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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 ottobre 2026

Cassazione n. 26230/2026

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BONGARZONE;- ricorrenti -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del legale rappresentante pro tempore,3742 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 4551/2019 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 06/02/2020 R.G.N. 2902/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19610/2020 Numero di raccolta generale 26230/2026Num ero sezionale 3742/2026 Data pubblicazione 05/10/20261.

La Corte di Appello di Roma, in accoglimento del gravameproposto dall’INPS, rigettava il ricorso originariamente propostoda [OSCURATO:PERSONA] volto all’accertamento del diritto a trattenerele somme di cui alla comunicazione di indebito del 10.4.2013,con la quale l’Ente previdenziale gli aveva richiesto larestituzione di quanto percepito a titolo di pensione di anzianitàdal 1°.4.2009 (data di decorrenza del beneficio) fino al31.12.2010, data nella quale il pensionato aveva cessato dilavorare in virtù di contratti a termine con la medesima aziendagià sua datrice di lavoro.2.

Propongono ricorso per cassazione, articolato in cinquemotivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA].Le ricorrenti depositano altresì memoria.3.

Resiste con controricorso l’Inps.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con la prima censura è lamentato l’error in procedendo, laviolazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., per avere lasentenza di appello rigettato la proposta eccezione diinammissibilità del gravame qui reiterata in ragione: a) dellamancata trascrizione dei passi specifici e della ricostruzione delfatto, operati nella sentenza del Tribunale di Frosinone,sottoposti a critica; b) dell’omessa indicazione, nell’atto digravame, delle diversa ricostruzione e conclusione cui avrebbedovuto giungere la Corte territoriale.1.1.

Il motivo è del tutto infondato.Premesso che l'atto di appello civile è uno strumento cd. a criticalibera (art. 342 c.p.c.), sicché l'impugnazione non richiedeformule sacramentali o la proposta di un provvedimentoNum ero registro generale 19610/2020 Numero di raccolta generale 26230/2026Numero sezionale 374a2/l2t0e26rnativo, ma solo la specifica confutazione degli aDrgaotam peunbtbil icazione 05/10/2026spesi dal giudice di prime cure, la lettura congiunta dellasentenza della Corte territoriale e del motivo di ricorso percassazione qui all’attenzione appalesa la completa infondatezzadella doglianza.Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 2)ed è confermato dalla lettura dell’atto di gravame (cfr. la partetrascritta nel ricorso per cassazione a pag. 18), infatti, laquestione posta al giudice di appello dall’ente previdenzialeTanto basta al rigetto del primo mezzo.2.

Con il secondo motivo è denunziata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territorialedeciso il giudizio valorizzando aspetti mai dedotti dall’Inps nelleproprie difese.E‘ sostenuto che nella memoria di costituzione nel giudizio diprimo grado e nell’atto di gravame l’ente previdenziale hasemplicemente dedotto che lo stato di non occupazione andavaaccertato alla data di decorrenza della pensione e non a quelladi presentazione della domanda per il beneficio, sicché le ragionidella decisione esorbitano i confini del devoluto.2.1.

La censura è in parte inammissibile ed in parte infondata.2.2.

Va premesso che la sentenza impugnata ha affermato lasussistenza di un’ipotesi di indebito in ragione dell’affermatacontinuità del rapporto di lavoro del ricorrente per cassazioneche, cessato il proprio rapporto di lavoro in data 28.2.2009,presentava domanda di pensione in data 2.3.2009, per essereriassunto, dal medesimo datore, con contratto a termine, indata 16.3.2009.2.3.

Tanto premesso, la doglianza è inammissibile perché nonsi confronta con il segno della decisione che, come anticipato,Num ero registro generale 19610/2020 Numero di raccolta generale 26230/2026Numero sezionale 374a2/f2f0e26rma la continuità senza alcuna interruzione (cfr. paDg.a t6a dpeubllabl icazione 05/10/2026pronunzia) del rapporto lavorativo, escludendo quindi anche lasussistenza del presupposto dello stato di inoccupazione almomento della presentazione della domanda di pensione (oltreche al momento della decorrenza del beneficio).2.4.

E’ altresì infondata perché, in applicazione dei principigenerali in materia di onere della prova, incombeva sulpensionato offrire prova della sussistenza di tutti i presuppostiper la fruizione della prestazione, di modo che, evidentemente,alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. è stata posta in essere dallaCorte territoriale, né alcun mutamento della causa petendi volta– come detto – all’accertamento del diritto dell’assicurato albeneficio in godimento in relazione al periodo innanzi indicato.3.

Con il terzo mezzo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., è denunziata la violazione e falsa applicazione dell’art.22, comma 1, lett. c) della l. n. 153 del 1969; la violazione efalsa applicazione dell’art. 2769 c.c. in relazione agli artt. 115 e116 c.p.c.; la violazione dell’art. 115 c.p.c. per aver la sentenzaimpugnata posto a fondamento del ragionamento presuntivo unfatto-indizio, in contrasto con gli elementi fattuali accertati dallaCorte territoriale.3.1.

Del pari il terzo motivo presenta profili di inammissibilità edi infondatezza.3.2.

E‘ inammissibile nella parte in cui, nella sostanza,e la valutazione con approdi diversi da quelli raggiunti in sededi merito (cfr. pagg. 32 et ss.), nello specifico, insistendo che,al momento della presentazione dell’istanza di pensione, ilricorrente per cassazione fosse inoccupato, in contrasto conl’accertamento compiuto dalla Corte territoriale (che, comedetto, ha affermato la continuità del rapporto di lavoro).Num ero registro generale 19610/2020 Numero di raccolta generale 26230/2026Numero sezionale 37432/2.032.6 E‘ altresì inammissibile nella parte in cui non coglieD ailt as epgunbobl icazione 05/10/2026della motivazione resa nella sentenza impugnata che dà contodella formale risoluzione del rapporto di lavoro al tempo delladomanda, per poi rimarcare, però, che l’interruzione delrapporto era stata solo simulata, sicché l’attività lavorativa - aldi là delle risultanze formali - di fatto, non era mai cessata.Con dette affermazioni il mezzo non si confronta affatto,pretendendo, invece, di ricavare dal (ri)operato esame deipresupposti fattuali ripercorsi nel mezzo una ricostruzionedifferente del dato storico e, quindi, l’affermazione dello stato diinoccupazione del pensionato al momento della presentazionedell’istanza per il trattamento pensionistico.Si tratta evidentemente di una sollecitazione di riesame delquadro probatorio, inammissibile in sede di legittimità,traducendosi nella richiesta di esperimento di un terzo grado dimerito.4.

Con il quarto motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., è denunziata la violazione e falsa applicazione dell’art.22, comma 1, lett. c), della l. n. 153 del 1969; la violazione efalsa applicazione dell’art. 2769 c.c. per avere ritenuto non inforza di indizi gravi, precisi e concordanti, ma sulla base di ununico elemento di fatto, il dato temporale, la continuità delrapporto di lavoro, senza tener conto del mutamento dellemansioni e dell’assunzione del lavoratore, dopo le dimissioni,con contratto a termine4.1.

Del pari detto mezzo non si sottrae alla scure dellainammissibilità.Qui ribadito il regime dell’onere della prova (cfr. punto 2.1.) cheimponeva – ai sensi dell’art. 2697 c.c. – al pensionato di allegaree dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti per la fruizionedella pensione di anzianità nel periodo in contestazione, non puòNumero registro generale 19610/2020 Numero di raccolta generale 26230/2026Num ero sezionale 3742/2026 Data pubblicazione 05/10/2026mancare di rimarcare il Collegio che il motivo, ancora una volta,sconta il mancato confronto con il segno della decisione che,lungi dal presumere la continuità del rapporto di lavoro inragione solo del breve tempo intercorso (poco più di quindicigiorni) tra la risoluzione e la riassunzione, ha evidenziato anchela medesimezza del datore di lavoro (cfr. pag. 2 primocapoverso dello svolgimento del processo e pag. 6 dellapronunzia impugnata attraverso il richiamo al precedente Cass.n. 14417/2019), ritenendo pertanto irrilevanti gli elementi disegno contrario.La doglianza è, quindi, inammissibile perché la Corte territorialenon ha escluso lo stato di inoccupazione in ragione di un soloelemento fattuale (la stipula di un contratto a termine a brevedistanza temporale dalla cessazione del rapporto lavorativo),ma anche in virtù della medesimezza della parte datoriale, cosìlasciando evaporare il cambio delle mansioni e l’assunzione atermine.Inoltre, attraverso la dedotta violazione di legge, ancora unavolta il mezzo pretende, surrettiziamente, una rilettura dellecircostanze fattuali in difformità dalla ricostruzione operata dalgiudice di merito.4.2.

A tanto va brevemente aggiunto, e qui ribadito, che in temadi prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenza deirequisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art.2729 c.c. e dell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di talicaratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'id quod plerumqueaccidit, i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata invia esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice dimerito (cfr. Cass. n. 27266/2023).Conclusivamente il motivo non può essere accolto.Num ero registro generale 19610/2020 Numero di raccolta generale 26230/2026Numero sezionale 37452/2.0 2C6on il quinto ed ultimo motivo è denunziato l’omessDoa teas paumbebl icazione 05/10/2026di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti.E‘ rimarcato, ancora una volta, attraverso il richiamo ad unaserie di elementi fattuali, che il pensionato era inoccupato almomento della presentazione della domanda, sicché va esclusala possibilità di ritenere la continuità del rapporto di lavoroaffermata dalla Corte territoriale.5.1.

Il motivo è inammissibile, ancora una volta nonconfrontandosi con il decisum, quanto all’affermato stato didisoccupazione al momento della presentazione della domandadi pensione, sufficiente a tal fine il rinvio a quanto già detto alpunto

2.1. et ss.; è altresì inammissibile perché pretende didenunziare, invocando il n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c.,l’omesso esame di fatti (l’adibizione a mansioni differenti, illasso temporale intercorrente tra la cessazione del rapporto e lanuova instaurazione del rapporto di lavoro a termine) valutati,invece, dalla Corte territoriale, sebbene con esiti differenti daquelli qui pretesi, ancora una volta richiedendo, quindi,un’inammissibile rivalutazione degli esiti probatori.6.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.7.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.8.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento ad opera delle parti ricorrenti dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, sedovuto.

P.Q.MNum ero registro generale 19610/2020 Numero di raccolta generale 26230/2026Numero sezionale 374L2/a20 2C6 orte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti al paDgaatma peunbtobl icazione 05/10/2026in favore della parte controricorrente delle spese liquidate in €5.000 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi ed accessoricome per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002,il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.9.2026.La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BONGARZONE;- ricorrenti -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del legale rappresentante pro tempore,3742 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 4551/2019 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 06/02/2020 R.G.N. 2902/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19610/2020 Numero di raccolta generale 26230/2026Num ero sezionale 3742/2026 Data pubblicazione 05/10/20261. La Corte di Appello di Roma, in accoglimento del gravameproposto dall’INPS, rigettava il ricorso originariamente propostoda [OSCURATO:PERSONA] volto all’accertamento del diritto a trattenerele somme di cui alla comunicazione di indebito del 10.4.2013,con la quale l’Ente previdenziale gli aveva richiesto larestituzione di quanto percepito a titolo di pensione di anzianitàdal 1°.4.2009 (data di decorrenza del beneficio) fino al31.12.2010, data nella quale il pensionato aveva cessato dilavorare in virtù di contratti a termine con la medesima aziendagià sua datrice di lavoro.2. Propongono ricorso per cassazione, articolato in cinquemotivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA].Le ricorrenti depositano altresì memoria.3. Resiste con controricorso l’Inps.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con la prima censura è lamentato l’error in procedendo, laviolazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., per avere lasentenza di appello rigettato la proposta eccezione diinammissibilità del gravame qui reiterata in ragione: a) dellamancata trascrizione dei passi specifici e della ricostruzione delfatto, operati nella sentenza del Tribunale di Frosinone,sottoposti a critica; b) dell’omessa indicazione, nell’atto digravame, delle diversa ricostruzione e conclusione cui avrebbedovuto giungere la Corte territoriale.1.1. Il motivo è del tutto infondato.Premesso che l'atto di appello civile è uno strumento cd. a criticalibera (art. 342 c.p.c.), sicché l'impugnazione non richiedeformule sacramentali o la proposta di un provvedimentoNum ero registro generale 19610/2020 Numero di raccolta generale 26230/2026Numero sezionale 374a2/l2t0e26rnativo, ma solo la specifica confutazione degli aDrgaotam peunbtbil icazione 05/10/2026spesi dal giudice di prime cure, la lettura congiunta dellasentenza della Corte territoriale e del motivo di ricorso percassazione qui all’attenzione appalesa la completa infondatezzadella doglianza.Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 2)ed è confermato dalla lettura dell’atto di gravame (cfr. la partetrascritta nel ricorso per cassazione a pag. 18), infatti, laquestione posta al giudice di appello dall’ente previdenzialeTanto basta al rigetto del primo mezzo.2. Con il secondo motivo è denunziata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territorialedeciso il giudizio valorizzando aspetti mai dedotti dall’Inps nelleproprie difese.E‘ sostenuto che nella memoria di costituzione nel giudizio diprimo grado e nell’atto di gravame l’ente previdenziale hasemplicemente dedotto che lo stato di non occupazione andavaaccertato alla data di decorrenza della pensione e non a quelladi presentazione della domanda per il beneficio, sicché le ragionidella decisione esorbitano i confini del devoluto.2.1. La censura è in parte inammissibile ed in parte infondata.2.2. Va premesso che la sentenza impugnata ha affermato lasussistenza di un’ipotesi di indebito in ragione dell’affermatacontinuità del rapporto di lavoro del ricorrente per cassazioneche, cessato il proprio rapporto di lavoro in data 28.2.2009,presentava domanda di pensione in data 2.3.2009, per essereriassunto, dal medesimo datore, con contratto a termine, indata 16.3.2009.2.3. Tanto premesso, la doglianza è inammissibile perché nonsi confronta con il segno della decisione che, come anticipato,Num ero registro generale 19610/2020 Numero di raccolta generale 26230/2026Numero sezionale 374a2/f2f0e26rma la continuità senza alcuna interruzione (cfr. paDg.a t6a dpeubllabl icazione 05/10/2026pronunzia) del rapporto lavorativo, escludendo quindi anche lasussistenza del presupposto dello stato di inoccupazione almomento della presentazione della domanda di pensione (oltreche al momento della decorrenza del beneficio).2.4. E’ altresì infondata perché, in applicazione dei principigenerali in materia di onere della prova, incombeva sulpensionato offrire prova della sussistenza di tutti i presuppostiper la fruizione della prestazione, di modo che, evidentemente,alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. è stata posta in essere dallaCorte territoriale, né alcun mutamento della causa petendi volta– come detto – all’accertamento del diritto dell’assicurato albeneficio in godimento in relazione al periodo innanzi indicato.3. Con il terzo mezzo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., è denunziata la violazione e falsa applicazione dell’art.22, comma 1, lett. c) della l. n. 153 del 1969; la violazione efalsa applicazione dell’art. 2769 c.c. in relazione agli artt. 115 e116 c.p.c.; la violazione dell’art. 115 c.p.c. per aver la sentenzaimpugnata posto a fondamento del ragionamento presuntivo unfatto-indizio, in contrasto con gli elementi fattuali accertati dallaCorte territoriale.3.1. Del pari il terzo motivo presenta profili di inammissibilità edi infondatezza.3.2. E‘ inammissibile nella parte in cui, nella sostanza,e la valutazione con approdi diversi da quelli raggiunti in sededi merito (cfr. pagg. 32 et ss.), nello specifico, insistendo che,al momento della presentazione dell’istanza di pensione, ilricorrente per cassazione fosse inoccupato, in contrasto conl’accertamento compiuto dalla Corte territoriale (che, comedetto, ha affermato la continuità del rapporto di lavoro).Num ero registro generale 19610/2020 Numero di raccolta generale 26230/2026Numero sezionale 37432/2.032.6 E‘ altresì inammissibile nella parte in cui non coglieD ailt as epgunbobl icazione 05/10/2026della motivazione resa nella sentenza impugnata che dà contodella formale risoluzione del rapporto di lavoro al tempo delladomanda, per poi rimarcare, però, che l’interruzione delrapporto era stata solo simulata, sicché l’attività lavorativa - aldi là delle risultanze formali - di fatto, non era mai cessata.Con dette affermazioni il mezzo non si confronta affatto,pretendendo, invece, di ricavare dal (ri)operato esame deipresupposti fattuali ripercorsi nel mezzo una ricostruzionedifferente del dato storico e, quindi, l’affermazione dello stato diinoccupazione del pensionato al momento della presentazionedell’istanza per il trattamento pensionistico.Si tratta evidentemente di una sollecitazione di riesame delquadro probatorio, inammissibile in sede di legittimità,traducendosi nella richiesta di esperimento di un terzo grado dimerito.4. Con il quarto motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., è denunziata la violazione e falsa applicazione dell’art.22, comma 1, lett. c), della l. n. 153 del 1969; la violazione efalsa applicazione dell’art. 2769 c.c. per avere ritenuto non inforza di indizi gravi, precisi e concordanti, ma sulla base di ununico elemento di fatto, il dato temporale, la continuità delrapporto di lavoro, senza tener conto del mutamento dellemansioni e dell’assunzione del lavoratore, dopo le dimissioni,con contratto a termine4.1. Del pari detto mezzo non si sottrae alla scure dellainammissibilità.Qui ribadito il regime dell’onere della prova (cfr. punto 2.1.) cheimponeva – ai sensi dell’art. 2697 c.c. – al pensionato di allegaree dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti per la fruizionedella pensione di anzianità nel periodo in contestazione, non puòNumero registro generale 19610/2020 Numero di raccolta generale 26230/2026Num ero sezionale 3742/2026 Data pubblicazione 05/10/2026mancare di rimarcare il Collegio che il motivo, ancora una volta,sconta il mancato confronto con il segno della decisione che,lungi dal presumere la continuità del rapporto di lavoro inragione solo del breve tempo intercorso (poco più di quindicigiorni) tra la risoluzione e la riassunzione, ha evidenziato anchela medesimezza del datore di lavoro (cfr. pag. 2 primocapoverso dello svolgimento del processo e pag. 6 dellapronunzia impugnata attraverso il richiamo al precedente Cass.n. 14417/2019), ritenendo pertanto irrilevanti gli elementi disegno contrario.La doglianza è, quindi, inammissibile perché la Corte territorialenon ha escluso lo stato di inoccupazione in ragione di un soloelemento fattuale (la stipula di un contratto a termine a brevedistanza temporale dalla cessazione del rapporto lavorativo),ma anche in virtù della medesimezza della parte datoriale, cosìlasciando evaporare il cambio delle mansioni e l’assunzione atermine.Inoltre, attraverso la dedotta violazione di legge, ancora unavolta il mezzo pretende, surrettiziamente, una rilettura dellecircostanze fattuali in difformità dalla ricostruzione operata dalgiudice di merito.4.2. A tanto va brevemente aggiunto, e qui ribadito, che in temadi prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenza deirequisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art.2729 c.c. e dell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di talicaratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'id quod plerumqueaccidit, i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata invia esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice dimerito (cfr. Cass. n. 27266/2023).Conclusivamente il motivo non può essere accolto.Num ero registro generale 19610/2020 Numero di raccolta generale 26230/2026Numero sezionale 37452/2.0 2C6on il quinto ed ultimo motivo è denunziato l’omessDoa teas paumbebl icazione 05/10/2026di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti.E‘ rimarcato, ancora una volta, attraverso il richiamo ad unaserie di elementi fattuali, che il pensionato era inoccupato almomento della presentazione della domanda, sicché va esclusala possibilità di ritenere la continuità del rapporto di lavoroaffermata dalla Corte territoriale.5.1. Il motivo è inammissibile, ancora una volta nonconfrontandosi con il decisum, quanto all’affermato stato didisoccupazione al momento della presentazione della domandadi pensione, sufficiente a tal fine il rinvio a quanto già detto alpunto 2.1. et ss.; è altresì inammissibile perché pretende didenunziare, invocando il n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c.,l’omesso esame di fatti (l’adibizione a mansioni differenti, illasso temporale intercorrente tra la cessazione del rapporto e lanuova instaurazione del rapporto di lavoro a termine) valutati,invece, dalla Corte territoriale, sebbene con esiti differenti daquelli qui pretesi, ancora una volta richiedendo, quindi,un’inammissibile rivalutazione degli esiti probatori.6. Conclusivamente il ricorso va rigettato.7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento ad opera delle parti ricorrenti dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, sedovuto. P.Q.MNum ero registro generale 19610/2020 Numero di raccolta generale 26230/2026Numero sezionale 374L2/a20 2C6 orte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti al paDgaatma peunbtobl icazione 05/10/2026in favore della parte controricorrente delle spese liquidate in €5.000 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi ed accessoricome per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002,il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.9.2026.La PresidenteRossana Mancino
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