CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 16440/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2018 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Udine condannava gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 200,00 euro di ammenda per l'ipotesi di reato di cui all'art. 650 cod. pen., che veniva accertata a Fagagna il 25/03/2015. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello, correttamente qualificato come ricorso per cassazione dalla Corte di appello di Trieste, deducendo violazione di legge di vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato ascritto agli imputati ex art. 650 cod. pen., che postulava una ricognizione delle attività svolte dai ricorrenti per adempiere all'ordine impartitogli dal Sindaco del Comune di Fagagna il 17/03/2015, non riscontrabile nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non può ritenersi inammissibile, atteso che la censura sulla configurazione del reato ascritto agli imputati ex art.650 cod. pen., appare meritevole di vaglio, essendo incontroverso che il giudizio sull'inosservanza dell'ordine impartito dal Sindaco del Comune di Fagagna il 17/03/2015 postulava una verifica sulle attività esecutive compiute dai ricorrenti per adempiervi - anche alla luce dell'incarico conferito alla ditta Varutti per ottemperare al provvedimento amministrativo controverso (pagine 3 e 4 dell'atto di appello) - che non è riscontrabile nel caso di specie. Tuttavia, nelle more, il presente procedimento deve ritenersi estinto per prescrizione, tenuto conto del fatto che il reato di cui all'art. 650 cod. pen. risulta accertato il 25/03/2015. Considerati, pertanto, il titolo di reato, l'epoca di commissione e il prolungamento per gli atti interruttivi il termine massimo prolungato della prescrizione dell'ipotesi contravvenzionale oggetto di contestazione è interamente decorso alla data odierna. La declaratoria di estinzione del reato può essere adottata in questa sede processuale, in quanto la difesa degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non ha manifestato la volontà di rinunciare alla causa estintiva del reato oggetto di contestazione.Né sussistono nei confronti del ricorrente i presupposti per il proscioglimento con formula di merito a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. Ne discende conclusivamente l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 14/04/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o Mogini / -32