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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10231/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32150/2021 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] -intimato- Oggetto: trattamento pensionistico fondo COMIT –[OSCURATO:PERSONA] 45– 32150 - 2021 – 14/03 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale delle Marche, Ancona, n. 738/04/2021, pronunciata il 25 maggio 2021 e depositata il 22 giugno 2021,non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.Il contribuente [OSCURATO:PERSONA]Oso adiva il giudice di prossimità impugnando il diniego opposto dall'Ufficio all'istanza di rimborso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] diretta ad ottenere il rimborso Iperf relativo all’erogazione in forma capitale del trattamento pensionistico previsto dal fondo Comit.

Sosteneva che la liquidazione dell’Irpef operata dal Fondo per l’anno 2006 fosse erronea e, in particolare, che il sostituto di imposta, nell'effettuare le ritenute fiscali di cui all’art. 17, co. 1, TUIR, non aveva tenuto conto dell’art. 17, co. 2, TUIR, secondo cui l'imponibile era costituito dall'ammontare complessivo del percetto al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con aliquota determinata agli effetti del comma 1. 2.La decisione della CTP , secondo cui l’istanza era stata depositata tardivamente, veniva riformata dalla CTR.

In particolare, il Giudice d’appello riteneva fondata la domanda di rimborso in ragione del fatto sostanziale per cui le somme versate ai fini contributivi dovevano essere versate dal contribuente, non aderendo alla tesi dell’Ufficio secondo cui erano onere di quest’ultimo dimostrare di avervi effettivamente provveduto. 3.Invoca la cassazione della sentenza impugnata l’Amministrazione finanziaria che si affida ad un unico motivo di ricorso.

Rimane intimato il contribuente.

CONSIDERATO 1.Con l’unico motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 17, co. 2, e 48, co. 2, 2 lett. a) TUIR vigente ratione temporis (attualmente 19 e 51 Tuir) in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., avendo i giudici di secondo grado erroneamente 45– 32150 - 2021 – 14/03 /2023 MMF ritenuto che fosse accertato l’onere a carico del contribuente di dover versare le somme dovute ai fini contributivi, senza accertarsi che vi avesse anche effettivamente provveduto.

Soggiunge che, quand’anche detto profilo non fosse condiviso, in ogni caso la sentenza sarebbe illegittima giacché solo i contributi versati in ottemperanza alla legge concorrono a formare il reddito e tra questi non rientrerebbero quelli di cui è causa essendo versati nel fondo di previdenza in forza di una convenzione tra le parti. 2.Il motivo è fondato e va accolto in relazione al secondo profilo dedotto. 2.1 In materia questa Corte si è già pronunciata affermando che «La questione attiene, dunque, alla verifica della natura obbligatoria o facoltativa dei contributi erogati al fondo di previdenza complementare.

Infatti, ai sensi dell’art. 17, primo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, all’epoca vigente, «il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.

L’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni o frazione di anno preso a base di comunicazione, e moltiplicando il risultato per 12» Il comma 2 dell’art. 17 del d.P.R. n. 917 del 1986, all’epoca vigente, prevede che «le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell’art. 16, anche se commisurate alla durata d el rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti del comma 1».

Pertanto, l’art. 16 del d.P.R. n. 917 del 1986, all’epoca vigente, dispone che la 45– 32150 - 2021 – 14/03 /2023 MMF tassazione separata si applica ai redditi indicati nella successiva lettera A), quindi al trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ. e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente.

L’aliquota era invece determinata ai sensi del comma 1 dell’art. 17 del d.P.R. n. 917 del 1986; ciò ai fini della “imposta sostitutiva”.

L’art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, prevede, al comma 2, che «non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge».

Questa Corte, con orientamento consolidato (Cass.19/12/2019, n. 33828; Cass. 01/07/2020, n. 13353; Cass. 10/12/ 2020, n. 28125; Cass. 26/05/2021, n.14571; 36256; Cass.14/03/2022, n. 8240; Cass. 23/11/2021, n. Cass. 19/07/2022, n. 22673), ha ritenuto che la prestazione di capitale in Fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di previdenza complementare per il personale della [OSCURATO:PERSONA]), effettuata in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (“zainetto”), costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione.

Ne consegue che la base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita dall’intera somma versata dal Fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi della lettera a) dell’art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003, gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge» (Cfr. Cass., V, 34127/2022). 45– 32150 - 2021 – 14/03 /2023 MMF

3. La CTRnon si è attenuta ai suindicati principi avendo ritenuto detraibili dell’imponibile i contributi versati in parte qua nell’interesse del contribuente.

4. Conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e, o sussistendo necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere definita nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo di parte contribuente.

Le spese seguono la soccombenza sostanziale e sono liquidate come in dispositivo.

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo di parte contribuente.

Compensa fra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32150/2021 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] -intimato- Oggetto: trattamento pensionistico fondo COMIT –[OSCURATO:PERSONA] 45– 32150 - 2021 – 14/03 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale delle Marche, Ancona, n. 738/04/2021, pronunciata il 25 maggio 2021 e depositata il 22 giugno 2021,non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.Il contribuente [OSCURATO:PERSONA]Oso adiva il giudice di prossimità impugnando il diniego opposto dall'Ufficio all'istanza di rimborso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] diretta ad ottenere il rimborso Iperf relativo all’erogazione in forma capitale del trattamento pensionistico previsto dal fondo Comit. Sosteneva che la liquidazione dell’Irpef operata dal Fondo per l’anno 2006 fosse erronea e, in particolare, che il sostituto di imposta, nell'effettuare le ritenute fiscali di cui all’art. 17, co. 1, TUIR, non aveva tenuto conto dell’art. 17, co. 2, TUIR, secondo cui l'imponibile era costituito dall'ammontare complessivo del percetto al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con aliquota determinata agli effetti del comma 1. 2.La decisione della CTP , secondo cui l’istanza era stata depositata tardivamente, veniva riformata dalla CTR. In particolare, il Giudice d’appello riteneva fondata la domanda di rimborso in ragione del fatto sostanziale per cui le somme versate ai fini contributivi dovevano essere versate dal contribuente, non aderendo alla tesi dell’Ufficio secondo cui erano onere di quest’ultimo dimostrare di avervi effettivamente provveduto. 3.Invoca la cassazione della sentenza impugnata l’Amministrazione finanziaria che si affida ad un unico motivo di ricorso. Rimane intimato il contribuente. CONSIDERATO 1.Con l’unico motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 17, co. 2, e 48, co. 2, 2 lett. a) TUIR vigente ratione temporis (attualmente 19 e 51 Tuir) in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., avendo i giudici di secondo grado erroneamente 45– 32150 - 2021 – 14/03 /2023 MMF ritenuto che fosse accertato l’onere a carico del contribuente di dover versare le somme dovute ai fini contributivi, senza accertarsi che vi avesse anche effettivamente provveduto. Soggiunge che, quand’anche detto profilo non fosse condiviso, in ogni caso la sentenza sarebbe illegittima giacché solo i contributi versati in ottemperanza alla legge concorrono a formare il reddito e tra questi non rientrerebbero quelli di cui è causa essendo versati nel fondo di previdenza in forza di una convenzione tra le parti. 2.Il motivo è fondato e va accolto in relazione al secondo profilo dedotto. 2.1 In materia questa Corte si è già pronunciata affermando che «La questione attiene, dunque, alla verifica della natura obbligatoria o facoltativa dei contributi erogati al fondo di previdenza complementare. Infatti, ai sensi dell’art. 17, primo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, all’epoca vigente, «il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni o frazione di anno preso a base di comunicazione, e moltiplicando il risultato per 12» Il comma 2 dell’art. 17 del d.P.R. n. 917 del 1986, all’epoca vigente, prevede che «le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell’art. 16, anche se commisurate alla durata d el rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti del comma 1». Pertanto, l’art. 16 del d.P.R. n. 917 del 1986, all’epoca vigente, dispone che la 45– 32150 - 2021 – 14/03 /2023 MMF tassazione separata si applica ai redditi indicati nella successiva lettera A), quindi al trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ. e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente. L’aliquota era invece determinata ai sensi del comma 1 dell’art. 17 del d.P.R. n. 917 del 1986; ciò ai fini della “imposta sostitutiva”. L’art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, prevede, al comma 2, che «non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge». Questa Corte, con orientamento consolidato (Cass.19/12/2019, n. 33828; Cass. 01/07/2020, n. 13353; Cass. 10/12/ 2020, n. 28125; Cass. 26/05/2021, n.14571; 36256; Cass.14/03/2022, n. 8240; Cass. 23/11/2021, n. Cass. 19/07/2022, n. 22673), ha ritenuto che la prestazione di capitale in Fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di previdenza complementare per il personale della [OSCURATO:PERSONA]), effettuata in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (“zainetto”), costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione. Ne consegue che la base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita dall’intera somma versata dal Fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi della lettera a) dell’art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003, gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge» (Cfr. Cass., V, 34127/2022). 45– 32150 - 2021 – 14/03 /2023 MMF 3. La CTRnon si è attenuta ai suindicati principi avendo ritenuto detraibili dell’imponibile i contributi versati in parte qua nell’interesse del contribuente. 4. Conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e, o sussistendo necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere definita nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo di parte contribuente. Le spese seguono la soccombenza sostanziale e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo di parte contribuente. Compensa fra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a
Sentenza Cassazione n. 10231/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris