CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 agosto 2021
Cassazione n. 42743/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di TORINO, con sentenza in data 13/9/2019, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di NOVARA, in data 21/6/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione a più episodi di riciclaggio commessi, nel periodo compreso tra 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 22.2.2010, operando prelievi di denaro dalla carta "postepay" a sé intestata, la cui provvista era stata in precedenza formata tramite accrediti online da parte di varie vittime di truffe informatiche alle quali l'imputata è rimasta estranea. Oltre alla affermazione di responsabilità penale, già in primo grado era stato revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso alla prevenuta con sentenza del Tribunale di Novara divenuta irrevocabile in data 8.1.2014. 1.1. La Corte d'appello rigettava il motivo di gravame relativo all'affermazione di penale responsabilità, ma concedeva le attenuanti generiche e riduceva la pena inflitta dal primo giudice, fermo restante il diniego di ulteriore concessione della sospensione condizionale della pena per la prognosi negativa circa l'astensione dalla commissione di nuovi delitti, attesa la ricorrenza di due condanne a carico della prevenuta. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, tramite difensore, deducendo i seguenti motivi: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta regolarità della citazione in appello della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'eccezione difensiva proposta in sede di discussione, come può rilevarsi dalla trascrizione della registrazione dell'udienza. 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena: una volta che la Corte territoriale ha ridotto la pena, riportando la pena complessivamente espianda al di sotto del limite dei 24 mesi, avrebbe dovuto concedere il beneficio in parola, atteso che illogica è la valutazione di prognosi negativa quanto a commissione di reati, essendo i fatti di causa risalenti al 2010 e mancando ulteriori ricadute; illegittima per le stesse ragioni è la revoca, già disposta in primo grado, di una precedente sospensione condizionale della pena. 2.3. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della continuazione tra i fatti di causa e quelli giudicati con sentenza del Tribunale di Novara del 23.9.2013. 2.4. vizio della motivazione in relazione alla ritenuta consapevolezza, in capo all'imputata, della provenienza delittuosa del denaro da terzi versato sulla propria carta postale. 2.5. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego dell'esimente di cui all'art. 131bis cod.pen. . 2.6. Con memoria per motivi nuovi depositata in data 30.8.2021 ha insistito sui motivi proposti e ha prodotto la sentenza emessa dal Tribunale di Novara in data 23.9.2013 . [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. I 1. Le doglianze di cui- ai motivi relativi alla ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto, alla revoca di precedente sospensione e alla mancata concessione dell'esimenti di cui all'art. 131bis cod.pen. non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello 2. In relazione ai restanti motivi, il ricorso è inammissibile, in primo luogo, per difetto di specificità, essendo fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che rende particolarmente disagevole la lettura ed esula dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 2, sent. n. 7801 del 19/11/2013, dep. 19/02/2014, Hussien, Rv. 259063). 2.1. E comunque, quanto al motivo relativo alla pretesa irregolarità della citazione in appello della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], anche a non voler considerare il difetto di specificità e di autosufficienza del ricorso (che non indica l'atto, né lo allega, dal quale risulterebbe la proposizione della questione in appello), devesi rilevare il difetto di legittimazione al riguardo in capo all'imputato. Invero, secondo i condivisi insegnamenti giurisprudenziali (cfr. Sez. 1, n. 13291 del 19/11/1998, Rv. 211870 - 01), la mancata o irregolare citazione della parte offesa non determina alcuna nullità ove sia solo l'imputato a dolersene, senza indicare un suo concreto e attuale interesse al riguardo, non avendo alcun valore la semplice allegazione di un pregiudizio del tutto astratto. 2.2. Quanto alla pretesa carenza della consapevolezza della prevenuta rispetto alla provenienza delittuosa degli accrediti sulla propria postepay, oltre al rilievo della mancata deduzione con adeguata specificità in appello, devesi rilevare che anche in questa sede l'argomento è solo genericamente dedotto pur a fronte di sentenze di merito che hanno chiaramente descritto come le operazioni di accensione della carta da parte dell'imputata e di alimentazione della relativa provvista da parte di soggetti diversi e sconosciuti alla Fazio siano avvenute in un contesto di evidente opacità, idoneo a suscitare in chiunque la consapevolezza della illiceità della provenienza del denaro . 2.3. Con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, il diniego si fonda su motivazione effettiva e non illogica, che valorizza i precedenti penali dell'imputata e le precarie condizioni esistenziali, elementi certamente idonei ad escludere la prognosi favorevole circa l'astensione dal delinquere. Generica è la contestazione sulla portata dei precedenti penali, rispetto ai quali nulla di specifico si deduce né si allega. 2.4. Quanto alla mancata concessione del beneficio della continuazione tra i fatti di causa e quelli giudicati con sentenza del Tribunale di Novara del 23.9.2013, già la Corte territoriale ha evidenziato l'aspecificità della richiesta non essendo stata prodotta in quella sede la relativa sentenza; vizio che in questa sede il ricorso principale reitera. Né il vizio può essere sanato dalla produzione, in sede di motivi nuovi, della sentenza emessa dal Tribunale di Novara in data 23.9.2013; invero, da una parte, il giudizio di merito circa la sussistenza della continuazione non può essere richiesto a questa Corte di legittimità; e comunque, l'inammissibilità dei motivi principali comporta l'inammissibilità di quelli aggiunti ex art. 585 comma 4 cod.proc.pen. . Peraltro, il tema potrà essere devoluto al giudice dell'esecuzione. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021 [OSCURATO:PERSONA] T F NO I esidente GIO t n N n I e