento della prova, in ordine alla confermata configurazione del reato di violazione di domicilio. Le dichiarazioni dei fratelli Mazzocco sarebbero state lette in modo travisante, in quanto costoro, dopo che nessuno aveva obiettato a che [OSCURATO:PERSONA] entrasse nel domicilio in questione, avevano invitato l'imputato a controllare se [OSCURATO:PERSONA] fosse presente in una delle stanze: dunque, i Marzocco non l'avevano invitato ad andarsene, ma a rimanere per fare la verifica. Né dalle dichiarazioni dell'imputato era arguibile, come invece aveva ritenuto la Corte di appello, che egli avesse estratto il coltello per impedire loro di mandarlo via dal residence. Inoltre,- con riferimento alla configurazione circostanziale, era stata contestata la sola aggravante teleologica, non quella di avere agito in modo armato, per cui il reato - non essendo stata formalmente contestata l'aggravante di cui all'art. 614, quarto comma, cod. pen. - non avrebbe dovuto superare il vaglio relativo alla sua procedibilità, stante la mancanza di querela. Né sarebbe stato spiegato in qual modo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe usato il coltello per restare nel domicilio contro la volontà di chi aveva diritto a escluderlo. 3. Il Procuratore generale, nel corso della discussione orale, in coerenza, con la requisitoria scritta rassegnata in precedenza, ha prospettato il rigetto dell'impugnazione, considerando non censurabile in sede di legittimità, siccome non contraddittoria, la valutazione di credibilità della persona offesa effettuata dai giudici di merito e, nel complesso, fondato su un congruo ragionamento l'approdo inerente alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del tentato omicidio a mezzo della condotta di strozzamento, nonché reputando contrastate dai riferimenti adeguati contenuti nella motivazione le doglianze relative ai ritenuti delitti di violenza privata e di violazione di domicilio aggravata. [OSCURATO:PERSONA]) 1. La Corte ritiene che il ricorso si connoti per l'incursione nella valutazione di merito che tutti i motivi - pur come specificati in modo articolato dalla difesa del ricorrente nel corso della discussione - sollecitano al vaglio di legittimità e per il corrispondente carattere reiterativo di alcune delle prospettazioni con gli stessi avanzate, a fronte di una motivazione adeguata e non illogica resa dalla Corte di appello, così che l'impugnazione è, nel suo complesso, inammissibile. 2. Per l'adeguato scrutinio delle doglianze, giova premettere, integrando quanto si è già esposto in narrativa, come nella sentenza impugnata risulti accertato che, nel corso della notte fra il 19 e il 20 agosto, [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto una telefonata alla ragazza chiedendole di accompagnarlo a casa in quanto aveva bevuto, ricevendo anche stavolta una risposta negativa; allora, l'imputato si era recato presso il residence dove alloggiavano i dipendenti dell'albergo e si era fatto aprire presentandosi in un evidente stato di ebbrezza alcolica, urlando e chiedendo insistentemente della ex fidanzata; al diniego opposto dei fratelli Mazzocco, che ivi svolgevano funzioni di portineria e non volevano chi si trattenesse oltre nell'edifico, l'imputato aveva estratto di tasca il coltello e, sotto minaccia dell'arma, aveva cominciato a ispezionare gli alloggi, fino a quando [OSCURATO:PERSONA] era uscita da una delle stanze dell'albergo per chiedergli di calmarsi e di uscire fuori insieme. A questo punto - hanno accertato i giudici di merito - [OSCURATO:PERSONA] aveva dato uno spintone alla ragazza dirigendola verso l'interno della stanza allo scopo di trattenerla in quel luogo e riprendere il confronto con lei. Ma successivamente [OSCURATO:PERSONA] era riuscita a scansarlo e a sfuggirgli, inseguita dall'imputato. Ella si era diretta fuori dal residence raggiungendo l'auto dell'ex fidanzato dove, però, era stata avvicinata nuovamente dall'imputato che stavolta l'aveva presa per il collo con entrambe le mani cominciando a serrare fino a farle mancare il fiato. A un certo punto, [OSCURATO:PERSONA] aveva per un attimo mollato la presa con una delle mani, ma per poi cingerle il collo subito dopo con un solo braccio e stringerlo con ancora maggior forza. Tuttavia, fra l'una e l'altra presa, la ragazza era riuscita a chiedere aiuto ed erano allora accorsi [OSCURATO:PERSONA], portiere notturno dell'albergo, e i fratelli Mazzocco che avevano attuato l'intervento salvifico per la persona offesa: [OSCURATO:PERSONA] era, infatti, ce l'aveva fatta, sia pure a fatica, a staccare [OSCURATO:PERSONA] dalla donna e i Mazzocco lo avevano poi bloccato a terra fino a quando erano giunti i Carabinieri. Anche un altro dipendente dell'hotel, [OSCURATO:PERSONA], presente nella piazza, vista la scena dell'aggressione, era accorso in aiuto. 3. Tale ricostruzione dei fatti ha annoverato fra le prove le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la cui attendibilità ha formato oggetto di scrutinio da parte della Corte di appello, scrutinio che si profila adeguato e coerente, contrariamente a quanto ha prospettato il ricorrente nel secondo motivo, da affrontare per primo, per ragioni di ordine logico. Già il Tribunale aveva evidenziato che la donna era apparsa del tutto credibile, dopo aver deciso di non costituirsi parte civile al dichiarato scopo di non aggravare la posizione dell'imputato e di non incassare l'assegno inviatole da [OSCURATO:PERSONA], unitamente a una lettera di scuse. La sincerità degli accenti con cui aveva deposto era stata confermata anche dal fatto che ella, nel corso della testimonianza, si era dimostrata molto scossa al momento della rievocazione delle fasi più crude dell'azione aggressiva e, d'altra parte, le sue dichiarazioni siano rivelati coerenti anche all'esito dello svolgimento del controesame. I giudici di secondo grado, analizzando la doglianza dell'appellante, hanno concordato in modo argomentato con la valutazione del Tribunale in punto di attendibilità intrinseca della teste osservando che ella aveva reso una deposizione lineare, credibile e per nulla contraddittoria con quanto era stato verbalizzato all'atto della querela. Si è, quindi, evidenziato che la persona offesa aveva descritto in modo puntuale e convincente l'azione di soffocamento rilevandosi - in punto di attendibilità estrinseca - che i testimoni oculari avevano confermato di aver visto l'aggressore con le braccia intorno al collo della ragazza ribadendo la situazione di fatto descritta da [OSCURATO:PERSONA], essendosi poi ragionevolmente giustificata con la repentinità dell'azione, in rapporto al fatto che lo stesso portiere del residence era arrivato mentre la condotta era in svolgimento, la ragione per la quale [OSCURATO:PERSONA] non aveva segnalato ai Carabinieri, che ne avevano raccolto le sommarie informazioni, il cambiamento della modalità della stretta da parte dell'agente nel corso dell'aggressione. La scena dell'aggressione, quindi, è stata ritenuta descritta, nelle sue connotazioni qualificanti, sia da [OSCURATO:PERSONA], sia da [OSCURATO:PERSONA], in modo del tutto conforme a quanto era stato affermato dalla vittima. Tale valutazione di piena attendibilità della persona offesa non risulta in alcun modo infirmata - come invece si assume nell'atto di impugnazione - dal fatto che l'imputato aveva rinvenuto la ragazza nel residence dell'albergo ove ella prestava servizio dopo che ella, avendone pieno diritto, si era rifiutata di incontrarlo per accompagnarlo a casa, tanto più che [OSCURATO:PERSONA] era, per sua stessa ammissione, in condizioni alterate per aver abusato nel bere; situazione che giustificava anche il suo tentativo di nascondersi per sottrarsi all'incontro anche quando l'imputato era giunto nel residence, tentativo peraltro reso vano dalla condotta illecita di [OSCURATO:PERSONA], che aveva violato il domicilio in cui ella si trovava. Assodato quanto precede, consegue che le contestazioni relative alla ritenuta attendibilità della persona offesa non si collocano su un piano delibabile in questa sede. Occorre, sul tema, riaffermare il consolidato principio di diritto secondo cui non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, al quale spettano il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e sui contrasti fra le deposizioni testimoniali e, dunque, la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 1, n. 2295 del 22/09/2020, dep. 2021, Ravidà, non mass.; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 - 01). Alla stregua, di queste considerazioni, il secondo motivo risulta inammissibile. 4. Affrontando ora la prima doglianza, si rileva che anch'essa - volta a contestare l'evenienza degli elementi costitutivi del tentato omicidio, con riferimento al requisito dell'idoneità degli atti e all'elemento soggettivo - muove da un inquadramento del fatto che si allontana dall'accertamento e dalla conseguente, non illogica valutazione compiuta dai giudici di merito. 4.1. L'atto del soffocamento messo in essere dall'imputato ai danni della persona offesa, realizzato nel modo progressivo già ricordato, con la successione delle due fasi caratterizzate da manovre dotate di una grave potenzialità lesiva e idonee a determinare in breve volgere di tempo lo strozzamento della vittima, è risultato descritto in modo efficace, oltre che dalla persona offesa, anche da [OSCURATO:PERSONA], il quale, come ha notato la Corte di appello, aveva più volte sottolineato che [OSCURATO:PERSONA], agendo in modo alterato e violento, stava soffocando [OSCURATO:PERSONA] e aveva ribadito espressamente che l'agente avrebbe senz'altro strozzato e soffocato la vittima se egli non fosse intervenuto. [OSCURATO:PERSONA] aveva specificamente riferito che, sia nel corso della prima fase della manovra aggressiva, sia nel corso della seconda fase della stessa, l'effetto che era a lei derivato era la netta impossibilità di respirare e il conseguente soffocamento, tanto che, mancandole il fiato, pensava di cadere giù; e soltanto il susseguente intervento di [OSCURATO:PERSONA], con l'energica azione oppositiva da lui esercitata, aveva impedito il prosieguo, potenzialmente letale, dell'azione. In modo aderente alle risultanze suindicate e con ragionamento non viziato da illogicità, quindi, i giudici di appello, nel solco già tracciato dal Tribunale, hanno ritenuto, nella formulazione della doverosa prognosi postuma, che la condotta posta in essere dall'imputato abbia integrato un'azione idonea a cagionare la morte della vittima, avendo considerato non revocabile in dubbio che quella specifica manovra aggressiva, consistita nell'atto dello strozzamento della vittima con le mani e poi con le braccia, con la progressione delle strette in senso ancora più violento, che avevano determinato l'ostruzione delle vie aeree della vittima, fosse idonea a determinarne l'asfissia, stato già indotto in [OSCURATO:PERSONA] e dalla stessa descritto, e quindi a cagionarne il decesso. All'obiezione già svolta in appello e riproposta in questa sede - secondo cui la persona offesa, quando era stata liberata dalla morsa dell'imputato, non fosse cianotica, non presentasse lividi e non manifestasse altri reliquati dimostrativi dello stato di asfissia - la Corte territoriale ha replicato che l'azione di ostruzione delle vie aeree di [OSCURATO:PERSONA], per come descritta, era già in avanzato stadio e che la sua progressione - per come articolatasi - si era caratterizzata in guisa tale che l'asfissia e il soffocamento della vittima, senza l'intervento risolutore del soggetto terzo, che aveva faticato a liberare la donna dalla morsa in cui l'aveva avvinta l'agente, avrebbero senz'altro avuto luogo con effetti letali: e tale stadio è stato ritenuto sufficiente, per l'oggettiva idoneità della manovra aggressiva e l'univocità della relativa consecutio, a integrare l'elemento oggettivo del tentativo di omicidio. A fronte di questo quadro, adeguatamente lumeggiato dai giudici di merito, non giova al ricorrente dedurre circostanze diverse, sia l'omesso rilievo di conseguenze fisiche evidenti (tale non avendo egli ritenuto la certificazione della contrattura sussistente in persona della vittima rilasciata dalla Guardia medica il giorno successivo), sia l'autonomo allontanamento e la ripresa delle abitudini di vita da parte di [OSCURATO:PERSONA] dopo l'aggressione, ponderate peraltro secondo il suo personale metro di giudizio, per sovvertire la valutazione in punto di fatto esposta in modo coerente dalla Corte di appello. Il ragionamento svolto dai giudici di merito in punto di inequivocità e idoneità degli atti costitutivi del tentativo omicidiario non si profila, dunque, censurabile, dovendo sul punto riaffermarsi il principio di diritto secondo cui, nei reati di danno, l'idoneità degli atti va riferita all'insieme complessivo dell'attività posta in essere dal soggetto, tenendo conto di tutte le modalità e circostanze effettive di essa nell'ambito della situazione contingente, e va ritenuta sussistente quando tali atti risultino dotati di oggettiva pericolosità in concreto rispetto all'interesse protetto, con valutazione, quindi, ex ante, anche se la prognosi è necessariamente postuma rispetto all'attività svolta (Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032 - 02; Sez. 1, n. 32851 del 10/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256991 - 01). In tal senso, l'idoneità degli atti non può essere valutata, come in certo qual modo ha proposto il ricorrente, con riferimento a un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l'azione, valutata ex ante e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso (Sez. 1, n. 12639 del 16/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275326 - 01; Sez. 6, n. 17988 del 06/02/2018, Mileto, Rv. 272810 - 01; Sez. 1, n. 36726 del 02/07/2015, L. M., Rv. 264567 - 01). Del resto, anche l'aggressione violenta a mani nude, quando venga finalizzata univocamente alla soppressione .della vita altrui (pure con manovre strutturalmente vocate - fra le altre modalità letifere - allo strozzamento della vittima), ben può essere dotata dei requisiti dell'idoneità e della non equivocità inerenti al tentativo di omicidio (v. per casi di tentato omicidio con l'uso delle mani o altra parte del corpo come arma, Sez. 1, n. 23264 del 02/02/2021, Aldrighetti, non mass.; Sez. 1, n. 41022 del 16/05/2019, Popescu, non mass.; Sez. 1, n. 15774 del 17/11/2015, dep. 2016, Rv. 266600 - 01; Sez. 1, n. 7317 del 13/04/1995, Abbà, Rv. 201739 - 01; Sez. 1, n. 7196 del 10/05/1994, Tilev, Rv. 199810 - 01). I giudici di appello si sono attenuti agli indicati principi, senza che la doglianza del ricorrente ne abbia ammissibilmente messo in crisi il filo logico- giuridico, risultando esposta con linearità la ragione per la quale essi hanno escluso che il delitto tentato perpetrato potesse essere derubricato in quello consumato di lesioni personali volontarie. In questa direzione non deve trascurarsi di ricordare che per distinguere il reato di lesioni personali volontarie da quello di tentato omicidio occorre aver riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente, sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata e dalle modalità dell'atto lesivo (Sez. 1, n. 41127 del 12/04/2018, Renda, non mass.; Sez. 1, n. 51056 del 27/11/2013, Tripodi, Rv. 257881 - 01).Con i suddetti elementi e le implicazioni giuridiche dagli stessi scaturite il ricorrente non si è ammissibilmente confrontato, in quanto, a fronte dell'indicata serie di specifiche considerazioni, la complessiva doglianza si è esaurita in prospettazioni volte a contrastare sul piano fattuale la ricostruzione e la valutazione offerte dalla congrua motivazione resa nella sentenza impugnata. 4.2. Pure per ciò che concerne l'accertamento dell'elemento soggettivo, le circostanze addotte dal ricorrente per criticare l'approdo raggiunto dai giudici di merito risultano essere state già prese in considerazione ed efficacemente contrastate dalla Corte territoriale, la quale ha, in modo esauriente e non illogico, imperniato il suo ragionamento su alcuni elementi certi e di segno univoco che avevano caratterizzato l'aggressione. Si è sottolineato, in particolare, che, quando [OSCURATO:PERSONA] si era avvicinata all'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] convinta di riuscire a calmare il medesimo, questi l'aveva raggiunta in condizioni notevolmente alterate, ossia ubriaco e fuori di sé, reduce dai comportamenti violenti tenuti nel residence, e aveva bloccato la ragazza che stava per salire nel veicolo profferendo al suo indirizzo la frase "qui non entrerai mai più", contemporaneamente portandole le mani al collo e dando luogo alla forte e progressivamente più asfissiante stretta ai suoi danni, continuando in tale azione potenzialmente letifera fino a quando non si era avuto l'intervento risolutore del suddetto terzo che era riuscito, con fatica, a staccarlo dalla vittima. La persistenza nell'azione criminosa, la frase pronunciata, il suo ulteriore tentativo di riagguantare [OSCURATO:PERSONA] pur dopo l'intervento salvifico di [OSCURATO:PERSONA] - intento frustrato dalla cooperazione data dai fratelli Marzocco, che avevano bloccato l'agente - hanno sorretto il convincimento dei giudici di merito secondo cui, quando aveva raggiunto la donna vicino all'autovettura, l'imputato - non sobrio e accecato dall'ira - si era determinato, con dolo d'impeto alternativo, a compiere la grave e reiterata manovra accertata con l'intenzione di ledere seriamente o indifferentemente sopprimere [OSCURATO:PERSONA], iniziando e proseguendo la sua non brevissima azione con la consapevole volontà di cagionare anche la morte della donna: intenzione colta distintamente dal testimone [OSCURATO:PERSONA] che aveva riferito dell'evidente intento di strozzare la vittima che aveva animato l'azione di [OSCURATO:PERSONA], obiettivo che questi stava concretamente perseguendo quando egli era intervenuto. In tale prospettiva, per i giudici di appello, si spiega perché l'imputato, per aggredire la donna, non avesse usato il coltello già mostrato all'interno dello stabile: l'escalation di rabbia, gelosia e rancore verso [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto maturare all'improvviso la sua volontà di compiere un gesto violento e definitivo ai danni della ex fidanzata e l'impulso aveva dato luogo alla sua azione aggressiva, con la modalità di più istintiva realizzazione.Nella cornice così disegnata, la Corte di appello ha, con congrue riflessioni, ritenuto irrilevanti il comportamento da bravo ragazzo ordinariamente serbato dall'imputato e l'atteggiamento non decisivamente preoccupato tenuto dalla persona offesa quando si era avvicinata al veicolo, al pari delle altre deduzioni svolte dalla difesa per dimostrare l'insussistenza dell'animus necandi. Pertanto, in ordine alla sussistenza del dolo diretto di uccisione, la complessiva prospettazione difensiva si è risolta nella proposta di annettere una portata e un significato del tutto diversi all'azione aggressiva messa in essere dall'imputato, come ricostruita in sede di merito: essa, di conseguenza, costituisce un'ulteriore incursione nella valutazione di merito. Va evidenziato che, pure con riferimento al dolo nel tentato omicidio, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che deve essere apprezzata in concreto, con una prognosi formulata ex post ma con riferimento alla situazione che si presentava ex ante all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012 - 01; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208 - 01). La Corte di appello ha fatto retto governo degli esposti principi, con articolazioni logiche e in nessun modo infirmate dalle deduzioni - di merito - del ricorrente. Pure il primo motivo, dunque, non supera il vaglio di ammissibilità. 5. Trascorrendo all'esame del terzo motivo, con cui viene criticata come contraria alla retta interpretazione dell'art. 610 cod pen., oltre che inosservante della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, la decisione di appello nella parte in cui ha confermato l'accertamento di sussistenza del delitto di violenza privata in danno di [OSCURATO:PERSONA], contestato nel residuo capo B), giacché lo spintone da lei ricevuto in quella fase si sarebbe risolto in una manifestazione di rabbia, senza la coartazione della libertà della donna per un apprezzabile lasso temporale, è da osservare che anche stavolta l'accertamento di merito non consente di accedere alla prospettazione difensiva. Invero, dall'esame delle conformi sentenze due primi due gradi emerge che [OSCURATO:PERSONA], quando ella era uscita allo scoperto, aveva bloccato e indirizzato, con un forte spintone, facendola quasi cadere, [OSCURATO:PERSONA] all'interno della stanza del residence così impedendole di portare a termine l'azione che stava compiendo, ossia uscire da quell'ambiente. Soltanto successivamente, ella era riuscita a scartarlo e si era diretta fuori dalla stanza. Per come accertata e descritta, la prima azione si è caratterizzata per una sua autonomia con la conseguente limitazione della libertà di autodeterminazione e di azione della persona offesa che caratterizza il reato di violenza privata. Al riguardo, la deduzione del ricorrente non ha considerato adeguatamente che il delitto di violenza privata è reato di natura istantanea e si consuma nel momento in cui si realizza la limitazione coattiva della libertà di determinazione ed azione della vittima, essendo irrilevante che gli effetti della imposizione si protraggano nel tempo e che l'offeso possa successivamente eliminarli. In questo alveo, il requisito della violenza, ai fini della configurabilità del delitto in esame, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione la persona offesa, che sia, pertanto, costretta a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà, non rilevando che la condotta criminosa si sia poi ulteriormente protratta o meno (Sez. 5, n. 1174 del 20/11/2020, dep. 2021, Zaffaroni, Rv. 280130 - 01; Sez. 5, n. 3403 del 17/12/2003, dep.2004, Agati, Rv. 228063 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 10834 del 06/04/1988, Baldini, Rv. 179650 - 01). I giudici di appello, pertanto, hanno fatto retto governo dell'esposto e condiviso principio di diritto, avendo, con motivazione adeguata, accertato l'autonomia dell'azione costrittiva perpetrata dall'imputato ai danni della persona offesa rispetto alle fasi susseguenti, ivi inclusa l'uscita dalla stanza di [OSCURATO:PERSONA] quando costei era poi riuscita a scansare [OSCURATO:PERSONA]. Il diverso svolgimento dell'azione, in modo tale che non si fosse mai perfezionata la privazione coattiva della libertà di determinazione e di azione della persona offesa, proposto dal ricorrente collide con l'incensurabile accertamento di merito compiuto dalla Corte territoriale e, quindi, non concreta una doglianza ammissibile. 6. Non coglie, infine, nel segno il quarto motivo dell'atto di impugnazione, motivo che si rivela infondato in modo manifesto. La norma incriminatrice di cui all'art. 614 cod. pen. sanziona - fra le altre condotte - quella del soggetto che si introduce in una privata dimora, o luoghi equiparati, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. L'ultimo comma della disposizione stabilisce che si procede di ufficio se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato. La Corte di appello, rispondendo all'omologo motivo di gravame, ha chiarito che, se [OSCURATO:PERSONA] si era introdotto lecitamente nello stabile, quando gli era stato aperto il portone, poi però vi si era trattenuto in modo del tutto illecito, perché lo aveva fatto contro la volontà di [OSCURATO:PERSONA], portiere della struttura, che lo aveva invitato a uscire, ma che aveva dovuto subire la sua presenza, quando l'imputato aveva estratto il coltello a serramanico proprio per intimidire lo stesso Mazzocco affinché non lo allontanasse e, di più, lo lasciasse perquisire i vari alloggi della struttura alla ricerca di [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di appello non hanno mancato di rilevare che la contestazione ha contemplato (anche) l'aggravante della violazione di domicilio da parte di persona palesemente armata, in quanto, se il richiamo esplicito è stato riservato alla sola circostanza aggravante comune di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., il capo di imputazione (d'altronde già riferito all'art. 614 cod. pen., nel quale l'aggravante dell'ultimo comma è naturalmente ricompresa) ha espressamente contestato a [OSCURATO:PERSONA] il fatto che egli dopo essere entrato nella struttura, "vi si tratteneva estraendo un coltello a serramanico con lama di 8 cm dotata di ghiera bloccante". Tale assetto in punto di fatto è uscito pienamente confermato dall'adeguato accertamento di merito, di guisa che ogni diversa inflessione della dinamica fattuale contenuta nella doglianza non è delibabile in questa sede. Appare evidente, per il resto, che la contestazione della situazione aggravata di cui all'ultimo comma si sia validamente cristallizzata, che essa sia stata correttamente scrutinata con riferimento a reato procedibile di ufficio e che il relativo fatto sia stato, infine, riscontrato come sussistente dai giudici di merito. Sul versante della contestazione (e quindi della procedibilità di ufficio), a parte, come si è visto, la sussistenza nel libello accusatorio della norma fondante (l'art. 614 cod. pen.), va in ogni caso ribadito che, per la verifica della corretta contestazione dell'accusa, si deve aver riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui, allorquando il fatto sia precisato in modo puntuale, la mancata individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa (Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602 - 01; Sez. 3, n. 5469 del 05/12/2013, dep. 2014, Russo, Rv. 258920 - 01). Sul versante della verifica di merito, a conforto dell'incensurabilità dell'approdo raggiunto, va anche ricordato che la circostanza aggravante dell'essere l'autore del delitto di violazione di domicilio palesemente armato ricorre pure quando tale condotta sia diretta alla consumazione di ulteriori reati, perché questa circostanza è normativamente considerata come agevolatrice della violazione dell'altrui domicilio, indipendentemente dall'intenzione del soggetto agente e a prescindere dalla percezione che ne abbia la persona offesa (Sez. 2, n. 29506 del 10/06/2009, Torre, Rv. 244437 - 01). 7. Discende da tali considerazioni l'inammissibilità dell'impugnazione nel suo complesso, con la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186