CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 20912/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
za del 07/10/2025 del TRIB. LIBERTA' di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;dato atto che si è proceduto nelle forme della trattazione scritta;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 07/10/2025, emessa a seguito di giudizio di rinvio dispostodalla Corte di cassazione, il Tribunale del riesame di Bergamo ha confermato il decreto disequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale diBergamo in data 21/11/2024, con il quale era stato disposto il sequestro funzionale allaconfisca diretta del profitto, quantificato in euro 870.000,00, a [OSCURATO:PERSONA] conesclusivo riferimento all’operazione ritenuta distrattiva, intercorsa tra la società “[OSCURATO:SOCIETA].”e la società “[OSCURATO:SOCIETA].”.L'operazione rispetto alla quale è stato ravvisato il fumus commissi delicti era intercorsatra la fallita [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui il [OSCURATO:PERSONA] era all'epoca legale rappresentante) e laSettimotour s.r.l. (di cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era divenuto socio unico): la prima societàavrebbe destinato l'importo sopra indicato (ottenuto tramite un finanziamento bancario) allaseconda, perché questa onorasse un debito (garantito dalla prima) e tale debito non sarebbestato onorato (neppure dalla IM.BE che, quale garante, avrebbe potuto destinare la sommadirettamente al creditore); si era, così, provocato il depauperamento del patrimonio dellaprima società.Nell’ordinanza del Tribunale del riesame del 20/12/2024 che aveva annullato il decretodi sequestro preventivo, si affermava che era sussistente il fumus commissi delicti ma lasomma, in effetti rinvenuta nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] e di cui non restava confermatala derivazione dall'illecito, non era passibile di sequestro finalizzato alla confisca, perché apparteneva alla società fallita (dal cui compendio aziendale è stato sottratto) e, dunque,non poteva essere appresa ove rinvenuta nella disponibilità di chi, in prospettiva indiziaria,l’aveva conseguita.Tale conclusione è stata ritenuta in violazione di legge dalla sentenza della Corte dicassazione in data 09/04/2025 e il provvedimento è stato annullato con rinvio affinché siprocedesse a verificare nuovamente i presupposti per il sequestro finalizzato alla confisca,con riguardo alla sussistenza della disponibilità come relazione effettuale con il bene e noncome mera appartenenza, e affinché si integrasse la motivazione.Essa veniva ritenuta del tutto apparente nella parte in cui aveva comunque escluso chela [OSCURATO:SOCIETA]. - come esposto, società che ha ricevuto dalla fallita [OSCURATO:SOCIETA]. lasomma in relazione alla quale sussiste il fumus della distrazione - fosse un soggettofittiziamente interposto dal [OSCURATO:PERSONA] nell'operazione de qua, negando assertivamente lacapacità dimostrativa, sempre nell'ottica indiziaria, della partecipazione totalitaria di essa daparte della stessa persona sottoposta a indagini (che è risultato disporre della sommaerogata alla stessa [OSCURATO:SOCIETA].) e del suo ruolo di amministratore unico, limitandosi arilevare la mancanza di indagini patrimoniali e della documentazione relativa al fallimentopure della [OSCURATO:SOCIETA] in maniera del tutto assertiva, senza che si possa in alcun modocomprendere in che termini ha inteso attribuirvi rilevanza.Nel giudizio di rinvio il Tribunale per il riesame ha ritenuto che la nuovadocumentazione, allegata alla memoria difensiva al fine di dimostrare l’avvenuta estinzionedel debito, non potesse considerarsi sopravvenuta alla pronuncia del Tribunale del riesamedel 20/12/2024, perché tutta già disponibile a quell’epoca e ha, in ogni caso, affermato che,con riguardo al fumus,doveva considerarsi fermo il giudizio già espresso nell’ordinanzaparzialmente annullata dalla Cassazione.Con riguardo ai presupposti per il sequestro funzionale alla confisca facoltativa ilTribunale ha ritenuto che correttamente il decreto di sequestro aveva individuato ed espostogli elementi che evidenziavano come la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse un mero schermo diBergamelli, il quale era l’effettivo beneficiario dell’elargizione economica. E ha consideratoplurimi gli elementi dimostrativi del rischio di dispersione della somma in sequestro.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il difensore di StefanoBergamelli, articolando due motivi.2.1.Con il primo la difesa ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 324, comma 7, e dell’art. 309, comma9, cod. proc. pen. perché, ritenendo di non dover esaminare la documentazione prodotta nelgiudizio di rinvio perché preesistente al primo giudizio, ha violato l’obbligo di valutareautonomamente, oltre agli indizi e alle esigenze cautelari ritenuti dal giudice per le indaginipreliminari, anche gli elementi forniti dalla difesa.2.2. Con il secondo motivo ha lamentato che il Tribunale aveva omesso di considerareche nella citazione con la quale il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto il risarcimento deidanni al [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione al finanziamento da 870.000,00 euro erogato infavore della [OSCURATO:SOCIETA]., la stessa curatela aveva riconosciuto e documentato chel’organo amministrativo aveva impegnato quella società con un mutuo contratto presso ilCredito Bergamasco allo scopo di pagare il debito di [OSCURATO:SOCIETA]. in forza di unafideiussione concessa precedentemente e da altri amministratori; e questa circostanza erastata dimostrata già in occasione del primo giudizio di riesame.Le ultime documentazioni servivano a chiarire che il mutuo erogato da CreditoBergamasco era andato definitivamente ad estinzione del debito portato da [OSCURATO:SOCIETA].Per questo e per il fatto che comunque gli elementi offerti al tribunale per il riesamevanno tutti rivalutati anche se non sono stati fatti oggetto di esame del giudice nel giudizioprecedente, l’ordinanza deve considerarsi nulla perché non ha scrutinato tutti gli elementifavorevoli all’indagato che facevano escludere il fumus boni iuris.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria chiedendo ilrigetto del ricorso.Ha, in particolare, evidenziato che il ricorso evoca la prova dell’avvenuta estinzione didetto debito, che, però, il Tribunale del riesame afferma non essere stata prodottanell’udienza camerale e che non risulta neppure allegata all’odierno ricorso, osservando,inoltre, che la documentazione evocata dal difensore consisterebbe in annotazioni riportatenei bilanci delle due società, di per sé insufficienti a provare l’estinzione del debito versol’istituto bancario.Detta considerazione assorbe l’argomento difensivo con il quale si lamenta l’impropriaasserzione del Tribunale del riesame secondo la quale non avrebbero potuto essereproposte in sede di rinvio censure non proposte in precedenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Con il primo motivo si lamenta che il Tribunale del riesame non aveva preso inesame la documentazione con gli elementi asseritamente sopravvenuti allegati dalla difesaalla memoria depositata in data 06/10/2025.La doglianza è infondata.L’ordinanza impugnata è stata emessa a seguito di giudizio di rinvio disposto dallaCassazione; «in tema di misure cautelari, anche reali, nel giudizio di rinvio davanti altribunale del riesame possono essere introdotti elementi sopravvenuti, tanto favorevoliquanto sfavorevoli all'imputato, purché nel rispetto del contraddittorio ed entro i limiti segnatidalla pronuncia di annullamento» (Sez. 4, n. 33659 del 19/05/2010, Calò e altri Rv. 248344– 01; analogamente Sez. 6, n. 51684 del 28/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261452 - 01)Nella sentenza che aveva disposto il giudizio di rinvio (Sez. 5, n. 27582 del 09/04/2025)si dava atto che il Tribunale del riesame nel provvedimento annullato aveva ritenuto lasussistenza del fumus commissi delicti e su questo punto si afferma essersi formato ilgiudicato interno. In più passaggi motivazionali la Cassazione lo considera non contestato elimita il giudizio di rinvio alla sequestrabilità delle somme in relazione alla disponibilità incapo al [OSCURATO:PERSONA].Che il profilo del fumus sia divenuto intangibile, proprio perché il giudizio di rinvio ha unambito ben definito che riguarda esclusivamente la riferibilità delle somme da sequestrareall’indagato che non è formalmente titolare, lo si ricava, per converso, anche dal fatto che lagiurisprudenza afferma, invece, che il giudizio cautelare si riapre anche su tutti gli altripresupposti del sequestro solo quando l’annullamento espressamente riguardi il fumus enon in caso contrario, come avvenuto in questo procedimento.E infatti «in tema di impugnazioni cautelari, nel giudizio rescissorio conseguenteall'annullamento dell'ordinanza del tribunale del riesame che abbia annullato unprovvedimento di sequestro, il giudice, al quale sia stata imposta dalla Corte di cassazioneuna nuova valutazione del "fumus commissi delicti", è tenuto a valutare altresì la sussistenzadel "periculum in mora", pur nel caso in cui la richiesta di riesame non avesse riguardato taleprofilo, in ragione della natura devolutiva della stessa e del carattere assorbente del giudiziosull'insussistenza del "fumus" rispetto a quello sul "periculum"». (Sez. 4, n. 2331 del16/12/2022, dep. 2023, Pmt c. Dotolo, Rv. 284088 - 01).A fronte di queste chiare direttive esegetico applicative della giurisprudenza di legittimitàdel tutto inconferenti sono i richiami giurisprudenziali proposti dal ricorrente che riguardanola diversa ipotesi dell’appello cautelare.3. Ne consegue anche l’infondatezza del secondo motivo, che lamenta che il Tribunaleavesse omesso di considerare il contenuto dell’atto di citazione notificato dal fallimento“[OSCURATO:SOCIETA]2 al [OSCURATO:PERSONA] per un’azione risarcitoria nella quale riconosceva che l’organoamministrativo aveva effettivamente impegnato la società con un mutuo contratto presso ilCredito bergamasco allo scopo di pagare il debito portato da “[OSCURATO:SOCIETA].” verso ilmedesimo istituto di credito”; né aveva tenuto conto del fatto che alla documentazioneprodotto emergeva che il mutuo erogato da quell’istituto bancario era andato definitivamentead estinzione del debito portato da “[OSCURATO:SOCIETA]”.Tali doglianze sono avanzate sull’assunto, di cui già si è valutata l’infondatezzaesaminando il primo motivo, dell’obbligo del Tribunale di rivalutare compiutamente il fumuscommissi delicti.In ogni caso gli elementi nuovi sono stati comunque valutati dal Tribunale del riesame eritenuti insufficienti, anche perché talvolta allegati solo in parte, e sul punto non ci sonospecifiche censure; semmai il ricorrente sostiene che si doveva ricavare da un atto di parte(la citazione per risarcimento del danno) un’affermazione compatibile con l’avvenutaestinzione del debito, senza offrire più circostanziata e documentata dimostrazione, senzacosì smentire le argomentazioni del Tribunale del riesame circa l’inadeguatezza delleallegazioni.Sicché tali censure a questi passaggi motivazionali devono considerarsi inconferenti perun verso perché il Tribunale del riesame non sarebbe stato comunque tenuto ad esaminarlinello svolgimento del giudizio di rinvio e per altro perché comunque si risolvono tutte inconsiderazioni di merito inammissibili in sede di legittimità.4. Il ricorso è, pertanto, infondato e va respinto, mentre il ricorrente va condannato alpagamento delle spese del giudizio. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]