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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 32724/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada.

Rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., evidenziando come le argomentazioni poste a fondamento del rigetto della richiesta di sentenza di non doversi procedere per duplicazione di giudicato non possano condividersi:

1. In ragione dell'identità del fatto oggetto del presente giudizio e di quello definito con decreto penale di condanna emesso dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (decreto n. 615/2023)

2. In ragione del fatto che l'azione penale nell'ambito del presente procedimento è stata esercitata successivamente.

Considerato che i rilievi difensivi sono fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi in sentenza: la Corte d'appello ha osservato, con rilievo dirimente, come nella contestazione riportata nel decreto penale di condanna - unico atto prodotto dalla difesa a sostegno della pospettazione - sia indicata una data di consumazione del reato diversa da quella risultante nella contestazione di cui al presente giudizio.

Trattasi di argomentazione non suscettibile di essere censurata, non avendo la difesa documentato innanzi ai giudici di merito l'esistenza dell'asserito errore presente nella contestazione riportata nel decreto penale di condanna.

All'uopo i documenti allegati al presente ricorso (riguardanti il separato procedimento definito con decreto penale di condanna), depositati per la prima volta in sede di legittimità, sollecitano un sindacato che involge l'apprezzamento del fatto inibito a questa Corte.

Considerato che la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, risolvendosi in un "error in procedendo", è deducibile nel giudizio di cassazione a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione (così, ex multis, Sez. 6, n. 29188 del 15/05/2024, B, Rv. 286759).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 settembre 2025 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada. Rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., evidenziando come le argomentazioni poste a fondamento del rigetto della richiesta di sentenza di non doversi procedere per duplicazione di giudicato non possano condividersi: 1. In ragione dell'identità del fatto oggetto del presente giudizio e di quello definito con decreto penale di condanna emesso dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (decreto n. 615/2023) 2. In ragione del fatto che l'azione penale nell'ambito del presente procedimento è stata esercitata successivamente. Considerato che i rilievi difensivi sono fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi in sentenza: la Corte d'appello ha osservato, con rilievo dirimente, come nella contestazione riportata nel decreto penale di condanna - unico atto prodotto dalla difesa a sostegno della pospettazione - sia indicata una data di consumazione del reato diversa da quella risultante nella contestazione di cui al presente giudizio. Trattasi di argomentazione non suscettibile di essere censurata, non avendo la difesa documentato innanzi ai giudici di merito l'esistenza dell'asserito errore presente nella contestazione riportata nel decreto penale di condanna. All'uopo i documenti allegati al presente ricorso (riguardanti il separato procedimento definito con decreto penale di condanna), depositati per la prima volta in sede di legittimità, sollecitano un sindacato che involge l'apprezzamento del fatto inibito a questa Corte. Considerato che la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, risolvendosi in un "error in procedendo", è deducibile nel giudizio di cassazione a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione (così, ex multis, Sez. 6, n. 29188 del 15/05/2024, B, Rv. 286759). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2025 Il Consigliere e
Decreto Cassazione n. 32724/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris