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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 16536/2026

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lla CAMPANIA n.3850/2016, depositata in data 27 aprile 2016.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 maggio 2026 dalConsigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] ha conclusoper il rigetto del ricorso.Numero registro generale 26072/2016Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 16536/2026Data pubblicazione 27/05/2026Udita l’Avvocatura generale dello Stato, in persona dell’Avvocato delloStato dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso.1.

In data 15.10.2013, veniva consegnato al sig. [OSCURATO:PERSONA] ilp.v.c. n. 1035/2013, redatto dalla GdF – Compagnia di Latisana (UD) eriferito all’anno d’imposta 2007.

In tale p.v.c. veniva contestata, a caricodel contribuente, la presunta realizzazione di redditi non dichiarati in taleannualità, derivanti da asseriti proventi illeciti.

Richiamando il contenutodel p.v.c. di cui si discorre, in data 18.12.2013, l’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] di Avellino – [OSCURATO:PERSONA] notificava alcontribuente l’avviso di accertamento n.

TFK010102935, con riferimentoall’anno d’imposta 2007 ed ai fini IRPEF.

Con tale atto impositivo, l’Ufficiocontestava l’omessa dichiarazione dei redditi per l’annualità incontestazione e procedeva ad accertare la presunta realizzazione di unreddito di euro 110.745,00, proveniente da un’asserita attività illecita ederivante da un frazionamento della somma di euro 424.753,00, relativaad un indennizzo assicurativo ricevuto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,dalla quale la società contribuente era stata ritenuta referente per dannida incendio (considerato fraudolento).

Conseguentemente, l’Ufficiorecuperava integralmente l’importo di cui sopra a tassazione,considerandolo quale reddito diverso ai sensi dell’art. 6, primo comma,lett. f), d.P.R. n. 600/1973, e richiedeva alla società contribuente ilpagamento di una maggiore IRPEF di euro 40.790,00, di una maggioreAddizionale Regionale IRPEF di euro 1.550,00 e di una maggioreAddizionale Comunale IRPEF di euro 554,00, oltre ad interessi e sanzioni.2.

Conclusosi negativamente il procedimento di adesione intrapreso dallasocietà contribuente con apposita istanza, avverso l’avviso diaccertamento di cui sopra, la società stessa proponeva ricorso dinanzi laC.t.p. di Avellino; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo laconferma del proprio operato.Numero registro generale 26072/2016Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 16536/2026Data pubblicazione 27/05/20263.

La C.t.p. di Avellino, con sentenza n. 1002/2014, rigettava il ricorsodella società contribuente.4.

Contro tale decisione proponeva appello la società contribuente dinanzila C.t.r. della Campania; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendoil rigetto dell’appello e la conferma della pronuncia di primo grado.5.

La C.t.r. della Campania, con sentenza n. 3850/2016, depositata in data27 aprile 2016, rigettava l’appello della società contribuente.6.

Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, la società contribuenteha proposto ricorso per cassazione affidato ad otto motivi.

L’Agenzia delleEntrate ha resistito con controricorso.La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 7 maggio 2026.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione ed erratainterpretazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36, D. Lgs. n. 546/1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuentelamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata,la C.t.r. ha rigettato l’appello proposto dalla società e ha confermato lapronuncia di prime cure senza correttamente esaminare tutte le eccezionisollevate dalla società medesima nella propria impugnazione; in altritermini, la C.t.r. ha in parte ignorato ed in parte erroneamente rigettato ilgravame con una serie di apodittiche affermazioni, motivando le proprieargomentazioni mutuando il contenuto delle controdeduzioni prodottedall’Ufficio obliterando del tutto la valutazione delle deduzioni dicontroparte.Il motivo, con cui il ricorrente sostiene che la C.t.r. ha rigettato l'appellocon una motivazione meramente apparente, mutuata acriticamente dallecontrodeduzioni dell'Ufficio, senza un'autonoma valutazione delle censuremosse dal contribuente, è infondato.1.1.

Costituisce principio giurisprudenziale (Cass. 32224 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA])quello secondo cui quella per relationem non è una motivazioneNumero registro generale 26072/2016Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 16536/2026Data pubblicazione 27/05/2026inesistente, ma richiede il rispetto di alcune regole.

Invero, la motivazioneper relationem è quella che rinvia non già ad una sentenza quale"precedente" in controversia diversa ed analoga, bensì ad un atto dellostesso processo - sia questo un atto di parte, una c.t.u., la sentenzaimpugnata o una diversa pronuncia - e che si caratterizza perché nerecepisce le conclusioni, anche senza ripeterne il ragionamento logico,potendo riguardare anche i fatti (mentre la nozione tecnica di"precedente" attiene allo stretto diritto).

Una siffatta tecnicamotivazionale, tuttavia, impone di assicurare che il decisum sia il risultatodell’attività critica del giudice.

Si può partire dall'ormai acquisitaargomentazione logica secondo cui un mero rinvio alle considerazionisviluppate in un precedente atto processuale non sta a significare che, amonte, non ci sia stata un'autonoma valutazione, ma vuol dire solo che ilgiudice ha inteso realizzare una economia di scrittura, che non arrecaalcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio.

In altritermini, se il giudice giunge alle medesime conclusioni di un precedentecose già note, così replicando inutilmente un'attività di merascritturazione.

La regola generale, dunque, deve essere che la motivazionedi un provvedimento giurisdizionale può ben riprodurre il - o rinviare al –contenuto di un atto diverso, di provenienza di un altro giudice, delle partio di terzi, purché le ragioni della decisione siano chiare ed attribuibili alrisultato della valutazione del giudicante che le abbia "fatte proprie".1.2.

Di poi, a tacer del fatto che la doglianza andrebbe apprezzata nonnella logica del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., ma in quella del n. 4 (essendo ilvizio lamentato riconducibile, in astratto, all’ipotesi della motivazioneapparente), deve rilevarsi che l’esame della sentenza impugnata evidenziail sicuro rispetto del c.d. minimo costituzionale, apparendo il richiamo alletesi sostenute dall’Ufficio non già il frutto di un’acritica adesione alleNumero registro generale 26072/2016Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 16536/2026Data pubblicazione 27/05/2026prospettazioni di una delle parti, ma la conseguenza di una meditatacondivisione delle formulate controdeduzioni.2.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione ed erratainterpretazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36, D. Lgs. n. 546/1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.», la società contribuentelamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte incui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso l’esame di un precisofatto storico, costituito dalla circostanza che l’Ufficio aveva accertato acarico della società un presunto reddito derivante da proventi illeciti (inquanto aveva considerato doloso e fraudolento l’incendio al deposito diabbigliamento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e, quindi, illecito il relativoindennizzo percepito), non considerando come la dolosità dell’incendiofosse stata definitivamente esclusa in seguito a diverse pronunceassolutorie emesse dal Tribunale di Nola.Il motivo è inammissibile.2.1.

Il ricorrente incorre in un'errata qualificazione del vizio denunciato.L'omessa o insufficiente valutazione di un documento o di una prova,come una sentenza penale, non integra il vizio di "omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio" di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,bensì, se del caso, un vizio di omessa pronuncia su un motivo di gravameo un vizio di motivazione.

Come chiarito da questa Corte, il vizio diomessa pronuncia ricorre quando vi sia l'omissione di qualsiasi decisionesu un capo della domanda e deve essere fatto valere ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 5017 del 6/03/2026).2.2.

Nel caso di specie, il ricorrente non lamenta l'omissione di un fattostorico principale o secondario, ma la mancata o errata valutazione, daparte del giudice di merito, di elementi probatori (le sentenze penali) cheavrebbero dovuto, a suo dire, condurre a una diversa decisione.

Taledoglianza attiene al merito della valutazione probatoria e, al più, avrebbepotuto essere censurata come vizio di motivazione (nei limiti del "minimoNumero registro generale 26072/2016Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 16536/2026Data pubblicazione 27/05/2026costituzionale") e non come omesso esame di un fatto decisivo.

Laconfusione tra i due tipi di vizi, che hanno presupposti e conseguenzedifferenti, rende il motivo inammissibile.2.3.

Vieppiù che rileva l’applicazione, nella fattispecie, della previsione dicui all’art. 348 ter ultimo comma c.p.c., così come riformulato dal d.l.22/6/2012, n. 83 conv. nella legge 11/8/2012, n. 143 che, per l’ipotesi dicd. doppia conforme, avendo il giudice di appello confermato la sentenzadi primo grado di rigetto del ricorso del contribuente, sulla base dellemedesime ragioni inerenti alle questioni di fatto a sostegno della sentenzadi primo grado, preclude la deducibilità in sede di legittimità del vizio di cuial n. 5 dell’art. 360, primo comma cod. proc. civ.; il ricorrente incassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n.5, cod. proc. civ. deve indicare le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.Infine, dalla lettura del ricorso (pgg. 15 e ss) si evince che dell’asseritainsussistenza di tale presunto reddito (derivante da proventi illeciti) erastata obliterata la valutazione sia dalla C.t.p. di Salerno che dalla C.t.r.conferma che si sovrappongono e confondono, già a partire dalla rubricadichiaratamente ispirata al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., la censurarelativa all’omessa pronuncia - che ricorre ove il giudice omettacompletamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche soloimplicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per lasoluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta alsuo esame - e quella di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. che, invece,presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi siastato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fattostorico.3.

Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione ed erratainterpretazione dell’art. 14, quarto comma, L. n. 537/1993, e dell’art. 36,Numero registro generale 26072/2016Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 16536/2026Data pubblicazione 27/05/2026comma 34-bis, d.l. n. 223/2006, conv. dalla L. n. 248/2006, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamental’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.non ha affermato che la somma di euro 110.745,00 non poteva essereripresa a tassazione dall’Ufficio; in particolare, considerando che ilpresupposto di legge per l’imponibilità fiscale della predetta somma acarico della società contribuente era che tale somma fosse costituita da“proventi illeciti” e tenendo conto del fatto che tale unico presupposto(asserita percezione di proventi illeciti) non sussisteva e non sussiste (inquanto è stato del tutto escluso dal Tribunale di Nola, che ha conclusodefinitivamente per il disconoscimento della natura “dolosa” dell’incendio),la C.t.r. sarebbe dovuta giungere al convincimento in base al quale nessunprovento illecito fosse stato effettivamente percepito dalla societàcontribuente e, men che meno, dal sig. [OSCURATO:PERSONA] (trattandosi nella speciedi un indennizzo assicurativo percepito in seguito al danno da incendio“non doloso” subito).Il motivo, con cui si sostiene che, essendo stata esclusa in sede penale lanatura illecita del provento, verrebbe meno il presupposto stesso dellatassazione, è infondato.3.1.

Va preliminarmente rilevato che non può trovare applicazione nelcaso di specie il nuovo art. 21 bis D.Lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art. 1,comma 1, lett. m), del D.L. 14 giugno 2024, n. 87 e rubricato “Efficaciadelle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione”,che così dispone, per quel che in questa sede interessa: «1.

La sentenzairrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non loha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti delmedesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nelprocesso tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato egrado, quanto ai fatti medesimi.

La sentenza penale irrevocabile di cui alNumero registro generale 26072/2016Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 16536/2026Data pubblicazione 27/05/2026comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino aquindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio».Tale ius superveniens, sebbene applicabile anche ai casi, come quello percui è causa, in cui la sentenza penale di assoluzione sia divenutairrevocabile prima dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 87del 2024, purché, alla data di entrata in vigore del D.Lgs., sia ancorapendente il giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria d’appelloche ha condannato il contribuente in relazione ai medesimi fatti, rilevantipenalmente, dai quali egli sia stato irrevocabilmente assolto (Cass. n.23570/2024), non può invece applicarsi con riguardo a sentenze penali diassoluzione emesse solo in esito ad udienza preliminare dal GUP, comequella che caratterizza il presente caso, anziché, come prescritto dallanorma, in seguito a giudizio dibattimentale (Cass. n. 26482/2024).3.2.

Nella fattispecie in esame, si è in presenza di un provvedimento diarchiviazione non compreso nei provvedimenti indicati dalla disciplinamodificativa per cui il provvedimento di archiviazione non ha automaticaefficacia di giudicato nel processo tributario; in tema di processotributario, il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale exart. 408 c.p.p. non impedisce che lo stesso fatto venga diversamentedefinito, valutato e qualificato dal giudice tributario, poiché, a differenzadella sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, detto decreto ha perpresupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcunapreclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati diautorità di cosa giudicata giusta il disposto dell'art. 654 c.p.p. (Cass. n.2095 del 31.01.2026; Cass. n. 16649 del 45.08.2020).La C.t.r., pertanto, non ha violato alcuna norma nel procedere a unavalutazione autonoma dei fatti.4.

Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione ed erratainterpretazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36, D. Lgs. n. 546/1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.», la società contribuenteNumero registro generale 26072/2016Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 16536/2026Data pubblicazione 27/05/2026lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte incui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha tralasciato di prendere inconsiderazione come, nel caso di specie, l’Ufficio aveva accertato a caricodella società contribuente un presunto reddito in base alle risultanze di unp.v.c. della GdF di Latisana che, a sua volta, conteneva il richiamo ad unadiversa “segnalazione della GdF di Afragola”, la quale non era stataallegata all’accertamento, non era mai stata in precedenza notificata alcontribuente, né tantomeno ne era stato riprodotto il contenuto essenzialenel p.v.c. della GdF di Udine o nel conseguente atto impositivo.Il motivo, con il quale il ricorrente deduce nuovamente un omesso esamedi fatto decisivo lamentando che la c.t.r. avrebbe omesso di considerareche l'avviso di accertamento si fondava su una "segnalazione della GdF"non allegata, è inammissibile.Valgono le medesime considerazioni esposte per il secondo motivo sub 2.e ss.La doglianza non attiene a un "fatto storico" omesso, ma alla presuntaillegittimità dell'atto impositivo per violazione delle norme sullamotivazione (art. 42 del D.P.R. n. 600/1973).

Tale censura andavaproposta come violazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) ocome nullità del procedimento (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.).

La noncorretta qualificazione del vizio ne determina l'inammissibilità (Cass. n.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5017).5.

Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione ed erratainterpretazione dell’art. 7, primo comma, L. n. 212/2000 e dell’art. 42,commi 2 e 3, d.P.R. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella partein cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha evidenziato l’erroneitàdella tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioniprodotte durante la seconda fase processuale, secondo la quale non viNumero registro generale 26072/2016Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 16536/2026Data pubblicazione 27/05/2026sarebbe stato obbligo di allegazione della segnalazione della GdF diAfragola.Il motivo, con cui ci si duole che l'Ufficio non abbia allegato all'avviso diaccertamento la "segnalazione della GdF" in esso richiamata, è infondato.5.1.

Soccorre al riguardo l‘individuazione delle molteplici funzioni assoltedalla motivazione dell’avviso di accertamento che questa Corte haindividuato in quella di garantire il diritto di difesa del contribuente,delimitando l’ambito delle ragioni deducibili dall’ufficio nella successivafase processuale contenziosa, di consentire una corretta dialetticaprocessuale, presupponendo l’onere di enunciare i motivi di ricorso, apena di inammissibilità, e la presenza di leggibili argomentazioni dell’attoamministrativo, contrapposte a quelle fondanti l’impugnazione, e, infine,di assicurare, in ossequio al principio costituzionale di buonaamministrazione, un’azione amministrativa efficiente e congrua alle finalitàdella legge, permettendo di comprendere la ratio della decisione adottata(Cass. n. 22003/2014).5.2.

L’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiutotutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere lapretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestareefficacemente l’an ed il quantum dell’imposta e sia dato conto degliestremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta e dei fattiastrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambitodelle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fasecontenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto lequestioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneitàa dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. n. 26431/2017).5.3.

Infine, l’accertamento e l’interpretazione dell’avviso d’accertamento,anche in ordine al contenuto integrato per relationem da atti richiamatie/o in esso riprodotti, come appunto il PVC, appartiene all’interpretazione,con giudizio di fatto, del giudice di merito sicchè siffatta interpretazione siNumero registro generale 26072/2016Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 16536/2026Data pubblicazione 27/05/2026profila in questa sede inammissibile a meno che non si invochino laviolazione di specifiche regole euristiche, in questo caso non puntualmentedenunziata dal ricorso: cfr. Sez.

L, Sentenza n. 19025 del 11/09/2007;Sez.

L, Sentenza n. 17367 del 23/07/2010; Sez.

L, Sentenza n. 7982 del02/04/2013; Sez. 1, Ordinanza n. 5966 del 23/02/2022; Sez.

L, Sentenzan. 7982 del 02/04/2013; Sez. 1, Sentenza n. 1602 del 24/01/2007).Orbene, alla luce di quanto declinato, deve evidentemente ritenersicorretta la decisione della C.t.r. qui impugnata laddove ha ritenuto chel’Ufficio avesse pienamente assolto all’onere a suo carico.6.

Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione ed erratainterpretazione degli artt. 42, 38 e 41, d.P.R. n. 600/1973, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamental’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.non ha stabilito che la sanzione di nullità dell’atto impositivo permancanza della motivazione è espressamente prevista dalla legge (art.42, d.P.R. n. 600/1973) e che l’indicazione, contenuta nell’accertamento,di aver emesso l’atto impositivo in base ad una errata norma di legge nonapplicabile nel caso di specie (art. 38, d.P.R. n. 600/1973), rappresentauna grave ed insanabile carenza di motivazione, in quanto non consente alcontribuente destinatario dell’atto la comprensione dell’esatta normativafiscale utilizzata, dei criteri adottati in sede di decisione e delle ragionigiuridiche poste a base dell’emissione del contestato avviso diaccertamento.Il motivo, con cui si eccepisce la nullità dell'atto impositivo per carenza dimotivazione, derivante dall'erronea indicazione della norma applicabile, èinfondato.6.1.

L'erronea indicazione di una disposizione di legge nell'avviso diaccertamento non ne determina la nullità, qualora dall'atto sia comunquepossibile evincere con chiarezza i presupposti di fatto e le ragioniNumero registro generale 26072/2016Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 16536/2026Data pubblicazione 27/05/2026giuridiche della pretesa, in modo da consentire al contribuente l'eserciziodel proprio diritto di difesa.La pretesa dell'Ufficio si fondava su proventi illeciti non dichiarati,riconducibili a una fattispecie di accertamento su redditi omessi.

Comesostenuto dalla difesa erariale, la base fattuale della pretesa erachiaramente esposta nell'atto, consentendo al contribuente di difendersinel merito.

Il ricorrente non ha dimostrato quale specifico e concretopregiudizio al suo diritto di difesa sia derivato dalla citazione dell'art. 38anziché dell'art. 41 del D.P.R. n. 600/1973.

In assenza di tale prova, ilvizio si risolve in una mera irregolarità formale, non invalidante.7.

Con il settimo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione ed erratainterpretazione dell’art. 112, c.p.c., e dell’art. 36, D. Lgs. n. 546/1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.», la società contribuentelamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte incui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha tenuto in considerazione unfatto storico determinante, consistente nella circostanza che i militariverbalizzanti (GdF di Latisana), al momento del rilascio del p.v.c. del15.10.2013, avevano individuato nell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate diUdine l’ufficio titolare del potere impositivo presso il quale rivolgersi neisuccessivi 60 giorni per proporre le proprie memorie difensive.Il motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesanella fase pre-accertativa, per non aver potuto esercitare pienamente ilcontraddittorio preventivo, è infondato.7.1.

Invero, tale obbligo sussiste soltanto per i tributi armonizzati, nonanche per quelli non armonizzati, per i quali non è rinvenibile, nellalegislazione nazionale, un analogo vincolo generalizzato, sicché essoricorre soltanto per le ipotesi per le quali risulti specificamente sancito;secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, «in tema didiritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, nonsussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorioNumero registro generale 26072/2016Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 16536/2026Data pubblicazione 27/05/2026endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini IRPEG ed IRAP,assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale» (Cass. Sez.

U,09/12/2015, n. 24823 del 09/12/2015, in ambito di indagini cd.

"atavolino"); inoltre, questa Corte ha avuto anche modo di precisare che «intema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto ad accertamentifiscali, l'Amministrazione finanziaria non ha l'onere di comunicarepreventivamente l'oggetto della verifica, atteso che nel procedimentotributario un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a penad'invalidità dell'atto non sussiste al momento della raccolta delleinformazioni e degli elementi di prova, ma solo, eventualmente e oveespressamente sancito, in una fase successiva, quando l'Amministrazioneintenda adottare nei confronti di un contribuente, sulla base dei datiraccolti, un atto potenzialmente lesivo» (Cass. 28/12/2018, n. 33572;Cass. 09/07/2020, n. 14628 del 09/07/2020, secondo cui, in tema diprocedimento tributario, l'obbligatorietà del contraddittorioendoprocedimentale nell'ambito tributario, non investe l'attività diindagine e di acquisizione di elementi probatori, anche testimoniali, svoltadall'Amministrazione fiscale).L'accertamento in esame, pur originando da un PVC, si qualifica comeaccertamento "a tavolino" in quanto basato sull'analisi di documentazionee informazioni già in possesso dell'Ufficio e la C.t.r. ha decisocorrettamente.8.

Con l’ottavo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione ed erratainterpretazione dell’art. 67, d.P.R. n. 600/1973, e dell’art. 163 (ex 127),d.P.R. n. 917/1986, TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte incui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., senza pronunciarsi sull’eccepita edimostrata insussistenza del presupposto impositivo in seguito allepronunce assolutorie emesse dal Tribunale di Nola, ha ritenutoinsussistente l’eccepita duplicazione di imposta e ha ritenuto che ilNumero registro generale 26072/2016Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 16536/2026Data pubblicazione 27/05/2026contribuente avesse percepito l’importo accertato dall’Ufficio senzasottoporlo a tassazione; in altri termini, la C.t.r., pur riconoscendo chel’importo totale dell’indennizzo era stato inserito nel bilancio della società,ha ritenuto che tale importo non sarebbe stato assoggettato a tassazione,avendo avuto un risultato neutrale in capo alla società, in quantocompensatosi con le perdite societarie, negando, dunque, la denunciataduplicazione di imposta e ritenendo pacifico, pur in assenza di valide provea sostegno, che l’importo attribuito al contribuente [OSCURATO:PERSONA] sarebbestato da lui percepito in qualità di gestore di fatto della società.Il motivo, con cui si contesta la sussistenza di una duplicazione di impostae l'erronea attribuzione del reddito al ricorrente quale gestore di fatto, inassenza di prove, è infondato.8.1.

La questione della duplicazione d'imposta presuppone che ilmedesimo reddito sia stato tassato due volte e l'onere di provare talecircostanza grava sul contribuente ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.La C.t.r. ha accertato in fatto che l'indennizzo assicurativo, pur percepitodalla società, non è stato da questa assoggettato a tassazione, in quantoutilizzato per neutralizzare contabilmente la perdita dei beni incendiati.

Latassazione in capo al ricorrente riguarda invece la quota diquell'indennizzo che egli ha personalmente percepito come proventoillecito, senza dichiararla.

Non vi è quindi identità di soggetto e dipresupposto impositivo.

Per quanto attiene all'attribuzione del reddito alricorrente quale gestore di fatto, si tratta di un accertamento in fatto,sorretto da elementi presuntivi (come emerso dalle indagini di poliziagiudiziaria), la cui valutazione è riservata al giudice di merito e non èsindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione nei limiticonsentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., vizio che, comedetto, non è stato correttamente dedotto.9.

In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato.Numero registro generale 26072/2016Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 16536/2026Data pubblicazione 27/05/2026Conseguentemente, ultronea si profila la disamina della istanza disospensione.Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate indispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le speseprocessuali che si liquidano in € 5.500,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dàparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdel medesimo art. 13, se dovuto.Così decisa all’esito della pubblica udienza del 7 maggio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla CAMPANIA n.3850/2016, depositata in data 27 aprile 2016.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 maggio 2026 dalConsigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] ha conclusoper il rigetto del ricorso.Numero registro generale 26072/2016Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 16536/2026Data pubblicazione 27/05/2026Udita l’Avvocatura generale dello Stato, in persona dell’Avvocato delloStato dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso.1. In data 15.10.2013, veniva consegnato al sig. [OSCURATO:PERSONA] ilp.v.c. n. 1035/2013, redatto dalla GdF – Compagnia di Latisana (UD) eriferito all’anno d’imposta 2007. In tale p.v.c. veniva contestata, a caricodel contribuente, la presunta realizzazione di redditi non dichiarati in taleannualità, derivanti da asseriti proventi illeciti. Richiamando il contenutodel p.v.c. di cui si discorre, in data 18.12.2013, l’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] di Avellino – [OSCURATO:PERSONA] notificava alcontribuente l’avviso di accertamento n. TFK010102935, con riferimentoall’anno d’imposta 2007 ed ai fini IRPEF. Con tale atto impositivo, l’Ufficiocontestava l’omessa dichiarazione dei redditi per l’annualità incontestazione e procedeva ad accertare la presunta realizzazione di unreddito di euro 110.745,00, proveniente da un’asserita attività illecita ederivante da un frazionamento della somma di euro 424.753,00, relativaad un indennizzo assicurativo ricevuto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,dalla quale la società contribuente era stata ritenuta referente per dannida incendio (considerato fraudolento). Conseguentemente, l’Ufficiorecuperava integralmente l’importo di cui sopra a tassazione,considerandolo quale reddito diverso ai sensi dell’art. 6, primo comma,lett. f), d.P.R. n. 600/1973, e richiedeva alla società contribuente ilpagamento di una maggiore IRPEF di euro 40.790,00, di una maggioreAddizionale Regionale IRPEF di euro 1.550,00 e di una maggioreAddizionale Comunale IRPEF di euro 554,00, oltre ad interessi e sanzioni.2. Conclusosi negativamente il procedimento di adesione intrapreso dallasocietà contribuente con apposita istanza, avverso l’avviso diaccertamento di cui sopra, la società stessa proponeva ricorso dinanzi laC.t.p. di Avellino; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo laconferma del proprio operato.Numero registro generale 26072/2016Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 16536/2026Data pubblicazione 27/05/20263. La C.t.p. di Avellino, con sentenza n. 1002/2014, rigettava il ricorsodella società contribuente.4. Contro tale decisione proponeva appello la società contribuente dinanzila C.t.r. della Campania; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendoil rigetto dell’appello e la conferma della pronuncia di primo grado.5. La C.t.r. della Campania, con sentenza n. 3850/2016, depositata in data27 aprile 2016, rigettava l’appello della società contribuente.6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, la società contribuenteha proposto ricorso per cassazione affidato ad otto motivi. L’Agenzia delleEntrate ha resistito con controricorso.La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 7 maggio 2026.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione ed erratainterpretazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36, D. Lgs. n. 546/1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuentelamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata,la C.t.r. ha rigettato l’appello proposto dalla società e ha confermato lapronuncia di prime cure senza correttamente esaminare tutte le eccezionisollevate dalla società medesima nella propria impugnazione; in altritermini, la C.t.r. ha in parte ignorato ed in parte erroneamente rigettato ilgravame con una serie di apodittiche affermazioni, motivando le proprieargomentazioni mutuando il contenuto delle controdeduzioni prodottedall’Ufficio obliterando del tutto la valutazione delle deduzioni dicontroparte.Il motivo, con cui il ricorrente sostiene che la C.t.r. ha rigettato l'appellocon una motivazione meramente apparente, mutuata acriticamente dallecontrodeduzioni dell'Ufficio, senza un'autonoma valutazione delle censuremosse dal contribuente, è infondato.1.1. Costituisce principio giurisprudenziale (Cass. 32224 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA])quello secondo cui quella per relationem non è una motivazioneNumero registro generale 26072/2016Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 16536/2026Data pubblicazione 27/05/2026inesistente, ma richiede il rispetto di alcune regole. Invero, la motivazioneper relationem è quella che rinvia non già ad una sentenza quale"precedente" in controversia diversa ed analoga, bensì ad un atto dellostesso processo - sia questo un atto di parte, una c.t.u., la sentenzaimpugnata o una diversa pronuncia - e che si caratterizza perché nerecepisce le conclusioni, anche senza ripeterne il ragionamento logico,potendo riguardare anche i fatti (mentre la nozione tecnica di"precedente" attiene allo stretto diritto). Una siffatta tecnicamotivazionale, tuttavia, impone di assicurare che il decisum sia il risultatodell’attività critica del giudice. Si può partire dall'ormai acquisitaargomentazione logica secondo cui un mero rinvio alle considerazionisviluppate in un precedente atto processuale non sta a significare che, amonte, non ci sia stata un'autonoma valutazione, ma vuol dire solo che ilgiudice ha inteso realizzare una economia di scrittura, che non arrecaalcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio. In altritermini, se il giudice giunge alle medesime conclusioni di un precedentecose già note, così replicando inutilmente un'attività di merascritturazione. La regola generale, dunque, deve essere che la motivazionedi un provvedimento giurisdizionale può ben riprodurre il - o rinviare al –contenuto di un atto diverso, di provenienza di un altro giudice, delle partio di terzi, purché le ragioni della decisione siano chiare ed attribuibili alrisultato della valutazione del giudicante che le abbia "fatte proprie".1.2. Di poi, a tacer del fatto che la doglianza andrebbe apprezzata nonnella logica del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., ma in quella del n. 4 (essendo ilvizio lamentato riconducibile, in astratto, all’ipotesi della motivazioneapparente), deve rilevarsi che l’esame della sentenza impugnata evidenziail sicuro rispetto del c.d. minimo costituzionale, apparendo il richiamo alletesi sostenute dall’Ufficio non già il frutto di un’acritica adesione alleNumero registro generale 26072/2016Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 16536/2026Data pubblicazione 27/05/2026prospettazioni di una delle parti, ma la conseguenza di una meditatacondivisione delle formulate controdeduzioni.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione ed erratainterpretazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36, D. Lgs. n. 546/1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.», la società contribuentelamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte incui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso l’esame di un precisofatto storico, costituito dalla circostanza che l’Ufficio aveva accertato acarico della società un presunto reddito derivante da proventi illeciti (inquanto aveva considerato doloso e fraudolento l’incendio al deposito diabbigliamento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e, quindi, illecito il relativoindennizzo percepito), non considerando come la dolosità dell’incendiofosse stata definitivamente esclusa in seguito a diverse pronunceassolutorie emesse dal Tribunale di Nola.Il motivo è inammissibile.2.1. Il ricorrente incorre in un'errata qualificazione del vizio denunciato.L'omessa o insufficiente valutazione di un documento o di una prova,come una sentenza penale, non integra il vizio di "omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio" di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,bensì, se del caso, un vizio di omessa pronuncia su un motivo di gravameo un vizio di motivazione. Come chiarito da questa Corte, il vizio diomessa pronuncia ricorre quando vi sia l'omissione di qualsiasi decisionesu un capo della domanda e deve essere fatto valere ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 5017 del 6/03/2026).2.2. Nel caso di specie, il ricorrente non lamenta l'omissione di un fattostorico principale o secondario, ma la mancata o errata valutazione, daparte del giudice di merito, di elementi probatori (le sentenze penali) cheavrebbero dovuto, a suo dire, condurre a una diversa decisione. Taledoglianza attiene al merito della valutazione probatoria e, al più, avrebbepotuto essere censurata come vizio di motivazione (nei limiti del "minimoNumero registro generale 26072/2016Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 16536/2026Data pubblicazione 27/05/2026costituzionale") e non come omesso esame di un fatto decisivo. Laconfusione tra i due tipi di vizi, che hanno presupposti e conseguenzedifferenti, rende il motivo inammissibile.2.3. Vieppiù che rileva l’applicazione, nella fattispecie, della previsione dicui all’art. 348 ter ultimo comma c.p.c., così come riformulato dal d.l.22/6/2012, n. 83 conv. nella legge 11/8/2012, n. 143 che, per l’ipotesi dicd. doppia conforme, avendo il giudice di appello confermato la sentenzadi primo grado di rigetto del ricorso del contribuente, sulla base dellemedesime ragioni inerenti alle questioni di fatto a sostegno della sentenzadi primo grado, preclude la deducibilità in sede di legittimità del vizio di cuial n. 5 dell’art. 360, primo comma cod. proc. civ.; il ricorrente incassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n.5, cod. proc. civ. deve indicare le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.Infine, dalla lettura del ricorso (pgg. 15 e ss) si evince che dell’asseritainsussistenza di tale presunto reddito (derivante da proventi illeciti) erastata obliterata la valutazione sia dalla C.t.p. di Salerno che dalla C.t.r.conferma che si sovrappongono e confondono, già a partire dalla rubricadichiaratamente ispirata al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., la censurarelativa all’omessa pronuncia - che ricorre ove il giudice omettacompletamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche soloimplicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per lasoluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta alsuo esame - e quella di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. che, invece,presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi siastato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fattostorico.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione ed erratainterpretazione dell’art. 14, quarto comma, L. n. 537/1993, e dell’art. 36,Numero registro generale 26072/2016Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 16536/2026Data pubblicazione 27/05/2026comma 34-bis, d.l. n. 223/2006, conv. dalla L. n. 248/2006, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamental’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.non ha affermato che la somma di euro 110.745,00 non poteva essereripresa a tassazione dall’Ufficio; in particolare, considerando che ilpresupposto di legge per l’imponibilità fiscale della predetta somma acarico della società contribuente era che tale somma fosse costituita da“proventi illeciti” e tenendo conto del fatto che tale unico presupposto(asserita percezione di proventi illeciti) non sussisteva e non sussiste (inquanto è stato del tutto escluso dal Tribunale di Nola, che ha conclusodefinitivamente per il disconoscimento della natura “dolosa” dell’incendio),la C.t.r. sarebbe dovuta giungere al convincimento in base al quale nessunprovento illecito fosse stato effettivamente percepito dalla societàcontribuente e, men che meno, dal sig. [OSCURATO:PERSONA] (trattandosi nella speciedi un indennizzo assicurativo percepito in seguito al danno da incendio“non doloso” subito).Il motivo, con cui si sostiene che, essendo stata esclusa in sede penale lanatura illecita del provento, verrebbe meno il presupposto stesso dellatassazione, è infondato.3.1. Va preliminarmente rilevato che non può trovare applicazione nelcaso di specie il nuovo art. 21 bis D.Lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art. 1,comma 1, lett. m), del D.L. 14 giugno 2024, n. 87 e rubricato “Efficaciadelle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione”,che così dispone, per quel che in questa sede interessa: «1. La sentenzairrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non loha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti delmedesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nelprocesso tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato egrado, quanto ai fatti medesimi. La sentenza penale irrevocabile di cui alNumero registro generale 26072/2016Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 16536/2026Data pubblicazione 27/05/2026comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino aquindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio».Tale ius superveniens, sebbene applicabile anche ai casi, come quello percui è causa, in cui la sentenza penale di assoluzione sia divenutairrevocabile prima dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 87del 2024, purché, alla data di entrata in vigore del D.Lgs., sia ancorapendente il giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria d’appelloche ha condannato il contribuente in relazione ai medesimi fatti, rilevantipenalmente, dai quali egli sia stato irrevocabilmente assolto (Cass. n.23570/2024), non può invece applicarsi con riguardo a sentenze penali diassoluzione emesse solo in esito ad udienza preliminare dal GUP, comequella che caratterizza il presente caso, anziché, come prescritto dallanorma, in seguito a giudizio dibattimentale (Cass. n. 26482/2024).3.2. Nella fattispecie in esame, si è in presenza di un provvedimento diarchiviazione non compreso nei provvedimenti indicati dalla disciplinamodificativa per cui il provvedimento di archiviazione non ha automaticaefficacia di giudicato nel processo tributario; in tema di processotributario, il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale exart. 408 c.p.p. non impedisce che lo stesso fatto venga diversamentedefinito, valutato e qualificato dal giudice tributario, poiché, a differenzadella sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, detto decreto ha perpresupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcunapreclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati diautorità di cosa giudicata giusta il disposto dell'art. 654 c.p.p. (Cass. n.2095 del 31.01.2026; Cass. n. 16649 del 45.08.2020).La C.t.r., pertanto, non ha violato alcuna norma nel procedere a unavalutazione autonoma dei fatti.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione ed erratainterpretazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36, D. Lgs. n. 546/1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.», la società contribuenteNumero registro generale 26072/2016Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 16536/2026Data pubblicazione 27/05/2026lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte incui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha tralasciato di prendere inconsiderazione come, nel caso di specie, l’Ufficio aveva accertato a caricodella società contribuente un presunto reddito in base alle risultanze di unp.v.c. della GdF di Latisana che, a sua volta, conteneva il richiamo ad unadiversa “segnalazione della GdF di Afragola”, la quale non era stataallegata all’accertamento, non era mai stata in precedenza notificata alcontribuente, né tantomeno ne era stato riprodotto il contenuto essenzialenel p.v.c. della GdF di Udine o nel conseguente atto impositivo.Il motivo, con il quale il ricorrente deduce nuovamente un omesso esamedi fatto decisivo lamentando che la c.t.r. avrebbe omesso di considerareche l'avviso di accertamento si fondava su una "segnalazione della GdF"non allegata, è inammissibile.Valgono le medesime considerazioni esposte per il secondo motivo sub 2.e ss.La doglianza non attiene a un "fatto storico" omesso, ma alla presuntaillegittimità dell'atto impositivo per violazione delle norme sullamotivazione (art. 42 del D.P.R. n. 600/1973). Tale censura andavaproposta come violazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) ocome nullità del procedimento (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.). La noncorretta qualificazione del vizio ne determina l'inammissibilità (Cass. n.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5017).5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione ed erratainterpretazione dell’art. 7, primo comma, L. n. 212/2000 e dell’art. 42,commi 2 e 3, d.P.R. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella partein cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha evidenziato l’erroneitàdella tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioniprodotte durante la seconda fase processuale, secondo la quale non viNumero registro generale 26072/2016Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 16536/2026Data pubblicazione 27/05/2026sarebbe stato obbligo di allegazione della segnalazione della GdF diAfragola.Il motivo, con cui ci si duole che l'Ufficio non abbia allegato all'avviso diaccertamento la "segnalazione della GdF" in esso richiamata, è infondato.5.1. Soccorre al riguardo l‘individuazione delle molteplici funzioni assoltedalla motivazione dell’avviso di accertamento che questa Corte haindividuato in quella di garantire il diritto di difesa del contribuente,delimitando l’ambito delle ragioni deducibili dall’ufficio nella successivafase processuale contenziosa, di consentire una corretta dialetticaprocessuale, presupponendo l’onere di enunciare i motivi di ricorso, apena di inammissibilità, e la presenza di leggibili argomentazioni dell’attoamministrativo, contrapposte a quelle fondanti l’impugnazione, e, infine,di assicurare, in ossequio al principio costituzionale di buonaamministrazione, un’azione amministrativa efficiente e congrua alle finalitàdella legge, permettendo di comprendere la ratio della decisione adottata(Cass. n. 22003/2014).5.2. L’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiutotutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere lapretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestareefficacemente l’an ed il quantum dell’imposta e sia dato conto degliestremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta e dei fattiastrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambitodelle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fasecontenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto lequestioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneitàa dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. n. 26431/2017).5.3. Infine, l’accertamento e l’interpretazione dell’avviso d’accertamento,anche in ordine al contenuto integrato per relationem da atti richiamatie/o in esso riprodotti, come appunto il PVC, appartiene all’interpretazione,con giudizio di fatto, del giudice di merito sicchè siffatta interpretazione siNumero registro generale 26072/2016Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 16536/2026Data pubblicazione 27/05/2026profila in questa sede inammissibile a meno che non si invochino laviolazione di specifiche regole euristiche, in questo caso non puntualmentedenunziata dal ricorso: cfr. Sez. L, Sentenza n. 19025 del 11/09/2007;Sez. L, Sentenza n. 17367 del 23/07/2010; Sez. L, Sentenza n. 7982 del02/04/2013; Sez. 1, Ordinanza n. 5966 del 23/02/2022; Sez. L, Sentenzan. 7982 del 02/04/2013; Sez. 1, Sentenza n. 1602 del 24/01/2007).Orbene, alla luce di quanto declinato, deve evidentemente ritenersicorretta la decisione della C.t.r. qui impugnata laddove ha ritenuto chel’Ufficio avesse pienamente assolto all’onere a suo carico.6. Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione ed erratainterpretazione degli artt. 42, 38 e 41, d.P.R. n. 600/1973, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamental’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.non ha stabilito che la sanzione di nullità dell’atto impositivo permancanza della motivazione è espressamente prevista dalla legge (art.42, d.P.R. n. 600/1973) e che l’indicazione, contenuta nell’accertamento,di aver emesso l’atto impositivo in base ad una errata norma di legge nonapplicabile nel caso di specie (art. 38, d.P.R. n. 600/1973), rappresentauna grave ed insanabile carenza di motivazione, in quanto non consente alcontribuente destinatario dell’atto la comprensione dell’esatta normativafiscale utilizzata, dei criteri adottati in sede di decisione e delle ragionigiuridiche poste a base dell’emissione del contestato avviso diaccertamento.Il motivo, con cui si eccepisce la nullità dell'atto impositivo per carenza dimotivazione, derivante dall'erronea indicazione della norma applicabile, èinfondato.6.1. L'erronea indicazione di una disposizione di legge nell'avviso diaccertamento non ne determina la nullità, qualora dall'atto sia comunquepossibile evincere con chiarezza i presupposti di fatto e le ragioniNumero registro generale 26072/2016Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 16536/2026Data pubblicazione 27/05/2026giuridiche della pretesa, in modo da consentire al contribuente l'eserciziodel proprio diritto di difesa.La pretesa dell'Ufficio si fondava su proventi illeciti non dichiarati,riconducibili a una fattispecie di accertamento su redditi omessi. Comesostenuto dalla difesa erariale, la base fattuale della pretesa erachiaramente esposta nell'atto, consentendo al contribuente di difendersinel merito. Il ricorrente non ha dimostrato quale specifico e concretopregiudizio al suo diritto di difesa sia derivato dalla citazione dell'art. 38anziché dell'art. 41 del D.P.R. n. 600/1973. In assenza di tale prova, ilvizio si risolve in una mera irregolarità formale, non invalidante.7. Con il settimo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione ed erratainterpretazione dell’art. 112, c.p.c., e dell’art. 36, D. Lgs. n. 546/1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.», la società contribuentelamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte incui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha tenuto in considerazione unfatto storico determinante, consistente nella circostanza che i militariverbalizzanti (GdF di Latisana), al momento del rilascio del p.v.c. del15.10.2013, avevano individuato nell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate diUdine l’ufficio titolare del potere impositivo presso il quale rivolgersi neisuccessivi 60 giorni per proporre le proprie memorie difensive.Il motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesanella fase pre-accertativa, per non aver potuto esercitare pienamente ilcontraddittorio preventivo, è infondato.7.1. Invero, tale obbligo sussiste soltanto per i tributi armonizzati, nonanche per quelli non armonizzati, per i quali non è rinvenibile, nellalegislazione nazionale, un analogo vincolo generalizzato, sicché essoricorre soltanto per le ipotesi per le quali risulti specificamente sancito;secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, «in tema didiritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, nonsussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorioNumero registro generale 26072/2016Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 16536/2026Data pubblicazione 27/05/2026endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini IRPEG ed IRAP,assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale» (Cass. Sez. U,09/12/2015, n. 24823 del 09/12/2015, in ambito di indagini cd. "atavolino"); inoltre, questa Corte ha avuto anche modo di precisare che «intema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto ad accertamentifiscali, l'Amministrazione finanziaria non ha l'onere di comunicarepreventivamente l'oggetto della verifica, atteso che nel procedimentotributario un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a penad'invalidità dell'atto non sussiste al momento della raccolta delleinformazioni e degli elementi di prova, ma solo, eventualmente e oveespressamente sancito, in una fase successiva, quando l'Amministrazioneintenda adottare nei confronti di un contribuente, sulla base dei datiraccolti, un atto potenzialmente lesivo» (Cass. 28/12/2018, n. 33572;Cass. 09/07/2020, n. 14628 del 09/07/2020, secondo cui, in tema diprocedimento tributario, l'obbligatorietà del contraddittorioendoprocedimentale nell'ambito tributario, non investe l'attività diindagine e di acquisizione di elementi probatori, anche testimoniali, svoltadall'Amministrazione fiscale).L'accertamento in esame, pur originando da un PVC, si qualifica comeaccertamento "a tavolino" in quanto basato sull'analisi di documentazionee informazioni già in possesso dell'Ufficio e la C.t.r. ha decisocorrettamente.8. Con l’ottavo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione ed erratainterpretazione dell’art. 67, d.P.R. n. 600/1973, e dell’art. 163 (ex 127),d.P.R. n. 917/1986, TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte incui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., senza pronunciarsi sull’eccepita edimostrata insussistenza del presupposto impositivo in seguito allepronunce assolutorie emesse dal Tribunale di Nola, ha ritenutoinsussistente l’eccepita duplicazione di imposta e ha ritenuto che ilNumero registro generale 26072/2016Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 16536/2026Data pubblicazione 27/05/2026contribuente avesse percepito l’importo accertato dall’Ufficio senzasottoporlo a tassazione; in altri termini, la C.t.r., pur riconoscendo chel’importo totale dell’indennizzo era stato inserito nel bilancio della società,ha ritenuto che tale importo non sarebbe stato assoggettato a tassazione,avendo avuto un risultato neutrale in capo alla società, in quantocompensatosi con le perdite societarie, negando, dunque, la denunciataduplicazione di imposta e ritenendo pacifico, pur in assenza di valide provea sostegno, che l’importo attribuito al contribuente [OSCURATO:PERSONA] sarebbestato da lui percepito in qualità di gestore di fatto della società.Il motivo, con cui si contesta la sussistenza di una duplicazione di impostae l'erronea attribuzione del reddito al ricorrente quale gestore di fatto, inassenza di prove, è infondato.8.1. La questione della duplicazione d'imposta presuppone che ilmedesimo reddito sia stato tassato due volte e l'onere di provare talecircostanza grava sul contribuente ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.La C.t.r. ha accertato in fatto che l'indennizzo assicurativo, pur percepitodalla società, non è stato da questa assoggettato a tassazione, in quantoutilizzato per neutralizzare contabilmente la perdita dei beni incendiati. Latassazione in capo al ricorrente riguarda invece la quota diquell'indennizzo che egli ha personalmente percepito come proventoillecito, senza dichiararla. Non vi è quindi identità di soggetto e dipresupposto impositivo. Per quanto attiene all'attribuzione del reddito alricorrente quale gestore di fatto, si tratta di un accertamento in fatto,sorretto da elementi presuntivi (come emerso dalle indagini di poliziagiudiziaria), la cui valutazione è riservata al giudice di merito e non èsindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione nei limiticonsentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., vizio che, comedetto, non è stato correttamente dedotto.9. In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato.Numero registro generale 26072/2016Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 16536/2026Data pubblicazione 27/05/2026Conseguentemente, ultronea si profila la disamina della istanza disospensione.Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate indispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le speseprocessuali che si liquidano in € 5.500,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dàparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdel medesimo art. 13, se dovuto.Così decisa all’esito della pubblica udienza del 7 maggio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16536/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris