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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 febbraio 2026

Cassazione n. 14967/2026

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oli Emanuela, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]in cui è responsabile civile la [OSCURATO:PERSONA].

Coop A R.l.avverso la sentenza del 18/11/2025 del Tribunale della SpeziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria e le conclusioni depositate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dellaresponsabile civile;letta la memoria di replica, del 20.2.2026, dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore della parte civile ricorrente;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza oggetto del presente ricorso, proposto dalla parte civile,sentenza di assoluzione emessa dal Giudice di pace della Spezia nei confronti diEmanuela Gaccioli per il reato di diffamazione, impugnata dalla medesima partecivile, ha confermato la sentenza assolutoria ed ha condannato la parte civile alpagamento delle spese sostenute dalla responsabile civile, “[OSCURATO:PERSONA] SCRL”.2.

Il ricorso proposto dalla parte civile consta di due motivi.2.1.

Con il primo motivo, si deduce violazione di legge processuale, ai sensidell’art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., per avere il Tribunale erroneamentecondannato la parte civile al pagamento delle spese del giudizio sostenute dallaresponsabile civile benché in primo grado non fosse stata disposta analogastatuizione e la sentenza di primo grado fosse stata confermata.

La richiesta dicondanna alle spese, avanzata dal responsabile civile solo nel giudizio di appello,sarebbe pertanto tardiva e disposta in contrasto con il principio della soccombenza,posto che la sentenza di primo grado, non contenente la condanna alle spese, erastata confermata.2.2.

Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione, ex art. 606,comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in quanto il Tribunale non avrebbe fornitoadeguata motivazione nel condannare la parte civile alla refusione delle spesesostenute dalla responsabile civile, per di più tenuto conto del fatto che nel giudiziodi appello l’imputata fosse stata assolta solo con formula dubitativa, ai sensidell’art. 530, comma 2 cod. proc. pen.3.

La Procura Generale ha chiesto il rigetto del ricorso; il responsabile civile,a mezzo di memoria del 6 febbraio 2026, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso, mentre la parte civile, con memoria di replica del 20 febbraio 2026, haribadito la fondatezza del ricorso proposto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiaratoinammissibile.2.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché basato su unrilievo che è in palese contrasto rispetto agli esiti del procedimento.La parte civile ritiene di non essere stata realmente “soccombente” nelgiudizio di secondo grado perché il primo giudice, pur assolvendo l’imputata, nonaveva condannato la parte civile al pagamento delle spese di giudizio sostenutedalla responsabile civile e tale sentenza, in appello, era stata confermata nella suainterezza.La ricorrente trascura tuttavia il fatto che l’appello da lei proposto avverso lapronuncia assolutoria del Giudice di pace della Spezia nei confronti dell’imputata(e conseguentemente della responsabile civile) è stato rigettato dal Tribunale e datale elementare constatazione discende la sua piena soccombenza.La mancata condanna della parte civile al pagamento delle spese sostenutedalla responsabile civile nel primo grado di giudizio, come indicato dalla stessaricorrente, è stata determinata unicamente dal fatto che non era stata avanzatauna simile richiesta dalla responsabile civile, di talché mancava la condizionelegittimante la condanna, prevista dall’art. 541, comma 2, cod. proc. pen.Tale richiesta è stata invece formulata dalla responsabile civile all’esito delgiudizio di appello (in modo pienamente tempestivo e legittimo, non discendendodalla mancata richiesta in primo grado alcuna preclusione per i gradi successivi),il che rende corretta la conseguente statuizione da parte del Tribunale in ordinealla condanna della parte civile al pagamento delle spese di rappresentanza egiudizio sostenute dalla responsabile civile nel grado di appello (ex art. 541,comma 2 cod. proc. pen.), oltre che la condanna della parte civile al pagamentodelle spese del procedimento (cui si riferisce l’art. 592, comma 4 cod. proc. pen.).3.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato perché in contrastocon il dato normativo.Contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, la condanna della parteprivata soccombente al pagamento delle spese di costituzione e giudizio sostenutedalla controparte non richiede alcuna particolare motivazione da parte del giudice,trattandosi del naturale effetto legato alla soccombenza, in virtù del quale chi èrisultato vittorioso in un procedimento non deve vedere parzialmente frustrate leproprie ragioni sopportando i costi del giudizio che è stato costretto ad affrontare.Una motivazione si impone invece nel caso inverso, allorché il giudice ritengache, nonostante la soccombenza di una parte, le spese possano esserecompensate (in tutto o in parte) perché ricorrono “giustificati motivi”, così comeespressamente stabilito dall’art. 541, comma 2, cod. proc. pen.Questa Corte, del resto, ha ripetutamente posto in evidenza che la regoladella soccombenza, ai fini del regolamento delle spese, è criterio generale (di cuisono espressione non solo l'art. 541 e l'art. 592 comma 4 cod. proc. pen., ma, piùin generale, l'art. 91 cod. proc. civ.), derogabile solo in presenza di giustificatimotivi, richiedendosi al giudice uno specifico obbligo di motivazione solo quandointende discostarsene (Sez. 2, n. 20485 del 11/02/2011, non massimata).Criterio, quello appena espresso, che deve essere ribadito anche per il giudiziodi legittimità: «L'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di assoluzione ingrado d'appello, proposto dalla persona offesa costituita parte civile, comporta lacondanna di quest'ultima a rifondere all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, lespese sostenute nel giudizio di legittimità; detta statuizione, ancorché non previstaespressamente dal codice di rito penale, deve essere adottata in base al principiogenerale di causalità e di soccombenza, di cui sono espressione non solo gli artt.541, comma 2, e 592, comma 4, cod. proc. pen., ma, più in generale, l'art. 91cod. proc. civ., che viene in causa trattandosi di un giudizio di impugnazione che,pur se ispirato da finalità anche di ordine penale, è stato comunque promosso ainiziativa di una parte privata rimasta soccombente nei confronti di un'altra» (Sez.1, n. 11175 del 22/01/2021, Rv. 280901 – 01; Sez. 5, n. 16614 del 12/01/2017,Rv. 269675 – 01).Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e la parte civile deveessere condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 541,comma 2, cod. proc. pen. e dell’art. 91 cod. proc. civ., alle spese di rappresentanzae difesa sostenute dalla responsabile civile nel presente grado di giudizio, che siritiene equo determinare nella misura di euro 5.500, oltre accessori di legge.Segue infine la condanna della ricorrente al pagamento di una somma, che siritiene equa, di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla responsabile civile, che liquida incomplessivi euro 5.500,00, oltre accessori di legge.Così deciso, il 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oli Emanuela, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]in cui è responsabile civile la [OSCURATO:PERSONA]. Coop A R.l.avverso la sentenza del 18/11/2025 del Tribunale della SpeziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria e le conclusioni depositate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dellaresponsabile civile;letta la memoria di replica, del 20.2.2026, dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore della parte civile ricorrente;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso, proposto dalla parte civile,sentenza di assoluzione emessa dal Giudice di pace della Spezia nei confronti diEmanuela Gaccioli per il reato di diffamazione, impugnata dalla medesima partecivile, ha confermato la sentenza assolutoria ed ha condannato la parte civile alpagamento delle spese sostenute dalla responsabile civile, “[OSCURATO:PERSONA] SCRL”.2. Il ricorso proposto dalla parte civile consta di due motivi.2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge processuale, ai sensidell’art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., per avere il Tribunale erroneamentecondannato la parte civile al pagamento delle spese del giudizio sostenute dallaresponsabile civile benché in primo grado non fosse stata disposta analogastatuizione e la sentenza di primo grado fosse stata confermata. La richiesta dicondanna alle spese, avanzata dal responsabile civile solo nel giudizio di appello,sarebbe pertanto tardiva e disposta in contrasto con il principio della soccombenza,posto che la sentenza di primo grado, non contenente la condanna alle spese, erastata confermata.2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione, ex art. 606,comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in quanto il Tribunale non avrebbe fornitoadeguata motivazione nel condannare la parte civile alla refusione delle spesesostenute dalla responsabile civile, per di più tenuto conto del fatto che nel giudiziodi appello l’imputata fosse stata assolta solo con formula dubitativa, ai sensidell’art. 530, comma 2 cod. proc. pen.3. La Procura Generale ha chiesto il rigetto del ricorso; il responsabile civile,a mezzo di memoria del 6 febbraio 2026, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso, mentre la parte civile, con memoria di replica del 20 febbraio 2026, haribadito la fondatezza del ricorso proposto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiaratoinammissibile.2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché basato su unrilievo che è in palese contrasto rispetto agli esiti del procedimento.La parte civile ritiene di non essere stata realmente “soccombente” nelgiudizio di secondo grado perché il primo giudice, pur assolvendo l’imputata, nonaveva condannato la parte civile al pagamento delle spese di giudizio sostenutedalla responsabile civile e tale sentenza, in appello, era stata confermata nella suainterezza.La ricorrente trascura tuttavia il fatto che l’appello da lei proposto avverso lapronuncia assolutoria del Giudice di pace della Spezia nei confronti dell’imputata(e conseguentemente della responsabile civile) è stato rigettato dal Tribunale e datale elementare constatazione discende la sua piena soccombenza.La mancata condanna della parte civile al pagamento delle spese sostenutedalla responsabile civile nel primo grado di giudizio, come indicato dalla stessaricorrente, è stata determinata unicamente dal fatto che non era stata avanzatauna simile richiesta dalla responsabile civile, di talché mancava la condizionelegittimante la condanna, prevista dall’art. 541, comma 2, cod. proc. pen.Tale richiesta è stata invece formulata dalla responsabile civile all’esito delgiudizio di appello (in modo pienamente tempestivo e legittimo, non discendendodalla mancata richiesta in primo grado alcuna preclusione per i gradi successivi),il che rende corretta la conseguente statuizione da parte del Tribunale in ordinealla condanna della parte civile al pagamento delle spese di rappresentanza egiudizio sostenute dalla responsabile civile nel grado di appello (ex art. 541,comma 2 cod. proc. pen.), oltre che la condanna della parte civile al pagamentodelle spese del procedimento (cui si riferisce l’art. 592, comma 4 cod. proc. pen.).3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato perché in contrastocon il dato normativo.Contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, la condanna della parteprivata soccombente al pagamento delle spese di costituzione e giudizio sostenutedalla controparte non richiede alcuna particolare motivazione da parte del giudice,trattandosi del naturale effetto legato alla soccombenza, in virtù del quale chi èrisultato vittorioso in un procedimento non deve vedere parzialmente frustrate leproprie ragioni sopportando i costi del giudizio che è stato costretto ad affrontare.Una motivazione si impone invece nel caso inverso, allorché il giudice ritengache, nonostante la soccombenza di una parte, le spese possano esserecompensate (in tutto o in parte) perché ricorrono “giustificati motivi”, così comeespressamente stabilito dall’art. 541, comma 2, cod. proc. pen.Questa Corte, del resto, ha ripetutamente posto in evidenza che la regoladella soccombenza, ai fini del regolamento delle spese, è criterio generale (di cuisono espressione non solo l'art. 541 e l'art. 592 comma 4 cod. proc. pen., ma, piùin generale, l'art. 91 cod. proc. civ.), derogabile solo in presenza di giustificatimotivi, richiedendosi al giudice uno specifico obbligo di motivazione solo quandointende discostarsene (Sez. 2, n. 20485 del 11/02/2011, non massimata).Criterio, quello appena espresso, che deve essere ribadito anche per il giudiziodi legittimità: «L'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di assoluzione ingrado d'appello, proposto dalla persona offesa costituita parte civile, comporta lacondanna di quest'ultima a rifondere all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, lespese sostenute nel giudizio di legittimità; detta statuizione, ancorché non previstaespressamente dal codice di rito penale, deve essere adottata in base al principiogenerale di causalità e di soccombenza, di cui sono espressione non solo gli artt.541, comma 2, e 592, comma 4, cod. proc. pen., ma, più in generale, l'art. 91cod. proc. civ., che viene in causa trattandosi di un giudizio di impugnazione che,pur se ispirato da finalità anche di ordine penale, è stato comunque promosso ainiziativa di una parte privata rimasta soccombente nei confronti di un'altra» (Sez.1, n. 11175 del 22/01/2021, Rv. 280901 – 01; Sez. 5, n. 16614 del 12/01/2017,Rv. 269675 – 01).Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e la parte civile deveessere condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 541,comma 2, cod. proc. pen. e dell’art. 91 cod. proc. civ., alle spese di rappresentanzae difesa sostenute dalla responsabile civile nel presente grado di giudizio, che siritiene equo determinare nella misura di euro 5.500, oltre accessori di legge.Segue infine la condanna della ricorrente al pagamento di una somma, che siritiene equa, di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla responsabile civile, che liquida incomplessivi euro 5.500,00, oltre accessori di legge.Così deciso, il 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]
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