CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11308/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 00HFEA7 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 del TRIBUNALE di AOSTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza descritta in epigrafe, esaminati gli atti e la sentenza impugnata; Esaminato il motivo di ricorso, con cui la difesa censura, con lo strumento di cui all'art 569 cpp la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. prospettando due motivi di ricorso, uno afferente una asserita violazione di legge rispetto alla puntuale applicazione della disposizione in questione, l'altro riguardante un affermato vizio di motivazione, ritenuta laconica, nel ritenere indifferente al fine il breve lasso temporale intercorso tra l'allontanamento dal luogo di restrizione e il rientro presso il domicilio, a fronte della gravità della condotta complessivamente connotante l'evasione contestata; Ritenuto che sul punto la sentenza impugnata ha dato conto della complessiva gravità del fatto, desunta in particolar modo dal contegno violento del ricorrente in occasione dell'evasione (cfr. p. 4 della sentenza impugnata), senza incorrere in alcuna violazione di legge nel rendere il relativo giudizio di merito; Considerato che l'ulteriore motivo di ricorso darebbe al più conto di un asserito difetto di motivazione, eccentrico al rimedio azionato, ma che tanto non legittima nella specie la conversione di cui al comma 3 del citato art 569 giacchè la stessa deve ritenersi possibile a condizione che l'impugnante, per ignoranza o non corretta interpretazione delle norme processuali, abbia errato, in buona fede, nell'individuazione del mezzo di impugnazione da utilizzare, e non anche se, come nel caso a mano, abbia voluto deliberatamente provocare il sindacato del giudice sovraordinato con un mezzo d'impugnazione diverso da quello correttamente proponibile; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C