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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25976/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteiLseekite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Messina in materia di liberazione anticipata.

Va premesso che, con l'ordinanza in ultimo menzionata, il Magistrato di sorveglianza respingeva, con riferimento ai semestri maturati dal 7/02/15 al 22/04/15, dal 24/04/16 al 7/02/17 e dal 7/02/19 all'8/02/19, la domanda avanzata dal condannato di liberazione anticipata, sul rilievo che risultavano a suo carico: una sanzione disciplinare irrogata in data 24/05/15 presso l'Istituto di Trapani; rapporti disciplinari datati 12/02/15, 19/03/15 e 26/05/15 e mancata partecipazione alle attività trattamentali presso la Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA]; un'infrazione disciplinare del 21/11/16 e mancata partecipazione alle attività trattamentali presso la Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA]; rapporti e sanzioni disciplinari per fatti gravi nelle date 3/01/17, 19/03/18 e 23/05/18 presso la Casa circondariale di Caltagirone; carichi pendenti per il reato di cui all'art. 612, contestato come commesso in data 30/09/16 e 9/09/15.

Il Tribunale di sorveglianza, pur dando atto dell'assoluzione del detenuto dal procedimento penale pendente in ultimo menzionato, condividendo la scelta del primo Giudice di rigettare la richiesta di liberazione anticipata, a fronte dei rilievi oggetto di reclamo, sottolinea che la circostanza secondo cui i procedimenti disciplinari del 3/01/17, del 19/03/18 e 23/05/18 sarebbero stati annullati non solo non risulta provata dal reclamante, ma, comunque, non inciderebbe sul provvedimento impugnato; e che in ogni caso rimane incontestato che il detenuto è stato sanzionato nelle date 24/05/15, 12/02/15, 19/03/15, 26/05/15 e 21/11/16 e che tali infrazioni ineriscono all'intero periodo in valutazione fino al 7/02/17 residuando dopo tale periodo un solo giorno dal 7/02/19 all'8/02/19.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione.

Il difensore lamenta che il Tribunale di sorveglianza ha fatto un riferimento alle sanzioni disciplinari, senza approfondire le caratteristiche delle stesse e l'entità delle infrazioni e senza fornire le ragioni in ordine alla ritenuta negatività del comportamento di [OSCURATO:PERSONA].

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Secondo l'orientamento di questa Corte - si veda per tutte Sez.1, n. 32203 del 26/06/2015, Rv.264293 - la finalità principale dell'istituto della liberazione anticipata risiede «nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (C.

Cost. n. 352 del 1991)» ed «è solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l'accesso alle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990)».

La valutazione di meritevolezza del beneficio, rimessa al giudice del merito, consiste, quindi, nella verifica del presupposto della partecipazione all'opera di rieducazione, che non può ridursi alla mera buona condotta carceraria, che costituisce la "norma" del comportamento del detenuto, ma richiede un'adesione pronta ed attiva alle regole che disciplinano la vita carceraria e agli interventi trattamentali.

1.2. Nel caso in esame sia il Magistrato di sorveglianza che il Tribunale di sorveglianza hanno valorizzato la reiterazione degli illeciti disciplinari e in particolare il Tribunale ha sottolineato come il detenuto non abbia provato il dedotto annullamento dei procedimenti disciplinari 2017-2018 e come comunque restino incontestate le rimanenti numerose sanzioni disciplinari relative ai due semestri in esame (rispetto ai quali residuerebbe, nella richiesta, un solo giorno).

Ne consegue che le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, che pongono l'accento sulla rilevanza del comportamento posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] durante i semestri di cui alla domanda di liberazione anticipata, ai fini dell'esclusione della positiva partecipazione del suddetto all'opera di rieducazione per tutto il periodo in valutazione, risultano scevre da vizi logici e giuridici (ancorando il beneficio alla "prova di partecipazione all'opera di rieducazione", come sancito dall'art. 54

I. 26 luglio 1975, n. 354) e quindi insindacabili in questa sede.

Di contro, il ricorrente si limita a confutarle in modo assolutamente generico, insistendo, a fronte di reiterati illeciti disciplinari non contestati, sul mancato approfondimento dell'entità degli stessi.

2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteiLseekite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Messina in materia di liberazione anticipata. Va premesso che, con l'ordinanza in ultimo menzionata, il Magistrato di sorveglianza respingeva, con riferimento ai semestri maturati dal 7/02/15 al 22/04/15, dal 24/04/16 al 7/02/17 e dal 7/02/19 all'8/02/19, la domanda avanzata dal condannato di liberazione anticipata, sul rilievo che risultavano a suo carico: una sanzione disciplinare irrogata in data 24/05/15 presso l'Istituto di Trapani; rapporti disciplinari datati 12/02/15, 19/03/15 e 26/05/15 e mancata partecipazione alle attività trattamentali presso la Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA]; un'infrazione disciplinare del 21/11/16 e mancata partecipazione alle attività trattamentali presso la Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA]; rapporti e sanzioni disciplinari per fatti gravi nelle date 3/01/17, 19/03/18 e 23/05/18 presso la Casa circondariale di Caltagirone; carichi pendenti per il reato di cui all'art. 612, contestato come commesso in data 30/09/16 e 9/09/15. Il Tribunale di sorveglianza, pur dando atto dell'assoluzione del detenuto dal procedimento penale pendente in ultimo menzionato, condividendo la scelta del primo Giudice di rigettare la richiesta di liberazione anticipata, a fronte dei rilievi oggetto di reclamo, sottolinea che la circostanza secondo cui i procedimenti disciplinari del 3/01/17, del 19/03/18 e 23/05/18 sarebbero stati annullati non solo non risulta provata dal reclamante, ma, comunque, non inciderebbe sul provvedimento impugnato; e che in ogni caso rimane incontestato che il detenuto è stato sanzionato nelle date 24/05/15, 12/02/15, 19/03/15, 26/05/15 e 21/11/16 e che tali infrazioni ineriscono all'intero periodo in valutazione fino al 7/02/17 residuando dopo tale periodo un solo giorno dal 7/02/19 all'8/02/19. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione. Il difensore lamenta che il Tribunale di sorveglianza ha fatto un riferimento alle sanzioni disciplinari, senza approfondire le caratteristiche delle stesse e l'entità delle infrazioni e senza fornire le ragioni in ordine alla ritenuta negatività del comportamento di [OSCURATO:PERSONA]. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Secondo l'orientamento di questa Corte - si veda per tutte Sez.1, n. 32203 del 26/06/2015, Rv.264293 - la finalità principale dell'istituto della liberazione anticipata risiede «nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991)» ed «è solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l'accesso alle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990)». La valutazione di meritevolezza del beneficio, rimessa al giudice del merito, consiste, quindi, nella verifica del presupposto della partecipazione all'opera di rieducazione, che non può ridursi alla mera buona condotta carceraria, che costituisce la "norma" del comportamento del detenuto, ma richiede un'adesione pronta ed attiva alle regole che disciplinano la vita carceraria e agli interventi trattamentali. 1.2. Nel caso in esame sia il Magistrato di sorveglianza che il Tribunale di sorveglianza hanno valorizzato la reiterazione degli illeciti disciplinari e in particolare il Tribunale ha sottolineato come il detenuto non abbia provato il dedotto annullamento dei procedimenti disciplinari 2017-2018 e come comunque restino incontestate le rimanenti numerose sanzioni disciplinari relative ai due semestri in esame (rispetto ai quali residuerebbe, nella richiesta, un solo giorno). Ne consegue che le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, che pongono l'accento sulla rilevanza del comportamento posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] durante i semestri di cui alla domanda di liberazione anticipata, ai fini dell'esclusione della positiva partecipazione del suddetto all'opera di rieducazione per tutto il periodo in valutazione, risultano scevre da vizi logici e giuridici (ancorando il beneficio alla "prova di partecipazione all'opera di rieducazione", come sancito dall'art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354) e quindi insindacabili in questa sede. Di contro, il ricorrente si limita a confutarle in modo assolutamente generico, insistendo, a fronte di reiterati illeciti disciplinari non contestati, sul mancato approfondimento dell'entità degli stessi. 2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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