CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14558/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per l’inammissibilità del ricorso.Letta la memoria presentata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiduciadell’imputato, con cui si insiste nell’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza del 15.4.2025, la Corte di Appello di Bari ha confermato lapronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], chel’aveva dichiarata colpevole del reato di tentato furto in abitazione.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputata, tramite ildifensore di fiducia, deducendo sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale nonchéla manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata e l’omessamotivazione relativamente ai fatti contestati. A fronte delle contraddizionievidenziate dalla difesa, la Corte di appello ha effettuato una ricostruzione chetuttavia non le affronta analiticamente. La Corte territoriale, dopo avere esaminatoe riportato le dichiarazioni della persona offesa, ritiene che non vi sianocontraddizioni rispetto a quelle di altri testi, laddove le dichiarazioni del querelanteSblendorio Davide e della teste [OSCURATO:PERSONA] presentano divergenze sostanzialiinconciliabili tra loro. Indi si pongono a confronto due passaggi delle dichiarazioni ditali testi per evidenziarne le contraddizioni: mentre il querelante [OSCURATO:PERSONA] riferito di aver visto l’imputata uscire dall'appartamento e salire le scaleverso il terrazzo, la [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato invece di averla trovata nel bagno edi averla unitamente al figlio chiusa all'interno per impedirle di uscire. Inoltre,secondo la versione della [OSCURATO:PERSONA] durante l'ispezione dell'appartamento eranopresenti anche i vigili circostanza smentita dalle dichiarazioni del querelante cheindicava l'intervento successivo delle forze dell'ordine.2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale perviolazione dell'art. 533 del codice di rito e del principio dell'oltre ogni ragionevoledubbio.2.3.Col terzo motivo deduce l’omessa valutazione di una prova e conseguenteviolazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello fondato ilproprio convincimento – solo - sulle dichiarazioni rese dall'imputata in sede diinterrogatorio omettendo di valutare e citare le dichiarazioni rese in sededibattimentale.2.4.Col quarto motivo deduce violazione di legge per avere la Corte di appello,a seguito di motivazione manifestamente illogica, erroneamente irrogato una penamaggiore rispetto alla diminuzione della pena nella sua massima estensioneprevista per il delitto tentato ai sensi dell'articolo 56, comma 2, cod. pen. Comeampiamente argomentato nell'atto di appello, sussistevano e sussistono tutti ipresupposti per una maggiore riduzione della pena considerato che dagli atti diistruzione è indubbiamente emerso che sulla persona dell'imputata nulla è statorinvenuto, nulla è stato effettivamente asportato dall'abitazione, l'imputata hatenuto una condotta pacifica e collaborativa, il valore dei beni oggetto del presuntotentativo era a dir poco modesto (euro 150), l'imputata versava in condizioni diparticolare disagio personale ed economico.Ancora una volta, poi, la Corte di merito ha applicato il trattamentosanzionatorio ancorandolo alle sole dichiarazioni rese dall'imputata durantel'interrogatorio. Altrettanto immotivato è il richiamo alla gravità del fatto allastregua di quanto poco prima evidenziato.2.5.Col quinto motivo deduce violazione di legge per avere la Corte di appello,a seguito di motivazione manifestamente illogica, erroneamente interpretato normedi carattere costituzionale e la norma penale e i principi di carattere generale diretroattività della legge penale e tempus commissi delicti. Sempre con riferimentoal trattamento sanzionatorio è altresì da evidenziare che la Corte di appello haviolato l'art. 25, comma 2, Cost. e l'art. 2 cod. pen., applicando retroattivamente ilsecondo precedente penale sopravvenuto al momento della commissione nel fatto,in violazione del fondamentale principio del tempus commissi delicti. In particolare,la Corte di appello ha negato l'applicazione della diminuzione di due terzi della penaex art. 56, comma 2. C.p. facendo riferimento alla presenza di due precedentipenali nel casellario giudiziale a carico dell'imputata. Tuttavia, al momento dellacommissione del fatto, 27 giugno 2020, la ricorrente aveva un solo precedentepenale essendo il secondo precedente sopravvenuto successivamente alla data delfatto contestato. Da qui l'evidente violazione del principio di legalità e del tempuscommissi dellicti.2.6.Col sesto motivo deduce violazione di legge per avere la Corte di appelloerroneamente applicato e interpretato gli articoli 163 e 164 negando all'imputata ilbeneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha piùvolte chiarito che la reiterazione della sospensione condizionale è possibile quandola pena da infliggere cumulata con quella già erogata con precedente condanna nonsuperi i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p. Nel caso di specie il casellario giudizialedell'imputata presenta una sola precedente condanna a mesi 5 giorni 10 direclusione che sommata alla pena inflitta rientra nei limiti previsti dalla normacitata. Inoltre, la Corte di merito non ha adeguatamente valutato le particolaricondizioni personali dell'imputata la quale, come più volte detto, in sede dispontanee dichiarazioni ha spiegato il periodo di grave difficoltà economica epersonale a seguito di un divorzio problematico, circostanze che depongono per unaprognosi favorevole di non commissione di ulteriori reati.3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – senzal'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2. I primi due motivo, il secondo affetto anche da evidente aspecifictàintrinseca, oltre che estrinseca, sono entrambi inammissibili perché meramentereiterativi di questioni già svolte nell’atto di appello ed adeguatamente affrontatenella sentenza impugnata.Manifestamente infondata e aspecifica è la doglianza che contesta la ritenutasussistenza del reato dal momento che, a differenza di quanto si assume in ricorso,la sentenza impugnata affronta i profili in ordine alle discordanze segnalate dalladifesa relativamente alle testimonianze delle persone offese.Ed invero, la Corte di merito, condividendo le valutazioni del Tribunale, hadiffusamente argomentato sulle evidenze probatorie emerse nel processo e idoneea dimostrare la responsabilità dell’imputata, evidenziando, proprio in risposta aimotivi di appello già articolati sul punto, la sostanziale convergenza delledeposizioni delle due persone offese, ritenendo peraltro coerente quella diSblendorio Davide anche con le originarie dichiarazioni rese agli inquirenti in sede didenuncia.Il provvedimento impugnato ha escluso le divergenze sostenute dalla difesa,dando atto che dagli atti risulta che la teste [OSCURATO:PERSONA] non ha dichiarato di averchiuso l’imputata nel bagno, ma di aver bloccato con il figlio la porta d’ingressodell’edificio per impedirne la fuga; l’imputata, scoperta, aveva infatti tentato discappare verso il terrazzo trovando la porta chiusa.Peraltro, la presenza di [OSCURATO:PERSONA] all’internodell’appartamento, secondo quanto riporta lo stesso ricorso, è stata confermatadalli imputata, sia nell’interrogatorio reso nella fase delle indagini preliminari, sianel corso delle dichiarazioni spontanee rese in dibattimento.3. Quanto alle circostanze che avrebbero indotto l’imputata ad introdursinell’abitazione delle persone offese, che, secondo la prospettiva difensivaavallata col terzo motivo di ricorso, sarebbero state trascurate dalla Corte diappello – in particolare quelle rese in dibattimento che avrebbero aggiuntoparticolari relativi alla vita privata della ricorrente - è solo il caso di osservareche ciò che rileva ai fini che occupano è che la Corte di appello ha ritenuto inrealtà provata la ragione per la quale l’imputata si era introdotta all’internodell’appartamento (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata ove si precisa che “laragazza, prima che loro si accorgessero della sua presenza, aveva già preso idue altoparlanti e li aveva messi sulla finestra per poter poi andare via e stavarecuperando qualche altra cosa dall’appartamento”) e di conseguenza noncredibili le ragioni addotte dalla [OSCURATO:PERSONA] – peraltro già di per sé, palesemente,poco credibili.Tale ultima circostanza rende evidente che la Corte di appello non ha affattoomesso di considerare le dichiarazioni rese dall’imputata, essa ha tuttaviaritenuto – di là delle specificazioni/precisazioni effettuate in dibattimento - deltutto irragionevoli le giustificazioni addotte dalla predetta riguardo alla suapresenza all’interno dell’abitazione delle persone offese (motivata, dapprima conil desiderio di fare una doccia, e nel processo con la necessità di recarsi sulterrazzo dell’edificio).La sentenza impugnata ha peraltro esplicitamente richiamato, condividendole,la ricostruzione in fatto e le argomentazioni in diritto contenute nella sentenza diprimo grado, la quale rimanda alle dichiarazioni rese dall’imputata nel corso delprocedimento.Al riguardo, occorre ricordare che nel caso oggetto di esame si è in presenzadi una c.d. doppia conforme, con la conseguenza che la sentenza di primo grado ela sentenza di appello, che decide sull'impugnazione, possono essere lettecongiuntamente, costituendo un unico corpus decisionale e motivazionale, essendostato rispettato, sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello aquella del primo giudice, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambele decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove.Il motivo in esame è pertanto oltre che generico anche manifestamenteinfondato.4. Il quarto ed il quinto motivo che afferiscono entrambi al trattamentosanzionatorio sono nel loro complesso aspecifici e, attraverso i vizi denunciati,mirano piuttosto ad una rivalutazione in punto di pena la cui determinazione, com’ènoto, è di competenza del giudice di merito.La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittalerientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suocompito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod.pen.Nel caso di specie il provvedimento impugnato ha esplicitamente qualificatocome congrua e proporzionata la pena inflitta dal primo giudice – che avevaperaltro già riconosciuto le attenuanti generiche sia pure con giudizio di equivalenza- facendo riferimento, ai sensi dell’art. 133 c.p., sia al fatto che rimane di indubbiagravità, per non avere l’imputata esitato nell’introdursi nell’abitazione altrui perrubare oggetti o altri beni ivi rinvenibili, sia ai reati commessi dall’imputata neigiorni immediatamente precedenti a quello nel quale è stato commesso il reatooggetto del processo, uno dei quali, quello di furto tentato, definito colpatteggiamento (rispetto ai quali, ai fini che occupano, non potrebbe ovviamenteassumere rilievo ostativo, nei termini indicati in ricorso, la circostanza che lerelative pronunce siano divenute definitive successivamente al fatto de quo), sia alcomportamento dell’imputata successivo al reato.Si tratta di motivazione congrua e corretta, anche in considerazione del fattoche è stata applicata, come evidenzia il Procuratore generale nella requisitoriascritta, una pena che non si discosta dalla media edittale (cfr. tra tante, Sez. 4, n.46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 – 01; Sez. 5, n. 36407 del02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953 – 01).D’altra parte, questa Corte ha da tempo chiarito che il giudice di appello, neldecidere se concedere o meno le attenuanti generiche, può tener conto, ai fini dellavalutazione ex art 133 cod. pen., anche di condanne penali successive allacommissione del reato giudicando (Sez. 5, Sentenza n. 713 del 27/11/1978, Rv.140879; Sez. 2, Sentenza n. 2361 del 07/11/1973, Rv, 126477, Sez. 5, Sentenzan. 1260 del 30/11/1970, Rv. 116871; nonché, più di recente, Sez. 2, n. 24207 del14/03/2013, Rv. 256486).5. Il sesto motivo è manifestamente infondato dal momento che ilprovvedimento impugnato ha legittimamente negato la sospensione condizionaledella pena ai sensi dell’art. 164 comma 4 c.p., rilevando che i due precedenti penalipresenti nel casellario giudiziale, entrambi a pena sospesa, sono ostativi allaconcessione del beneficio.All’atto della valutazione l’imputata risultava avere già usufruito di due penesospese.6. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità delricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causadi inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo attoimpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una sommache si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entitàdelle questioni trattate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 26/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]