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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 marzo 2023

Cassazione n. 15692/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni della difesa che ha insistito nei motivi e chiesto l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Messina, con sentenza in data 17 febbraio 2020, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Patti del 23 luglio 2018 rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 495 cod.pen. in mesi 5 di reclusione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Cannia, deducendo, con unico motivo, difetto di motivazione in ordine alla quantificazione della pena ed alla omessa concessione dei benefici. [OSCURATO:PERSONA] 1.3 Il motivo è manifestamente infondato ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero non sussiste alcuna omissione rilevante nella motivazione relativa al calcolo della pena irrogata in riforma dal giudice di appello di Messina poiché, alla omissione contenuta a pagina 5 della motivazione, segue la chiara esposizione della determinazione .della sanzione in mesi 5 di reclusione sia nella parte finale della motivazione stessa espressa a pagina 6 che nel dispositivo.

Così che il lamentato vizio appare prima facie insussistente.

Inoltre, quanto alla omessa concessione dei benefici, deve essere rammentato che in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Rv. 256340); e nel caso di specie la sentenza di appello da atto a pagina 5 della motivazione della sussistenza a carico del ricorrente di plurimi ed anche specifici precedenti con i quali il ricorso non si confronta e che evidentemente precludevano la concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata Roma, 1 marzo 2023 CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]. zio ParU UAUji IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] eltrani _EPOSITATO !N CANCELLEKA -.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni della difesa che ha insistito nei motivi e chiesto l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Messina, con sentenza in data 17 febbraio 2020, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Patti del 23 luglio 2018 rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 495 cod.pen. in mesi 5 di reclusione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Cannia, deducendo, con unico motivo, difetto di motivazione in ordine alla quantificazione della pena ed alla omessa concessione dei benefici. [OSCURATO:PERSONA] 1.3 Il motivo è manifestamente infondato ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero non sussiste alcuna omissione rilevante nella motivazione relativa al calcolo della pena irrogata in riforma dal giudice di appello di Messina poiché, alla omissione contenuta a pagina 5 della motivazione, segue la chiara esposizione della determinazione .della sanzione in mesi 5 di reclusione sia nella parte finale della motivazione stessa espressa a pagina 6 che nel dispositivo. Così che il lamentato vizio appare prima facie insussistente. Inoltre, quanto alla omessa concessione dei benefici, deve essere rammentato che in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Rv. 256340); e nel caso di specie la sentenza di appello da atto a pagina 5 della motivazione della sussistenza a carico del ricorrente di plurimi ed anche specifici precedenti con i quali il ricorso non si confronta e che evidentemente precludevano la concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Roma, 1 marzo 2023 CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]. zio ParU UAUji IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] eltrani _EPOSITATO !N CANCELLEKA -.
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