CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 giugno 2025
Cassazione n. 31114/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela; lette la remissione di querela da parte di [OSCURATO:PERSONA] e la accettazione della stessa da parte degli imputati. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Genova, che ha dichiarato la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Genova il 17 novembre 2021, condannando gli imputati al risarcimento del danno in relazione al reato di cui all'art. 392 cod. pen. In particolare, il Tribunale di Genova, riteneva la congruità della somma offerta a titolo di risarcimento, pur se non accettata dalla persona offesa, e ne disponeva la consegna a quest'ultima. Dichiarava, infine, estinto il reato contestato agli imputati. A seguito di appello proposto dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale, ai sensi dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen., per avere il primo Giudice dichiarato estinto il reato ai sensi dell'art. 161-ter cod. pen. con sentenza emessa all'esito dell'istruttoria dibattimentale, laddove una tale pronuncia è consentita solo con sentenza predibattirnentale. 2. Ricorrono avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolano, con un unico atto, i seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'art. 604, n. 6 cod. proc. pen. in relazione all'art. 162-ter cod. pen. e 554-bis cod. proc. pen. 2.2. Violazione di legge con riferimento all'art. 554-quater, commi 2 e 6 cod. proc. pen. 2.3. Vizio di motivazione in ordine al raggiungimento della prova della penale responsabilità. 2.4. Violazione di legge in relazione all'art. 124 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Essendo state acquisite agli atti, come meglio specificato in premessa, una valida e rituale remissione di querela e la successiva accettazione della stessa, il reato di cui all'imputazione, procedibile a querela, è pertanto estinto, non emergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 2. La sentenza impugnata va /dunque, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Le spese processuali devono essere poste a carico del querelante, non essendo intervenuto alcun diverso accordo fra le parti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna il querelante al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]