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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 settembre 2023

Cassazione n. 30086/2023

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19354-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Oggetto R.G.N. 19354/2017 Cron.

Rep.

Ud. 21/09/2023 PU contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'EMPORIO 16/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 77/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/01/2017 R.G.N. 995/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocato [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 19354/17 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 77, la Corte d’appello di FIRENZE accoglieva parzialmente il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito emesso a suo carico dall’Istituto previdenziale, per il pagamento di differenze contributive relative a operai agricoli a tempo determinato che erano suoi dipendenti, in riferimento al primo trimestre 2007; in particolare, la questione era se spettasse lo sgravio contributivo, in favore dei datori di lavoro agricolo, previsto e disciplinato dall’art. 9 commi 5 e 5 ter della legge n. 67/88, allorquando il datore di lavoro abbia fatto erronea applicazione della contrattazione collettiva applicata, conseguendone un illegittimo pagamento in misura ridotta, della contribuzione previdenziale dovuta, tempo per tempo.

La Corte d’appello, a supporto dei propri assunti di accoglimento parziale del gravame dell’Inps, rilevava che dalle deroghe, pur previste, all’orario normale di lavoro inteso quale parametro anche a fini contributivi (cd. minimale contributivo), non poteva desumersi, ex se, un potere unilaterale del datore di lavoro agricolo, di variare senza alcun limite, nel minimo, la durata della prestazione richiesta all’operaio agricolo a tempo determinato, in relazione alle contingenti esigenze produttive ed organizzative aziendali, limitando, in conseguenza della propria unilaterale determinazione, negli stessi termini, anche la controprestazione retributiva.

Infatti, pur rientrando, il lavoro agricolo, tra le deroghe all’orario normale di lavoro, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 66/03, tuttavia, l’istituto del part time, trovava, secondo la Corte territoriale, piena applicazione nel nostro ordinamento (in esito alla soppressione da parte dell’art. 46 comma 1, lett. q) del d.lgs. n. 276/03, dell’art. 7 del testo originario del d.lgs. n 61/00, che prevedeva l’applicabilità nel settore agricolo delle disposizioni del lavoro a tempo parziale, solo se previste dalla contrattazione decentrata) e la disciplina del lavoro a tempo parziale prevede degli oneri formali, almeno a fini di prova e, comunque, il carattere negoziato della riduzione dell’orario di lavoro e, conseguentemente, della retribuzione, così che, secondo la Corte d’appello sarebbe vietato rimettere alla unilaterale e singolare decisione del datore di lavoro, di richiedere al lavoratore una prestazione di minor durata, con conseguente riduzione della retribuzione.

Ciò detto, la Corte distrettuale accoglieva, tuttavia, la domanda subordinata dell’appellante, di riconoscimento del diritto ai benefici contributivi per zone agricole svantaggiate – a cui si era opposto l’Inps, ai sensi dell’art. 9-ter del DL n. 510/96, convertito con legge n. 608/96 che all’art. 2 riconosce le agevolazioni contributive ai datori di lavoro agricolo che applicano i CCNL di categoria –e ciò alla luce del fatto che l’odierno datore di lavoro agricolo aveva nella specie errato nell’applicazione di talune clausole del contratto collettivo di categoria territoriale, ma non ne aveva omesso l’applicazione, riconoscendo, quindi, la medesima Corte d’appello, la debenza dell’importo a favore dell’Inps di soli € 198,07.

Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Il PG ha rassegnato conclusione scritte, nel senso del rigetto.[OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’articolo 20 secondo comma del d.lgs. n. 375/93, ai fini del riconoscimento dello sgravio riconosciuto in favore dei datori di lavoro agricolo dall’art. 9 commi 5 e 5 ter della legge n. 67/88, in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto, che per fruire dello sgravio contributivo, fosse sufficiente fare astratta applicazione della contrattazione collettiva anche in presenza di una sua erronea applicazione.

In via preliminare e dirimente, va rilevato che nelle more del presente giudizio, [OSCURATO:PERSONA] controricorrente ha presentato dichiarazione di adesione alla “definizione agevolata dei crediti affidati agli agenti della Riscossione (Rottamazione cartelle) ai sensi dell’art. 6 comma 2 del DL n. 193/16, convertito con modif. dalla legge n. 225/16, con riferimento all’avviso di addebito oggetto del presente giudizio, ricevendo dall’Agenzia incaricata della riscossione la comunicazione di cui all’art. 6 comma 3 del DL n. 193/16, che indicava l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione nell’importo complessivo di € 1.414,79 (vedi fascicolo telematico).

A seguito di sgravio, l’importo oggetto di definizione agevolata risulta essere stato rideterminato e pagato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], nell’importo che risulta di € 211,39 (v. contabile rilasciata dall’Agenzia delle Entrate riscossione).

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] è controricorrente nel presente giudizio non può rinunciare allo stesso, come pur richiesto dall’art. 6 comma 2 del DL n. 193/16; pertanto, ricorre nella specie , un caso d’estinzione ex lege e deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza d’interesse dell’originario ricorrente a coltivare ulteriormente la domanda, con compensazione delle spese di lite (cfr. Cass. n. 24083 del 2018).

Poiché la disposizione di cui al D .P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, è finalizzata ad evitare impugnazioni pretestuose o dilatorie, deve escludersi che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del gravame (cfr. fra le tante Cass. nn. 19464 del 2014, 13636 del 2015, 3542 del 2017 e, da ult., Cass.

S.U. 28182 del 2020, cit.), onde non si ravvisano i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile, per sopravve

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19354-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Oggetto R.G.N. 19354/2017 Cron. Rep. Ud. 21/09/2023 PU contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'EMPORIO 16/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 77/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/01/2017 R.G.N. 995/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocato [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 19354/17 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 77, la Corte d’appello di FIRENZE accoglieva parzialmente il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito emesso a suo carico dall’Istituto previdenziale, per il pagamento di differenze contributive relative a operai agricoli a tempo determinato che erano suoi dipendenti, in riferimento al primo trimestre 2007; in particolare, la questione era se spettasse lo sgravio contributivo, in favore dei datori di lavoro agricolo, previsto e disciplinato dall’art. 9 commi 5 e 5 ter della legge n. 67/88, allorquando il datore di lavoro abbia fatto erronea applicazione della contrattazione collettiva applicata, conseguendone un illegittimo pagamento in misura ridotta, della contribuzione previdenziale dovuta, tempo per tempo. La Corte d’appello, a supporto dei propri assunti di accoglimento parziale del gravame dell’Inps, rilevava che dalle deroghe, pur previste, all’orario normale di lavoro inteso quale parametro anche a fini contributivi (cd. minimale contributivo), non poteva desumersi, ex se, un potere unilaterale del datore di lavoro agricolo, di variare senza alcun limite, nel minimo, la durata della prestazione richiesta all’operaio agricolo a tempo determinato, in relazione alle contingenti esigenze produttive ed organizzative aziendali, limitando, in conseguenza della propria unilaterale determinazione, negli stessi termini, anche la controprestazione retributiva. Infatti, pur rientrando, il lavoro agricolo, tra le deroghe all’orario normale di lavoro, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 66/03, tuttavia, l’istituto del part time, trovava, secondo la Corte territoriale, piena applicazione nel nostro ordinamento (in esito alla soppressione da parte dell’art. 46 comma 1, lett. q) del d.lgs. n. 276/03, dell’art. 7 del testo originario del d.lgs. n 61/00, che prevedeva l’applicabilità nel settore agricolo delle disposizioni del lavoro a tempo parziale, solo se previste dalla contrattazione decentrata) e la disciplina del lavoro a tempo parziale prevede degli oneri formali, almeno a fini di prova e, comunque, il carattere negoziato della riduzione dell’orario di lavoro e, conseguentemente, della retribuzione, così che, secondo la Corte d’appello sarebbe vietato rimettere alla unilaterale e singolare decisione del datore di lavoro, di richiedere al lavoratore una prestazione di minor durata, con conseguente riduzione della retribuzione. Ciò detto, la Corte distrettuale accoglieva, tuttavia, la domanda subordinata dell’appellante, di riconoscimento del diritto ai benefici contributivi per zone agricole svantaggiate – a cui si era opposto l’Inps, ai sensi dell’art. 9-ter del DL n. 510/96, convertito con legge n. 608/96 che all’art. 2 riconosce le agevolazioni contributive ai datori di lavoro agricolo che applicano i CCNL di categoria –e ciò alla luce del fatto che l’odierno datore di lavoro agricolo aveva nella specie errato nell’applicazione di talune clausole del contratto collettivo di categoria territoriale, ma non ne aveva omesso l’applicazione, riconoscendo, quindi, la medesima Corte d’appello, la debenza dell’importo a favore dell’Inps di soli € 198,07. Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. Il PG ha rassegnato conclusione scritte, nel senso del rigetto.[OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’articolo 20 secondo comma del d.lgs. n. 375/93, ai fini del riconoscimento dello sgravio riconosciuto in favore dei datori di lavoro agricolo dall’art. 9 commi 5 e 5 ter della legge n. 67/88, in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto, che per fruire dello sgravio contributivo, fosse sufficiente fare astratta applicazione della contrattazione collettiva anche in presenza di una sua erronea applicazione. In via preliminare e dirimente, va rilevato che nelle more del presente giudizio, [OSCURATO:PERSONA] controricorrente ha presentato dichiarazione di adesione alla “definizione agevolata dei crediti affidati agli agenti della Riscossione (Rottamazione cartelle) ai sensi dell’art. 6 comma 2 del DL n. 193/16, convertito con modif. dalla legge n. 225/16, con riferimento all’avviso di addebito oggetto del presente giudizio, ricevendo dall’Agenzia incaricata della riscossione la comunicazione di cui all’art. 6 comma 3 del DL n. 193/16, che indicava l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione nell’importo complessivo di € 1.414,79 (vedi fascicolo telematico). A seguito di sgravio, l’importo oggetto di definizione agevolata risulta essere stato rideterminato e pagato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], nell’importo che risulta di € 211,39 (v. contabile rilasciata dall’Agenzia delle Entrate riscossione). Poiché la [OSCURATO:PERSONA] è controricorrente nel presente giudizio non può rinunciare allo stesso, come pur richiesto dall’art. 6 comma 2 del DL n. 193/16; pertanto, ricorre nella specie , un caso d’estinzione ex lege e deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza d’interesse dell’originario ricorrente a coltivare ulteriormente la domanda, con compensazione delle spese di lite (cfr. Cass. n. 24083 del 2018). Poiché la disposizione di cui al D .P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, è finalizzata ad evitare impugnazioni pretestuose o dilatorie, deve escludersi che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del gravame (cfr. fra le tante Cass. nn. 19464 del 2014, 13636 del 2015, 3542 del 2017 e, da ult., Cass. S.U. 28182 del 2020, cit.), onde non si ravvisano i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile, per sopravve
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