CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31145/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 19 luglio 2019 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato, condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ed alla recidiva reiterata specifica, alla pena di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativa al diniego della prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti e sulla recidiva, è inammissibile, perché il motivo di appello era manifestamente infondato, stante il divieto della prevalenza delle attenuanti, ai sensi dell'art. 69, quarto c.omma, cod. pen., essendo stata applicata la recidiva reiterata; - che questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato, in tema di impugnazioni, che è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d