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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 28447/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata la domanda di riparazione per ingiusta detenzione in relazione alla custodia cautelare in carcere subita dal 23 luglio 2013 al 14 agosto 2013 nell'ambito di un procedimento in cui era indagato per il reato di cui all'art.416 bis cod. pen. conclusosi con decreto di archiviazione del 22 gennaio 2018, avendo ritenuto il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] che, non essendo configurabile la compagine mafiosa operante in Ostia in capo a coloro che risultavano avere ruolo apicale, fosse difficile ritenere che il Giorgi potesse aver partecipato a una compagine che nel territorio di Ostia negli anni 2007 e seguenti si fosse avvalsa della forza di intimidazione di [OSCURATO:PERSONA].

2. La Corte di appello ha ritenuto sussistente la condotta gravemente negligente idonea a dare causa o concorrere all'adozione della misura cautelare desumendo da una intercettazione ambientale che [OSCURATO:PERSONA] avesse colloquiato con [OSCURATO:PERSONA] a proposito del potere e degli agguati delle cosche che si contendevano il territorio di Ostia, oltreché a proposito delle ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] fosse rimasto vittima di un attentato.

Nell'ordinanza è riportato il contenuto della conversazione intercettata alla quale la Corte di appello ha attribuito rilievo in quanto idonea a dimostrare i rapporti non semplicemente amicali tra il Giorgi e il Triassi, avendo la conversazione ad oggetto informazioni comuni ai colloquianti su attentatori e affari in corso.

3. Il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione di legge in quanto nell'ordinanza sono stati impropriamente utilizzate in maniera approssimativa le intercettazioni a corredo di indagini sfociate in altro procedimento non definito e comunque inconferenti; vi è da aggiungere che i Triassi sono stati assolti con sentenza irrevocabile.

La Corte di appello ha tentato di far rivivere una vicenda processuale archiviata nei confronti del Giorgi e definita con assoluzione degli imputati che si sarebbero con lui relazionati.

4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, difeso dall'Avvocatura dello Stato, ha depositato memoria chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, in subordine, che sia rigettato.6.

Va premesso che dal tenore letterale dell'art.314, comma 3, cod.proc.pen., secondo il quale il decreto di archiviazione dà luogo alla riparazione nei casi previsti dall'art. 314, comma 1, cod.proc.pen. alle medesime condizioni ivi disciplinate, si desume che il provvedimento di archiviazione debba essere stato emesso perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.

Esclusivamente in tali ipotesi non è richiesta l'ulteriore condizione della «decisione irrevocabile», posta dall'art. 314, comma 2, cod.proc.pen. per gli altri casi di archiviazione (che di norma sarà quella adottata all'esito di una richiesta di riesame o di una impugnazione avverso un provvedimento di rigetto di un'istanza a far cessare la custodia cautelare).

Nel caso in esame, in cui il decreto di archiviazione è stato emesso perché gli elementi acquisiti non erano idonei a sostenere l'accusa in giudizio, risulta altresì riportato nell'ordinanza il provvedimento con il quale il Tribunale del riesame ha annullato la misura custodiale, sussistendo pertanto i presupposti per la presentazione dell'istanza.

7. Il ricorso non supera, tuttavia, il vaglio di ammissibilità in quanto difetta di specificità.

Bisogna ricordare che il giudice della riparazione può esaminare gli atti di indagine in quanto il diritto alla riparazione viene riconosciuto, in via principale, nel comma 1 dell'art. 314 cod. proc.pen., con riferimento all'ipotesi di una custodia cautelare (nozione comprensiva sia della custodia carceraria che di quella domiciliare), la cui ingiustizia (cosiddetta ingiustizia sostanziale) derivi, non da elementi afferenti al momento della sua applicazione bensì dal semplice dato postumo del definitivo proscioglimento del soggetto con una delle ampie formule in facto o in iure previste.

Il riconoscimento del diritto è esplicitamente subordinato alla condizione della inesistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa del soggetto causativa o concausativa della custodia stessa.

7.1. Tale condotta ostativa è stata dettagliatamente esaminata e descritta dal giudice della riparazione, in linea con il principio interpretativo secondo il quale la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 26243601; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calo', Rv. 25861001; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 25787801); specie qualora la detenzione cautelare sia disposta nei confronti di persone indagate quali partecipi di associazioni per delinquere, in un ambito investigativo in cui gli intrecci, gli interessi e le connivenze tra sodali assumono valore altamente indiziario proprio in rapporto ai tratti tipici del delitto associativo.

Al giudice della riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualità di dette frequentazioni, con lo scopo di evidenziare l'incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 26039701; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 24807401; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, Pavone, Rv. 22098401).

7.2. Ma il ricorso omette di confrontarsi con la dovuta specificità con la motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi ad allegare genericamente che si tratterebbe di atti d'indagine inerenti ad altro procedimento e che i coimputati sono stati assolti.

Le argomentazioni svolte nel ricorso, dunque, difettano di specifico confronto con il percorso logico-giuridico seguito dal giudice della riparazione per pervenire al diniego della domanda.

8. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, e al rimborso delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità, che liquida in euro mille

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata la domanda di riparazione per ingiusta detenzione in relazione alla custodia cautelare in carcere subita dal 23 luglio 2013 al 14 agosto 2013 nell'ambito di un procedimento in cui era indagato per il reato di cui all'art.416 bis cod. pen. conclusosi con decreto di archiviazione del 22 gennaio 2018, avendo ritenuto il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] che, non essendo configurabile la compagine mafiosa operante in Ostia in capo a coloro che risultavano avere ruolo apicale, fosse difficile ritenere che il Giorgi potesse aver partecipato a una compagine che nel territorio di Ostia negli anni 2007 e seguenti si fosse avvalsa della forza di intimidazione di [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte di appello ha ritenuto sussistente la condotta gravemente negligente idonea a dare causa o concorrere all'adozione della misura cautelare desumendo da una intercettazione ambientale che [OSCURATO:PERSONA] avesse colloquiato con [OSCURATO:PERSONA] a proposito del potere e degli agguati delle cosche che si contendevano il territorio di Ostia, oltreché a proposito delle ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] fosse rimasto vittima di un attentato. Nell'ordinanza è riportato il contenuto della conversazione intercettata alla quale la Corte di appello ha attribuito rilievo in quanto idonea a dimostrare i rapporti non semplicemente amicali tra il Giorgi e il Triassi, avendo la conversazione ad oggetto informazioni comuni ai colloquianti su attentatori e affari in corso. 3. Il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione di legge in quanto nell'ordinanza sono stati impropriamente utilizzate in maniera approssimativa le intercettazioni a corredo di indagini sfociate in altro procedimento non definito e comunque inconferenti; vi è da aggiungere che i Triassi sono stati assolti con sentenza irrevocabile. La Corte di appello ha tentato di far rivivere una vicenda processuale archiviata nei confronti del Giorgi e definita con assoluzione degli imputati che si sarebbero con lui relazionati. 4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, difeso dall'Avvocatura dello Stato, ha depositato memoria chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, in subordine, che sia rigettato.6. Va premesso che dal tenore letterale dell'art.314, comma 3, cod.proc.pen., secondo il quale il decreto di archiviazione dà luogo alla riparazione nei casi previsti dall'art. 314, comma 1, cod.proc.pen. alle medesime condizioni ivi disciplinate, si desume che il provvedimento di archiviazione debba essere stato emesso perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Esclusivamente in tali ipotesi non è richiesta l'ulteriore condizione della «decisione irrevocabile», posta dall'art. 314, comma 2, cod.proc.pen. per gli altri casi di archiviazione (che di norma sarà quella adottata all'esito di una richiesta di riesame o di una impugnazione avverso un provvedimento di rigetto di un'istanza a far cessare la custodia cautelare). Nel caso in esame, in cui il decreto di archiviazione è stato emesso perché gli elementi acquisiti non erano idonei a sostenere l'accusa in giudizio, risulta altresì riportato nell'ordinanza il provvedimento con il quale il Tribunale del riesame ha annullato la misura custodiale, sussistendo pertanto i presupposti per la presentazione dell'istanza. 7. Il ricorso non supera, tuttavia, il vaglio di ammissibilità in quanto difetta di specificità. Bisogna ricordare che il giudice della riparazione può esaminare gli atti di indagine in quanto il diritto alla riparazione viene riconosciuto, in via principale, nel comma 1 dell'art. 314 cod. proc.pen., con riferimento all'ipotesi di una custodia cautelare (nozione comprensiva sia della custodia carceraria che di quella domiciliare), la cui ingiustizia (cosiddetta ingiustizia sostanziale) derivi, non da elementi afferenti al momento della sua applicazione bensì dal semplice dato postumo del definitivo proscioglimento del soggetto con una delle ampie formule in facto o in iure previste. Il riconoscimento del diritto è esplicitamente subordinato alla condizione della inesistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa del soggetto causativa o concausativa della custodia stessa. 7.1. Tale condotta ostativa è stata dettagliatamente esaminata e descritta dal giudice della riparazione, in linea con il principio interpretativo secondo il quale la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 26243601; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calo', Rv. 25861001; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 25787801); specie qualora la detenzione cautelare sia disposta nei confronti di persone indagate quali partecipi di associazioni per delinquere, in un ambito investigativo in cui gli intrecci, gli interessi e le connivenze tra sodali assumono valore altamente indiziario proprio in rapporto ai tratti tipici del delitto associativo. Al giudice della riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualità di dette frequentazioni, con lo scopo di evidenziare l'incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 26039701; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 24807401; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, Pavone, Rv. 22098401). 7.2. Ma il ricorso omette di confrontarsi con la dovuta specificità con la motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi ad allegare genericamente che si tratterebbe di atti d'indagine inerenti ad altro procedimento e che i coimputati sono stati assolti. Le argomentazioni svolte nel ricorso, dunque, difettano di specifico confronto con il percorso logico-giuridico seguito dal giudice della riparazione per pervenire al diniego della domanda. 8. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, e al rimborso delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità, che liquida in euro mille
Decreto Cassazione n. 28447/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris