CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2023
Cassazione n. 18381/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8326/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma al Largo della Gancia, n. 1, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. MARCHE n. 799/2018, depositata in data10 dicembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di dottore commercialista, in data 13 dicembre 2001, ritenendo l’impiego di beni strumentali di modesta entità (un’autovettura, un computer, una stampante, Sil. Rif. Ist. Rimb. IRAP 1998-1999- 2000-2001 una fotocopiatrice e mobili d’arredo per costo complessivo pari ad €1.471,90) e lo svolgimento della propria attività in assenza di autonoma organizzazione (in un locale di 12 mq.), senza dipendenti o altri collaboratori, presentava istanza di rimborso IRAP, per le annualità 1998-2001, all’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale Ascoli-Piceno – stante l’avvenuto versamento dell’imposta in assenza del presupposto impositivo costituito proprio dall’autonoma organizzazione dell’attività professionale. L’Ufficio non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio rifiuto. 2. Avverso tale silenzio-rifiuto, il contribuente proponeva ricorso, risultando vincitore in entrambi i gradi di merito. In sede di legittimità, tuttavia, codesta Suprema Corte, in accoglimento del gravame presentato dall’Agenzia delle Entrate, con sentenza n. 4032 del 19/02/2010, cassava con rinvio la sentenza della C.t.r. Marche n. 96/09/2004, rinviando alla medesima Commissione in diversa composizione. L’ufficio riassumeva tempestivamente il giudizio. 3. [OSCURATO:PERSONA], con senten za n. 799 /2018, depositata in data10 dicembre 2018, accoglieva il gravame, compensando le spese di giudizio. 4. Avverso la sentenza della C.t.r. delle Marche, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’Ufficio ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 31 maggio 2023 per la qualenon sono state depositate memorie. Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: « E rronea implicita assunzione, quale motivazione della sentenza della Cassazione, della insufficienza o inidoneità delle prove fornite dal contribuente nei precedenti giudizi» il ricorrente si duoledel fatto che la C.t.r. ha ritenuto che l’incompletezza delle prove fornite sull’autonoma organizzazione gravasse sul ricorrente e non sull’Ufficio. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Contraddittorietà e mancanza di substrato logico della sentenza» il ricorrente si duole del fatto che la C.t.r. ha basato la propria motivazione su errati presupposti di fatto, con conseguente illogicità della motivazione stessa. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: « L a incompatibilità della motivazione di impossibilità di giudizio per mancanza di nuove prove con la natura del giudizio di rinvio» il ricorrente si duole del fatto che la C.t.r. non avrebbe potuto pretendere dal contribuente nuove prove a sostegno della inesistenza dell'autonoma organizzazione nell'esercizio dell'attività professionale esercitata. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: « Erronea valutazione dei limiti di legge per quanto riguarda i nuovi motivi, proposti nella memoria depositata successivamente all'atto di riassunzione delgiudizio» il ricorrente si duole del fatto che la C.t.r. non ha rilevato l’inammissibilità degli asseriti nuovi motivi proposti dall’ufficio nella memoria illustrativa depositata in fase di riassunzione del giudizio. 2. Il ricorso è inammissibile per carente formulazione di tutti i motivi. Nella fattispecie in esame, la Corte, con la sentenza n. 4032 del 2020 di cassazione con rinvio, dopo aver chiarito che l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione del l’ IRAP ( e ciò a norma del combinato disposto deld.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, nel cassare con rinvio al giudice di appello non ha proprio affrontato la questione della sussistenza o meno del presupposto dell’autonoma organizzazione. 2.1. Va qui menzionato un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. 24/02/2020, n. 4905) secondo cui il ricorso è infirmato da plurime ragioni di inammissibilità allorquando: non osserva il parametro dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, obliterando una rappresentazione degli antefatti salienti della controversia, in tal modo precludendo alla Corte di avere, mediante la mera lettura del ricorso, una conoscenza chiara e completa dei fatti che hanno originato la lite e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti e segnatamente alla sentenza impugnata (Cass., Sez. U, 18/05/2006, n. 11653); risulta privo di specificità, venendo meno, a cagione dell'oggettiva genericità delle contestazioni proposte, al comando in ragione del quale, costituendo il giudizio di cassazione un giudizio a critica vincolata da veicolarsi tassativamente attraverso uno dei motivi previsti dall'art. 360 c.p.c., l'illustrazione del motivo impone che in esso trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l'adozione (Cass., Sez. III, 5/06/2007, n. 13066); declina una contestazione di ordine motivazionale che si sottrae al perimetro di attuale ricorribilità per cassazione del relativo vizio, non costituendo alla stregua del dettato dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. la carenza della motivazione vizio rilevante, e non evidenzia per contro, stante l'ampiezza e l'esaustività delle argomentazioni sviluppate dal giudicante a conforto della decisione, la sussistenza di un vulnus apprezzabile nel quadro della riduzione al minimo costituzionale del controllo di legittimità sulla motivazione; sollecita, infine, una rimeditazione delle ragioni in fatto della decisione che non è compito di questa Corte, trattandosi di giudizio di esclusiva spettanza del giudice di merito a cui la Corte non può sovrapporre il proprio non essendo essa giudice del fatto sostanziale. 2.2. Nel caso di specie, il ricorso, nella sua formulazione, si presenta carente nell’esposizione dei fatti di causa, privo della necessaria caratteristica della specificità dei motivi di ricorso quali individuati tassativamente nell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. e attinge nel merito della questione aspirando ad una nuova ed inammissibile valutazione delle risultanze emerse nei gradi di merito. 3. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 1.400,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi