Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2022/2024
ECLI:EU:T:2024:372
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0288_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 12 giugno 2024 –
VEB.RF/Consiglio
(causa T‑288/22)
(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Esclusione dei servizi SWIFT – Obbligo di motivazione – Articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e d), della decisione 2014/145/PESC – Articolo 1 sexies della decisione 2014/512/PESC – Errore di valutazione – Parità di trattamento – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Sviamento di potere»)
1.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Persone, entità o organismi che sostengono materialmente o finanziariamente azioni che compromettono o minacciano l’Ucraina – Persone, entità o organismi che forniscono un sostegno materiale o finanziario ai decisori russi o che traggono vantaggio dagli stessi – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria
[Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/265, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/260, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765]
(v. punti 45‑47, 55‑58)
2.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizioni all’accesso al mercato dei capitali dell’Unione – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria
[Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2014/512/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/346, (PESC) 2022/1313, (PESC) 2023/191 e (PESC) 2023/1517; regolamenti del Consiglio nn. 833/2014, 2022/345, 2022/1269, 2022/2474, 2023/1214]
(v. punti 70‑76, 79‑82)
3.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone giuridiche, entità o organismi che sostengono materialmente o finanziariamente azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e persone fisiche o giuridiche, entità od organismi loro associati – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Errore di valutazione – Assenza
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/265, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/260, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765]
(v. punti 109‑119)
4.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone fisiche o giuridiche, entità e organismi che forniscono un sostegno materiale e finanziario ai decisori russi o che traggono vantaggio dagli stessi, e persone fisiche o giuridiche, entità od organismi loro associati – Nozione di vantaggio tratto dai decisori russi – Necessità di stabilire un collegamento tra i vantaggi ottenuti e l’annessione della Crimea o la destabilizzazione dell’Ucraina orientale – Assenza
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/2196, art. 2, § 1, d); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, d), e 2021/2193]
(v. punti 121‑123)
5.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone fisiche o giuridiche, entità e organismi che forniscono un sostegno materiale e finanziario ai decisori russi o che traggono vantaggio dagli stessi, e persone fisiche o giuridiche, entità od organismi loro associati – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Errore di valutazione – Assenza
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/265, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/260, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765]
(v. punti 124‑129)
6.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà – Ammissibilità – Presupposti – Restrizione prevista dalla legge – Rispetto del contenuto essenziale del diritto invocato – Perseguimento di un obiettivo di interesse generale riconosciuto come tale dall’Unione – Rispetto del principio di proporzionalità – Condizioni soddisfatte
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/265, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/260, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765]
(v. punti 149‑153, 159‑162)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] «VEB.RF» è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese.