CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15377/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ul quale anche nella seconda causa esisteva uno specifico motivo di appello: "Questo motivo, più che infondato, appare inammissibile. Infatti, a prescindere dal fatto che con la memoria ex articolo 183 numero 2 c.p.c. la parte appellata produce già in primo grado la copia degli assegni pagati al Labadie in ogni caso la parte appellante nel giudizio di primo grado non contesta l'ammontare delle somme, di guisa che la questione formulata solo in appello è inammissibile. 11. - Avverso la sentenza n. 421 del 2021 della Corte di Appello di Catania, l'opponente Ponzio ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi (il primo, a sua volta illustrato in quattro distinti punti), che ha preso il n. di ruolo 21366 del 2021, rispetto al quale resiste il Lizzio con controricorso. 12. - Il ricorso n. 4246 del 2019, relativo alla prima opposizione a precetto, è stato rinviato a nuovo ruolo, affinchè fosse chiamato all'udienza odierna, 15 febbraio 2022, ove è stato fissato anche il presente ricorso n.21366 del 2021, affinchè il collegio potesse preliminarmente valutare l'opportunità di una riunione, o comunque procedere all'esame di entrambi i ricorsi in un medesimo contesto. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] La questione preliminare. 13. - Preliminarmente, il collegio deve esaminare la richiesta di riunione dei due procedimenti, formulata da entrambe le parti.Si tratta, come si evince dalla precedente esposizione del fatto, di due opposizioni a precetto promosse dallo stesso opponente nei confronti dello stesso opposto (identità di soggetti), che traggono origine da uno stesso titolo esecutivo. La seconda opposizione a precetto, in quanto cronologicamente successiva rispetto alla prima, copre un arco di tempo più ampio e quindi comprende anche altre spese oggetto di precetto, derivanti da accadimenti successivi rispetto a quelli presupposti al primo precetto, determinando una solo parziale coincidenza oggettiva. Nel giudizio di legittimità, le due parti, nelle due cause, si trovano a ricoprire ruoli contrapposti: nel presente ricorso, cronologicamente il primo, agisce il Lizzio, originario venditore e precettante, quindi opposto nei giudizi di opposizione a precetto, soccombente in appello, mentre nel successivo ricorso n. 21366 del 2021 agisce il Ponzio, originario acquirente e opponente nelle opposizioni a precetto, a sua volta soccombente in appello nella seconda causa di opposizione a precetto. Ritiene il collegio che non sia opportuno procedere alla riunione, per mantenere l'autonomia delle due vicende processuali, in quanto l'eventualità di una contraddittorietà di giudicati, paventata da entrambe le parti, è scongiurata dal fatto che entrambe le cause siano state chiamate in decisione all'udienza odierna, che le parti abbiano avuto cura di segnalare il legame tra le vicende, sollecitando il collegio, ove ve ne fosse stato bisogno, ad una decisione coerente della vicenda, e dal fatto che siano decise contestualmente con provvedimenti in pari data: premesso che la soluzione da dare alle questioni esaminate con le due cause non potrà che essere coerente, la contestualità delle due decisioni evita il rischio che il giudicato, formatosi nell'una, possa condizionare l'esito del secondo giudizio.14. - Con il primo motivo, articolato in quattro censure, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (originario compratore, ed opponente nelle opposizioni a precetto), denuncia la violazione o falsa applicazione dell'articolo 12 e seguenti delle preleggi nella interpretazione del titolo esecutivo compiuta dalla sentenza impugnata, in combinato disposto con gli articoli 1218 e 1223 del codice civile. Il motivo di ricorso critica la sentenza impugnata, in particolare il secondo capo della sentenza di appello n. 421 del 2021, laddove essa interpreta la sentenza della Corte d'appello di Catania numero 317 del 2008, ovvero l'originario titolo esecutivo, nel senso che conterrebbe una condanna di rivalsa in favore del Lizzio ed a suo carico comprensiva anche delle somme da questi eventualmente pagate al Labadie a titolo di spese legali. Il ricorrente sviluppa diversi profili della stessa censura (mancato coordinamento tra dispositivo e motivazione, mal governo dell'argomento ubi voluit dixit, mancanza di un dispositivo di condanna in rivalsa relativo anche alle spese processuale e comunque mancanza di ogni motivazione sulle ragioni dell'estensione di tale rivalsa anche alle spese), che riproducono sostanzialmente i motivi di appello, sostenendo che la sentenza non avrebbe preso in considerazione le sue censure, con le quali spiegava perché la sentenza del 2008 non contenesse affatto un capo di condanna in rivalsa in relazione alle spese liquidate al Labadie, e che quindi la pronuncia, laddove ritiene (come già la precedente sentenza della Corte d'Appello di Catania n.1488 del 2018), che la sentenza del 2008 condannasse il Ponzio a rivalere il Lizzio da quanto da questi pagato al Labadie a titolo di spese processuali, sia da un lato priva di motivazione, dall'altro totalmente incoerente con il fatto che la condanna alle spese in favore del Labadie e a carico del Lizzio, era solo frutto delle errate scelte processuali del Lizzio stesso, e quindi non potesse ricadere sul Ponzio, che su queste scelte non aveva inciso in alcun modo. Il motivo riproduce in effetti i motivi d'appello, esaminati dalla corte d'appello nella sentenza impugnata e riprodotti per sintesi nel corpo della motivazione di essa. Nell'assunto del ricorrente, la sentenza impugnata violerebbe l'articolo 12 delle preleggi perché pretende sussistente nella sentenza numero 317 del 2008, ovvero il titolo esecutivo, una condanna a carico del Ponzio in rivalsa estesa anche alle spese che Lizzio sarebbe stato condannato a pagare al Labbadie come spese legali. Il motivo solo apparentemente contesta la violazione da parte del provvedimento impugnato dei criteri legali di interpretazione del titolo esecutivo, ma in effetti censura direttamente l'interpretazione del titolo esecutivo effettuata dal giudice di merito sotto il profilo della carenza di motivazione. Al termine della illustrazione del motivo, a pag. 20, lo stesso ricorso indica che la sentenza va riformata in punto di motivazione, essendo carente di ogni considerazione logico giuridica circa gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento, senza confrontarsi con le censure in punto di ermeneutica sviluppate in quattro punti nel motivo di appello. In questi termini, la censura è inammissibile, perché sollecita la Corte ad un controllo diretto sulla motivazione che esula dagli attuali, ristretti limiti entro i quali è consentito il sindacato sulla motivazione, non ipotizzando neppure una assoluta carenza di motivazione ma contrapponendo a quella data dal giudice di merito ed esplicitata nella motivazione una propria, diversa interpretazione del titolo.16. - Il motivo rubricato come quinto in realtà è il secondo: il ricorrente deduce la ulteriore illegittimità consequenziale della sentenza relativamente alla statuizione sulle spese con violazione dell'articolo 91 c.p.c., quindi lamenta di essere stato condannato a pagare (in parte) le spese avendo errato la corte d'appello nell'accogliere solo in parte la sua impugnazione. Sostiene che il capo sulle spese deve riformarsi nel senso della condanna avversaria totale al pagare le spese relative ai precedenti gradi di giudizio in ragione della totale soccombenza dell'avversario che deriverà dall'accoglimento dei motivi di ricorso. Il motivo è inammissibile, perché non deduce alcuna violazione di legge da parte del collegio della Corte d'appello nel liquidare le spese del grado ma denuncia che l'esito della causa sia errato in ragione delle precedenti critiche mosse al provvedimento impugnato e quindi di conseguenza debba essere ridisegnato eliminando la sua soccombenza. Il ricorso proposto è pertanto inammissibile. In ragione della complessità delle questioni, le spese del giudizio sono compensate. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dell'es.20art.13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese di giudizio tra le parti.Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contrib