CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 34175/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23512-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] (subentrata nei rapporti facenti capo alla [OSCURATO:PERSONA]) elettivamente domiciliata in Roma via Panama n.95, presso lo studio dell’Avv.Prof.[OSCURATO:PERSONA] che la rappresentata e difende ; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 11249/2020 della Corte Suprema di Cassazione di Roma, depositata il 11/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. Q uesta Corte , con l’ordinanza n.11249/2020 dell’11 giugno 2020,in accoglimento del ricorso pr oposto dalla Provincia di Trieste (cui oggi è succeduta la Regione FVG) contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 4 novembre 2014, ha cassato la pronuncia impugnata e , decidendo nel merito, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto notificato da [OSCURATO:PERSONA] s. p.a. alla Provincia, rigettando la domanda della società di pagamento della somma concordataa titolo di indennità di esproprio di un terreno di sua proprietà, che l’ente espropriante aveva corrisposto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ( delegata al compimento di tutte le operazioni della procedura espropriativa ) dopo aver ricevuto dall’espropriata quietanza dell’avvenuto pagamento. 1.2. Per quanto ancora rileva, il collegio giudicante, esaminando la questione di diritto sottopostagli dalla Provincia co l ricorso (che denunciava, con due motivi, la violazione dell’art. 1189 c.c.) ha osservato che la quietanza resta tale indipendentemente dal fatto che attesti un pagamento antecedente o contestuale e che, poiché la corte territoriale, pur ponendo a base della decisione siffatta distinzione (ovvero ritene ndo che l’ente avesse colposamente eseguito il pagamento in favore della Consortile in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di “ricevere” e non di “aver ricevuto” la somma dovutale), non ne aveva tratto alcuna conseguenza, era indiscusso il significato di quietanza dell’atto trasmesso dalla società all’ente espropriante; ha quindi richiamato il principio, co nsolidat o nell a giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’art. 1189 c.c. si applica per identità di ratio, sia all’ipotesi di pagamento eseguito in favore del creditore apparente , sia all’ipotesi in cui lo stesso venga effettuato a persona che appaia autorizzata a riceverlo per conto del creditore effettivo, il quale abbia determinato o concorso a determinare l’errore del solvens, facendo sorgere in quest’ultimo in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell’accipiens e ne ha affermato l’operatività nel caso di specie, non ravvisandosi nell’atto promanante dalla creditrice elementi di equivocità che avrebbero dovuto indurre la Provincia a verificare che il pagamento quietanzato fosse realmente stato eseguito 2.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugna per revocazione l’ordinanza, ai sensi degli artt. 391 bis e 395, n.4, cod. proc. civ., con ricorso affidato ad un unico motivo e illustrato da memoria. Assume che la decisione è fondata sull’errato presupposto di fatto dell’ avvenuto rilascio da parte sua di una quietanza a saldo dell’indennità di esproprio, la cui verità sarebbe esclusa dalla raccomandata a.r. del 23/7/2004 inviata a [OSCURATO:PERSONA] (sub. doc. n. 6 nel fascicolo del ricorso per decreto ingiuntivo e poi nuovamente allegato al controricorso depositato in cassazione), costituente atto interno al giudizio di legittimità, dalquale si evinceva che, unitamente all’atto di accettazione dell’indennità di esproprio, essa aveva dichiarato “Rimaniano in attesa di ricevere l’importo di euro 28.819,20 a titolo di acconto pari all’80% della indennità di esproprio prevista. Le nostre coordinate per il bonifico sono…(omissis)”. 2.1 L a Regione FVG resiste con controricorso , c on il quale eccepisce preliminarmente l’inammissibilità in rito del ricorso, perché notificato alla Provincia non più esistente. considerato che: 1.L’eccezione preliminare della controricorrente deve essere respinta, in quanto la pretesa nullità della notificazione del ricorso è stata sanata dalla costituzione in giudizio della Regione, per raggiungimento dello scopo al quale l’atto era destinato. 2.Il ricorso è inammissibile. 3. L’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità(Cass. 26643/2018). 4. Ora, contrariamente a quanto sembra ritenere la ricorrente , il collegio dell’ordinanza impugnata non avrebbe mai potuto procedere ad un’autonoma qualificazione dell a comunicazione inviatada [OSCURATO:PERSONA] alla Provincia, non solo perché l’unica questione di cui si dibatteva in sede di legittimità era di diritto e concerneva l’applicabilità al caso in esame dell’art. 1189 c.c., per aver la Provincia eseguito in buona fede il pagamento a chi appariva deputato a riceverlo, ma ancheperché lo stabilire se l’atto potesse o meno essere qualificato come quietanza era questione di fatto demandata in via esclusiva alla valutazione del giudice del meri to. 5. Non risulta, peraltro, che la natura di quietanza del documento ricevuto dalla Provincia fosse in contestazione in sede d’appello (tant’è che la Corte, nell’ordinanza impugnata, ha rilevato che era “ indiscusso il significato di quietanza dell’atto”) e, comunque, anche nel caso in cui la relativa questione fosse stata dibattuta nel grado, la corte di merito - dando per scontato che si trattasse di una quietanza, ancorché non idonea a liberare la debitrice dal pagamento perché recante la dichiarazione della creditrice “di ricevere” e non “di aver ricevuto”- l’aveva risolta in senso contrario a quello eventualmente dedotto da [OSCURATO:PERSONA], la quale, dunque, avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale condizionato, lamentando, per il caso di fondatezza del ricorso principale, l’erroneità delpredetto accertamento. 6. In considerazione della peculiarità della vicenda, pure evidenziata dalla ricorrente, si ravvisano giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite. 7.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sens i dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dov