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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2024

Cassazione n. 04377/2025

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06WABRN) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2024 del TRIBUNALE di ROMAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con unico motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla confisca della somma di danaro di euro 500 disposta ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen., ritenuta erroneamente sproporzionata rispetto al suo reddito, avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, 80, d.P.R.309/1990.

Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

At firnasolaísamina, tuttavia, la doglianza investe profili di merito di accertamento fattuale, concernenti la provenienza della somma in sequestro dal reddito di cittadinanza che percepisce mensilmente.

Quindi, la ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto dì correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22/11/2024 Il Consigliere estensore Il PreSide

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06WABRN) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2024 del TRIBUNALE di ROMAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con unico motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla confisca della somma di danaro di euro 500 disposta ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen., ritenuta erroneamente sproporzionata rispetto al suo reddito, avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, 80, d.P.R.309/1990. Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. At firnasolaísamina, tuttavia, la doglianza investe profili di merito di accertamento fattuale, concernenti la provenienza della somma in sequestro dal reddito di cittadinanza che percepisce mensilmente. Quindi, la ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto dì correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22/11/2024 Il Consigliere estensore Il PreSide
Sentenza Cassazione n. 04377/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris