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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17587/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13920/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], 213, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimate- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BARI n. 1633/2022 depositata il 28/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Bari,la compagnia [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA].ni SpA), compagnia assicuratrice del proprio veicolo [OSCURATO:PERSONA], per sentirla condannare al risarcimento dei danni riportati dall’autovettura quando, condotta da [OSCURATO:PERSONA], nel mentre percorreva la S.P. 90 in agro di Sannicandro di Bari, in data 15/6/2016, fu attinta da una Audi di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA]; integrato il contraddittorio nei confronti della proprietaria del veicolo antagonista, che non si costituiva in giudizio, il Giudice di Pace, acquisita documentazione, espletate prove orali e svolta una CTU, rigettò la domanda “per carenza di interesse attuale al risarcimento” avendo l’attrice “alienato a terzi la proprietà del veicolo rimasto danneggiato”, compensando le spese; a seguito di appello della Colasuonno , che lamentò la violazione dell’art. 101, co. 2 c.p.c. e 112 c.p.c. per avere il giudice fondato la propria decisione su una questione (carenza di interesse ad agire) rilevata d’ufficio ma non sottoposta al contraddittorio delle parti, il Tribunale di Bari con sentenza n. 1633 del 28/4/2022, notificata in data 2/5/2022, ha ritenuto nulla la sentenza di primo grado per violazione dell’art. 101, co. 2 c.p.c. ma, non consentendo tale ipotesi la rimessione della causa al primo giudice per la tassatività dei casi di rimessione previsti dall’art. 354 c.p.c., ha deciso nel merito,ritenendo che l’attrice non avesse dato prova della dinamica del sinistro, non essendo la medesima desumibile dal Cid privo del grafico del sinistro e dell’indicazione dei danni riportati dal veicolo né dalla prova testimoniale acquisita, solo generica, e non essendo , quanto riferito dalla CTU, supportato da elementi di prova anzi essendovi una incongruenza tra la descrizione probabilistica effettuata dal CTU ed i danni indicati nel Cid in relazione al veicolo antagonista; né ha ritenuto sufficiente,a provare la dinamica del sinistro, la sola produzione di un preventivo di riparazione; avverso la sentenza,che ha rigettato l’appello, la Colasuonno propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. la compagnia di assicurazioni e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Considerato che: con il primo motivola ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. dell’art. 2697 c.c., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 143, comma 2, D.Lgs. n. 209 del 2005 con conseguente omissione o erronea valutazione delle prove acquisite essenziali su un fatto controverso e decisivo; lamenta che il giudice ha ritenuto mancante la prova della dinamica del sinistro pur avendo la CTU ritenuto compatibili i danni riportati dal mezzo con la dinamica riferita dall’attrice; sostiene che i l giudice ha errato nell’escludere la prova sulla dinamica del sinistro, non avendo la compagnia convenuta fornito alcuna prova contraria per contestare i fatti come descritti nel modulo Cai; ne discende, ad avviso della ricorrente, la violazione dell’art. 143, comma 2, CdA perché , essendo il modulo sottoscritto congiuntamente da entrambi i conducenti, doveva presumersi, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazioni,che il sinistro si fosse svolto con le modalità indicate dal modulo; le censure contenute nel motivo sono inammissibilie solo per una parte infondate; èinammissibile la pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. che non rispetta le condizioni poste dalla giurisprudenza di questa Corte per la loro prospettazione (si veda Cass., SU n. 20867 del 2020, e successive pronunce anche di questa Sezione); è altresì inammissibile la pretesa violazione dell’art. 2697 c.c . in quanto “ La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.)” Cass., 3 n. 13395 del 2018, Cass., 6- 3, n. 18092 del 2020); èinfondata la censura di violazione dell’art. 143 del d. lgs. n. 209 del 2005 perché il Tribunale non ha omesso di rilevare quanto contenuto nel Cid ma ha ritenuto che dal medesimo non si desumesse alcun elemento per ricostruire la dinamica del sinistro; ne consegue che il Cid non poteva costituire alcuna presunzione di veridicità di quanto in esso indicatoperché non vi era riportato alcun elemento che consentisse di ritenere provata la dinamica del sinistro; viene in rilievo il principio di diritto già affermato da questa Corte secondo cui “In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio.”; in tal senso si vedano le pronunce Cass., 3, n. 2438 del 25/1/2024e Cass., 3, n. 8451 del 27/03/2019 nonché Cass., 6-3, n. 29146 del 6/12/2017, secondo cui la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti della constatazione amichevole d’incidente, come già previsto dall’art. 5 della l. n. 39 e ribadito dall’art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate, la quale può ovviamente essere superata, ma è necessario che il giudice ne spieghi le ragioni, come avvenuto nel caso di specie (v. sentenza impugnata in questa sede, p.5 e 6); è pur vero che, come ribadito da Cass., 3, n. 15431 del 3/06/2024, l’onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti, cioè, con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate nelmodulo in parola dalle parti grava sull’assicuratore, tuttavia ciò non impedisce che il giudice, come si è verificato nel caso all’esame, per la formazione del suo libero convincimento,possa far ricorso, in base al principio cd. di acquisizione probatoria, alle risultanze istruttorie comunque ottenute, essendo le regole sull’onere della prova disposizioni di giudizio residuali rispetto al richiamato principio (Cass.,3, n. 9863 del 13/04/2023 e Cass., L, n. 23286 del 28/08/2024); con il secondo motivo, articolato in via subordinata, la parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo nel giudizio, oggetto di discussione tra le parti, sostenendo che il giudice di appello avrebbe erroneamente apprezzato l’esito delle prove, con particolare riferimento all’efficacia probatorie delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], ritenute generiche dal Tribunale, e alla “valenza di presunzione legale fino a prova contraria della veridicità delle dichiarazioni” contenute nel Cai, senza peraltro tener conto che l’assicuratore non avrebbe fornito alcuna prova contraria per cont es tar e i fatti come descritti nl già richiamato modulo; anche il secondo motivo va disatteso; ed invero tale motivo è in parte inammissibile , in quanto tende, in sostanza, inammissibilmente ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sedee a tale riguardo si richiama il principio già affermato da questa Corte e che va in questa sede ribadito, secondo cui, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora – come nella specie – il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico- giuridico ; a quanto precede va pure aggiunto che , con il ricorso per cassazione, la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici di merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi èpreclusa in sede di legittimità (Cass., 5, n. 9404 del 7/12/2017); inoltre, il motivo è pure infondato - nella parte in cui si lamenta, nell a sua illustrazione, ancora una volta (v. ricorso p. 43), la violazione dell’art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005- per le medesime ragioni già espresse sul punto in relazione al primo motivo.

Ritenutoche: conclusivamente il ricorso debba essererigettato; non occorra provvedere sulle spese perché l e intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede; vada dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato,pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13920/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], 213, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimate- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BARI n. 1633/2022 depositata il 28/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Bari,la compagnia [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA].ni SpA), compagnia assicuratrice del proprio veicolo [OSCURATO:PERSONA], per sentirla condannare al risarcimento dei danni riportati dall’autovettura quando, condotta da [OSCURATO:PERSONA], nel mentre percorreva la S.P. 90 in agro di Sannicandro di Bari, in data 15/6/2016, fu attinta da una Audi di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA]; integrato il contraddittorio nei confronti della proprietaria del veicolo antagonista, che non si costituiva in giudizio, il Giudice di Pace, acquisita documentazione, espletate prove orali e svolta una CTU, rigettò la domanda “per carenza di interesse attuale al risarcimento” avendo l’attrice “alienato a terzi la proprietà del veicolo rimasto danneggiato”, compensando le spese; a seguito di appello della Colasuonno , che lamentò la violazione dell’art. 101, co. 2 c.p.c. e 112 c.p.c. per avere il giudice fondato la propria decisione su una questione (carenza di interesse ad agire) rilevata d’ufficio ma non sottoposta al contraddittorio delle parti, il Tribunale di Bari con sentenza n. 1633 del 28/4/2022, notificata in data 2/5/2022, ha ritenuto nulla la sentenza di primo grado per violazione dell’art. 101, co. 2 c.p.c. ma, non consentendo tale ipotesi la rimessione della causa al primo giudice per la tassatività dei casi di rimessione previsti dall’art. 354 c.p.c., ha deciso nel merito,ritenendo che l’attrice non avesse dato prova della dinamica del sinistro, non essendo la medesima desumibile dal Cid privo del grafico del sinistro e dell’indicazione dei danni riportati dal veicolo né dalla prova testimoniale acquisita, solo generica, e non essendo , quanto riferito dalla CTU, supportato da elementi di prova anzi essendovi una incongruenza tra la descrizione probabilistica effettuata dal CTU ed i danni indicati nel Cid in relazione al veicolo antagonista; né ha ritenuto sufficiente,a provare la dinamica del sinistro, la sola produzione di un preventivo di riparazione; avverso la sentenza,che ha rigettato l’appello, la Colasuonno propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. la compagnia di assicurazioni e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Considerato che: con il primo motivola ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. dell’art. 2697 c.c., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 143, comma 2, D.Lgs. n. 209 del 2005 con conseguente omissione o erronea valutazione delle prove acquisite essenziali su un fatto controverso e decisivo; lamenta che il giudice ha ritenuto mancante la prova della dinamica del sinistro pur avendo la CTU ritenuto compatibili i danni riportati dal mezzo con la dinamica riferita dall’attrice; sostiene che i l giudice ha errato nell’escludere la prova sulla dinamica del sinistro, non avendo la compagnia convenuta fornito alcuna prova contraria per contestare i fatti come descritti nel modulo Cai; ne discende, ad avviso della ricorrente, la violazione dell’art. 143, comma 2, CdA perché , essendo il modulo sottoscritto congiuntamente da entrambi i conducenti, doveva presumersi, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazioni,che il sinistro si fosse svolto con le modalità indicate dal modulo; le censure contenute nel motivo sono inammissibilie solo per una parte infondate; èinammissibile la pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. che non rispetta le condizioni poste dalla giurisprudenza di questa Corte per la loro prospettazione (si veda Cass., SU n. 20867 del 2020, e successive pronunce anche di questa Sezione); è altresì inammissibile la pretesa violazione dell’art. 2697 c.c . in quanto “ La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.)” Cass., 3 n. 13395 del 2018, Cass., 6- 3, n. 18092 del 2020); èinfondata la censura di violazione dell’art. 143 del d. lgs. n. 209 del 2005 perché il Tribunale non ha omesso di rilevare quanto contenuto nel Cid ma ha ritenuto che dal medesimo non si desumesse alcun elemento per ricostruire la dinamica del sinistro; ne consegue che il Cid non poteva costituire alcuna presunzione di veridicità di quanto in esso indicatoperché non vi era riportato alcun elemento che consentisse di ritenere provata la dinamica del sinistro; viene in rilievo il principio di diritto già affermato da questa Corte secondo cui “In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio.”; in tal senso si vedano le pronunce Cass., 3, n. 2438 del 25/1/2024e Cass., 3, n. 8451 del 27/03/2019 nonché Cass., 6-3, n. 29146 del 6/12/2017, secondo cui la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti della constatazione amichevole d’incidente, come già previsto dall’art. 5 della l. n. 39 e ribadito dall’art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate, la quale può ovviamente essere superata, ma è necessario che il giudice ne spieghi le ragioni, come avvenuto nel caso di specie (v. sentenza impugnata in questa sede, p.5 e 6); è pur vero che, come ribadito da Cass., 3, n. 15431 del 3/06/2024, l’onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti, cioè, con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate nelmodulo in parola dalle parti grava sull’assicuratore, tuttavia ciò non impedisce che il giudice, come si è verificato nel caso all’esame, per la formazione del suo libero convincimento,possa far ricorso, in base al principio cd. di acquisizione probatoria, alle risultanze istruttorie comunque ottenute, essendo le regole sull’onere della prova disposizioni di giudizio residuali rispetto al richiamato principio (Cass.,3, n. 9863 del 13/04/2023 e Cass., L, n. 23286 del 28/08/2024); con il secondo motivo, articolato in via subordinata, la parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo nel giudizio, oggetto di discussione tra le parti, sostenendo che il giudice di appello avrebbe erroneamente apprezzato l’esito delle prove, con particolare riferimento all’efficacia probatorie delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], ritenute generiche dal Tribunale, e alla “valenza di presunzione legale fino a prova contraria della veridicità delle dichiarazioni” contenute nel Cai, senza peraltro tener conto che l’assicuratore non avrebbe fornito alcuna prova contraria per cont es tar e i fatti come descritti nl già richiamato modulo; anche il secondo motivo va disatteso; ed invero tale motivo è in parte inammissibile , in quanto tende, in sostanza, inammissibilmente ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sedee a tale riguardo si richiama il principio già affermato da questa Corte e che va in questa sede ribadito, secondo cui, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora – come nella specie – il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico- giuridico ; a quanto precede va pure aggiunto che , con il ricorso per cassazione, la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici di merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi èpreclusa in sede di legittimità (Cass., 5, n. 9404 del 7/12/2017); inoltre, il motivo è pure infondato - nella parte in cui si lamenta, nell a sua illustrazione, ancora una volta (v. ricorso p. 43), la violazione dell’art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005- per le medesime ragioni già espresse sul punto in relazione al primo motivo. Ritenutoche: conclusivamente il ricorso debba essererigettato; non occorra provvedere sulle spese perché l e intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede; vada dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato,pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato pe
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