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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 gennaio 2022

Cassazione n. 04806/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE di APPELLO di CALTANISSETTA-sez. misure di prevenzione, con decreto n. 36 del 9/09/2021 confermava il decreto col quale il TRIBUNALE di CALTANISSETTA in data 17/06/2020 aveva applicato a ZUPPARDO Emanuele la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s. per la durata di tre anni con obbligo di soggiorno per identico periodo nel Comune di residenza (GELA), col versamento della cauzione di 1.000 euro.

2. ZUPPARDO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce l'illegittimità del decreto impugnato e il difetto di motivazione, poiché sostiene che la CORTE territoriale non avrebbe dato risposta congrua e logica sulla pericolosità sociale del proposto.

Pur indicato come vicino a RINZIVILLO Salvatore, a sua volta capo della cosca omonima all'interno di Cosa nostra, il ricorrente intanto contesta tale qualità per RINZIVILLO, e poi rileva la non veridicità degli elementi di fatto valorizzati nel provvedimento impugnato, mentre egli invece, dopo una lunga detenzione in espiazione di pena, vive a PARMA, è inserito in un contesto lavorativo ed era di recente rientrato a GELA solo temporaneamente, per accudire l'anziana madre.

Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. ha fatto pervenire conclusioni scritte per l'inammissibilità del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile.

È ben noto che, ai sensi dell'art. 10 co. 3 d.lgs. n. 159/2011, il ricorso per cassazione nei confronti delle misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge: tale violazione non è riscontrabile nel caso in esame perché la CORTE territoriale ha fornito gli elementi a sostegno della sorveglianza speciale di p.s., e quindi non vi è alcuna omissione di motivazione; lo stesso ricorrente ha peraltro impostato la sua censura più sulla incongruità e sulla manifesta illogicità che sull'assenza/apparenza di motivazione, in quanto tale costituente violazione di legge.

Non può invero qualificarsi apparente - e la relativa censura è manifestamente infondata - l'argomentazione con la quale la CORTE stessa ha disatteso i motivi di appello, poiché il decreto impugnato ha esposto in modo esteso e articolato gli elementi di fatto dai quali desumere una significativa pericolosità sociale.

Essa è stata ritenuta sulla scorta dei ripetuti contatti, nonostante fosse detenuto e approfittando dei permessi-premio, intercorsi con RINZIVILLO Salvatore, dal quale aveva ricevuto messaggi da trasmettere a terzi, il cui tenore era anche specificato, e dalla sua partecipazione a una riunione fra appartenenti alla medesima associazione mafiosa, avvenuto a GELA il 10/09/2017: tutto ciò, nonostante la lunga detenzione, faceva emergeva la sua non cessata 'messa a disposizione' dell'associazione medesima.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso a Roma il 21/01/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSPTATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di CALTANISSETTA-sez. misure di prevenzione, con decreto n. 36 del 9/09/2021 confermava il decreto col quale il TRIBUNALE di CALTANISSETTA in data 17/06/2020 aveva applicato a ZUPPARDO Emanuele la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s. per la durata di tre anni con obbligo di soggiorno per identico periodo nel Comune di residenza (GELA), col versamento della cauzione di 1.000 euro. 2. ZUPPARDO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce l'illegittimità del decreto impugnato e il difetto di motivazione, poiché sostiene che la CORTE territoriale non avrebbe dato risposta congrua e logica sulla pericolosità sociale del proposto. Pur indicato come vicino a RINZIVILLO Salvatore, a sua volta capo della cosca omonima all'interno di Cosa nostra, il ricorrente intanto contesta tale qualità per RINZIVILLO, e poi rileva la non veridicità degli elementi di fatto valorizzati nel provvedimento impugnato, mentre egli invece, dopo una lunga detenzione in espiazione di pena, vive a PARMA, è inserito in un contesto lavorativo ed era di recente rientrato a GELA solo temporaneamente, per accudire l'anziana madre. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. ha fatto pervenire conclusioni scritte per l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile. È ben noto che, ai sensi dell'art. 10 co. 3 d.lgs. n. 159/2011, il ricorso per cassazione nei confronti delle misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge: tale violazione non è riscontrabile nel caso in esame perché la CORTE territoriale ha fornito gli elementi a sostegno della sorveglianza speciale di p.s., e quindi non vi è alcuna omissione di motivazione; lo stesso ricorrente ha peraltro impostato la sua censura più sulla incongruità e sulla manifesta illogicità che sull'assenza/apparenza di motivazione, in quanto tale costituente violazione di legge. Non può invero qualificarsi apparente - e la relativa censura è manifestamente infondata - l'argomentazione con la quale la CORTE stessa ha disatteso i motivi di appello, poiché il decreto impugnato ha esposto in modo esteso e articolato gli elementi di fatto dai quali desumere una significativa pericolosità sociale. Essa è stata ritenuta sulla scorta dei ripetuti contatti, nonostante fosse detenuto e approfittando dei permessi-premio, intercorsi con RINZIVILLO Salvatore, dal quale aveva ricevuto messaggi da trasmettere a terzi, il cui tenore era anche specificato, e dalla sua partecipazione a una riunione fra appartenenti alla medesima associazione mafiosa, avvenuto a GELA il 10/09/2017: tutto ciò, nonostante la lunga detenzione, faceva emergeva la sua non cessata 'messa a disposizione' dell'associazione medesima. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso a Roma il 21/01/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSPTATO
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