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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 ottobre 2022

Cassazione n. 33037/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27864/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 29. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Verona, [OSCURATO:PERSONA] n. 10. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 839/2021, pubblicata in data 30.3.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28.10.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso a seguito di transazione; - che occorre provvedere sulle spese, non avendo la controparte prestato adesione alla rinuncia.

P.Q.M.

Oggetto: sanzioni amministrative dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 6000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data 28.1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27864/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 29. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Verona, [OSCURATO:PERSONA] n. 10. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 839/2021, pubblicata in data 30.3.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28.10.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso a seguito di transazione; - che occorre provvedere sulle spese, non avendo la controparte prestato adesione alla rinuncia. P.Q.M. Oggetto: sanzioni amministrative dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 6000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data 28.1
Sentenza Cassazione n. 33037/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris