CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11300/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata perlegge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata èdomiciliato per legge;-controricorrente-avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di MACERATA n. 480/2022depositata il 11/05/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19178/2022Numero sezionale 756/2026Numero di raccolta generale 11300/2026Data pubblicazione 27/04/20261. In data 31 dicembre 2018, alle ore 18.00 circa, lungo la stradacomunale extraurbana sita in contrada Rosciano del Comune diTolentino, l’autovettura [OSCURATO:PERSONA], di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] eda lui condotta, impattava contro un grosso cinghiale che attraversavaimprovvisamente la carreggiata, scontrandosi contro la parte anterioredestra del veicolo e danneggiandolo. Intervenivano i Carabinieri delNucleo Radiomobile di Tolentino, i quali redigevano verbale.2. [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna, ai sensi dell’art. 2043cod. civ., al risarcimento dei danni materiali subiti dalla propriaautovettura a seguito del sinistro, deducendo la colposa omissione daparte della Regione delle adeguate misure di contenimento e controllodella fauna selvatica, in una zona notoriamente interessata dafrequenti attraversamenti di animali.Si costituiva la Regione Marche, contestando la domanda sotto ilprofilo dell’an e del quantum, deducendo il difetto di prova del nessocausale, l’assenza di una condotta colposa ad essa imputabile, nonchéil concorso di colpa del conducente ai sensi dell’art. 2054 cod. civ.Istruita la causa a mezzo di produzioni documentali e prova pertesti, il Giudice di Pace di Macerata, con sentenza n. 982/2019,accoglieva la domanda e condannava la Regione al pagamento dellasomma di euro 4.983,44, oltre interessi e spese.Avverso tale decisione proponeva appello la Regione Marche,deducendo il mancato superamento della presunzione di colpa in capoal conducente, l’assenza di una condotta omissiva colposa imputabilealla Regione e l’erronea valutazione delle prove.Si costituiva lo [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto del gravame.Il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 480/2022, richiamandoil più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità inmateria di danni cagionati da fauna selvatica, riqualificava la domandaNumero registro generale 19178/2022Numero sezionale 756/2026Numero di raccolta generale 11300/2026Data pubblicazione 27/04/2026ai sensi dell’art. 2052 cod. civ., affermava la legittimazione passivadella Regione e rigettava il gravame, ritenendo assolto, da partedell’attore, l’onere probatorio in ordine al nesso causale, nonché nonprovata, da parte dell’ente, la sussistenza del caso fortuito.2. Avverso detta sentenza la Regione Marche ha proposto ricorsoper cassazione.Ha resistito con controricorso lo [OSCURATO:PERSONA].Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.I Difensori delle parti hanno depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Nella sentenza impugnata il giudice di appello, rigettandol’impugnazione della Regione Marche, ha confermato la decisione diprimo grado. In sintesi il giudice di appello: a) ha applicato il regime diresponsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c., sul presupposto la Regionerisponde dei danni da fauna selvatica quale ente titolare della gestionedel patrimonio faunistico; b) ha ritenuto provata la dinamica del sinistroe l’attribuibilità del danno all’animale sulla base dei rilievi deiCarabinieri; c) ha escluso: sia il caso fortuito, rilevando che la Regionenon aveva dimostrato di aver adottato misure idonee (barriere, pianidi controllo) per contenere i rischi; sia il concorso di colpa di [OSCURATO:PERSONA],ritenendo che non emergesse alcuna violazione delle norme sullavelocità o della diligenza richiesta.2. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso tre motivi. Precisamente:- con il primo motivo denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3)c.p.c. violazione del principio della corrispondenza tra chiesto epronunciato, del contraddittorio e delle preclusioni processuali avanti algiudice adito. Violazione ed errata applicazione delle norme ex art. 320c.p.c. e 183, comma 6, c p c in materia di preclusioni processuali,Numero registro generale 19178/2022Numero sezionale 756/2026Numero di raccolta generale 11300/2026Data pubblicazione 27/04/2026dell’art. 183 comma 4, c.p.c., e dell’art. 101 c.p.c. in materia diprincipio del contraddittorio tra le parti e di diritto di difesa. Nullità dellasentenza ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c. in relazione all’art. 111,sesto comma, Cost , nella parte in cui la corte territoriale hariqualificato la domanda risarcitoria, originariamente proposta ai sensidell’art. 2043 cod. civ., nell’alveo dell’art. 2052 cod. civ., senza che laparte appellata avesse tempestivamente invocato tale diversaqualificazione e senza che fosse stato instaurato il contraddittorio sulpunto, così incorrendo nelle denunciate violazioni: del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato; delle preclusioni probatoriematurate ai sensi degli artt. 320 e 183 c.p.c.; del diritto di difesa, inquanto l’ente non avrebbe potuto articolare compiutamente le propriedifese in ordine alla prova liberatoria richiesta dall’art. 2052 c.c.;- con il secondo motivo denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3)c.p.c. Violazione ed errata applicazione dell’art. 2052 c.c.: Mancatoaccertamento della dinamica del sinistro, del nesso causale tra l’agiredell’animale e l’evento dannoso subito nonché Violazione dell’art. 115c.p.c. in materia di valutazione delle prove e dell’art. 112 c.p.c. inmateria di cognizione giudiziale di fatti non allegati dalle parti. , nellaparte in cui la corte territoriale ha ritenuto applicabile l’art. 2052 c.c.alla Regione, sebbene non proprietaria né utilizzatrice degli animaliselvatici, appartenenti, invece, al patrimonio indisponibile dello Stato;nonché nella parte in cui la corte territoriale ha erroneamente ritenutoprovato il nesso causale tra l’attraversamento del cinghiale e il dannolamentato, senza un adeguato accertamento della dinamica del sinistroe in violazione delle regole di valutazione della prova;- con il terzo motivo denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3)c.p.c. Violazione ed errata applicazione dell’art. 2054 c.c. presunzionedi colpa del conducente omessa pronuncia in ordine ad un fatto decisivodella controversia , nella parte in cui la corte territoriale non haesaminato la questione relativa alla presunzione di colpa delNumero registro generale 19178/2022Numero sezionale 756/2026Numero di raccolta generale 11300/2026Data pubblicazione 27/04/2026conducente ai sensi dell’art. 2054, primo comma, cod. civ., omettendodi verificare se lo [OSCURATO:PERSONA] avesse fornito la prova di avere fatto tuttoil possibile per evitare il danno, incorrendo in omessa pronuncia su unfatto decisivo della controversia, nonostante tale profilo fosse statospecificamente dedotto in appello.3. Il primo motivo, concernente la qualificazione giuridica, èinfondato.In continuità con quanto stabilito da questa Corte (Cass. n.7969/2020, n. 31330/2023 e n. 21427/2025), l’individuazione dellanorma applicabile ai fatti accertati costituisce una mera operazione disussunzione giuridica che spetta al giudice in base al principio iura novitcuria. Tale attività non determina un mutamento della causa petendi,né viola il principio del contraddittorio, trattandosi di una questione dipuro diritto ampiamente dibattuta e ormai consolidata a partire dalrevirement inaugurato dalla sentenza n. 7969 del 20 aprile 2020.Pertanto, la riqualificazione, operata dal Tribunale di Maceratanon viola né l’art. 112 né l’art. 101 c.p.c., trattandosi di una questionedi puro diritto ampiamente dibattuta e su fatti immutati.4. Il secondo ed il terzo motivo - che, in quanto connessi, sonotrattati congiuntamente - sono fondati per quanto di ragione, inrelazione all’erronea applicazione del regime probatorio relativo allacondotta di guida.Questa Corte, con le recenti sentenze nn. 2526 e 2528 del05/02/2026, emesse ad esito di udienza pubblica, ha enunciato,componendo precedenti disarmonie, i principi di diritto regolatori dellamateria della responsabilità in caso di danni da coinvolgimento di faunaselvatica nella circolazione dei veicoli: ad essi, idonei a dirimere anchela presente controversia, va fatto qui integrale richiamo, anche ai sensidell’art. 118 disp. att. c.p.c., anche quale premessa di ogni argomentoqui sviluppato.Numero registro generale 19178/2022Numero sezionale 756/2026Numero di raccolta generale 11300/2026Data pubblicazione 27/04/2026In sintesi, per quanto qui rileva e come per l’appunto di recentechiarito da questa Corte nelle prefate sentenze, l’art. 2052 c.c. nonconfigura una presunzione, ma un criterio di imputazione oggettivadella responsabilità, fondato sulla proprietà o sull’utilizzazionedell’animale selvatico da parte dell’ente pubblico; tuttavia, esso devecombinarsi e coordinarsi con l’onere del danneggiato di fornire la provarigorosa della dinamica del sinistro e, con essa, quella positivadell’esclusione di un qualunque ruolo, causale o concausale, dellacondotta di guida del conducente nella produzione dell’evento (soloall’esito di una tale prova positiva potendo, semmai, trovareapplicazione la presunzione di colpa posta a carico del conducentedall’art. 2054, comma 1, c.c.).Nel caso di specie, il Tribunale di Macerata è incorso in errore didiritto laddove ha escluso la responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA] limitandosia rilevare ‘l’assenza di prove’ di una sua condotta inadeguata.Al contrario, spetta al danneggiato l’onere di fornire la provapositiva dell’esatta dinamica del sinistro e di aver fatto tutto il possibileper evitare l’impatto, rispettando la massima diligenza richiestadall’art. 140 CdS, non essendo sufficiente la mera prova dell’impatto ola mancanza di prove contrarie dell’ente.In assenza di tale accertamento, la responsabilità dell’ente nonpuò essere affermata.5. In definitiva, rigettato il primo motivo di ricorso, la sentenzaimpugnata va cassata per quanto di ragione in relazione al secondo edal terzo motivo con rinvio al Tribunale di Macerata, che, nella personadi diverso Magistrato, applicato l’art. 2052 c.c., procederà ad una nuovavalutazione che verifichi se il conducente abbia effettivamentepositivamente provato di aver fatto tutto il possibile per evitare ildanno, rispettando la diligenza massima, o comunque adeguata allecircostanze, richiesta dall’art. 140 CdS.Numero registro generale 19178/2022Numero sezionale 756/2026Numero di raccolta generale 11300/2026Data pubblicazione 27/04/2026Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione.7. Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quelloeventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13. P.Q.MLa Corte:- accoglie, per quanto di ragione, il secondo ed il terzo motivo diricorso, rigettato il primo motivo; per l’effetto, cassa la sentenzaimpugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche perle spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Macerata,nella persona di diverso magistrato, perché a nuovo esame dandoapplicazione ai suindicati disattesi principi.Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente