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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34224/2025

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TONA ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell’unico motivo deduce che il giudice a quo avrebbe reso una motivazione insoddisfacente in punto di insussistenza dell’unicità di disegno criminoso, trascurando che la distanza temporale tra i fatti oggetto delle sentenze non è da sola sufficiente a escludere l'unitaria anticipata ideazione criminosa; rilevato che il ricorso è manifestamente infondato poiché deduce enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel «caso di reati commessi adistanzatemporalel'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza dellacontinuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 242537); rilevato che, nel caso di specie, il Giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo di tale principio e, pur rilevando che si tratta di reati omogenei, ha utilizzato, quali elementi decisivi per escludere la continuazione, la distanza temporale (di oltre un anno e sei mesi), la diversità del modus operandi (nei reati di cui alla prima sentenza le ricettazioni sono state commesse in concorso con un complice, invece estraneo ai fatti della seconda sentenza) e la circostanza che il reato da ultimo giudicato costituiva espressione di una pulsione contingente, insorta in circostanze occasionali ed estemporanee, sicché in assenza di specifiche allegazioni della difesa,le condotte dovevano essere ascritte a una generica tendenza del ricorrente a porre in essere reati; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TONA ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell’unico motivo deduce che il giudice a quo avrebbe reso una motivazione insoddisfacente in punto di insussistenza dell’unicità di disegno criminoso, trascurando che la distanza temporale tra i fatti oggetto delle sentenze non è da sola sufficiente a escludere l'unitaria anticipata ideazione criminosa; rilevato che il ricorso è manifestamente infondato poiché deduce enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel «caso di reati commessi adistanzatemporalel'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza dellacontinuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 242537); rilevato che, nel caso di specie, il Giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo di tale principio e, pur rilevando che si tratta di reati omogenei, ha utilizzato, quali elementi decisivi per escludere la continuazione, la distanza temporale (di oltre un anno e sei mesi), la diversità del modus operandi (nei reati di cui alla prima sentenza le ricettazioni sono state commesse in concorso con un complice, invece estraneo ai fatti della seconda sentenza) e la circostanza che il reato da ultimo giudicato costituiva espressione di una pulsione contingente, insorta in circostanze occasionali ed estemporanee, sicché in assenza di specifiche allegazioni della difesa,le condotte dovevano essere ascritte a una generica tendenza del ricorrente a porre in essere reati; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è d
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