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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 15382/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 42352/21 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono manifestamente infondati avendo la Corte congruamente argomentato sulla impossibilità di applicazione della medesima (Si veda, in particolare, pagg. 3-5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] 1j94anzo [OSCURATO:PERSONA] " 2 O IL oggi , --- CANCtLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 42352/21 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono manifestamente infondati avendo la Corte congruamente argomentato sulla impossibilità di applicazione della medesima (Si veda, in particolare, pagg. 3-5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] 1j94anzo [OSCURATO:PERSONA] " 2 O IL oggi , --- CANCtLI
Sentenza Cassazione n. 15382/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris