CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14205/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 16.9.2020 il GIP di Napoli aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di tentata rapina aggravata in concorso e, con le circostante attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti e con la diminuente per la scelta del rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 1.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere; 2. la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena in anni 2 di reclusione ed Euro 800 di multa revocando perciò la pena accessoria e concedendo all'imputato il beneficio della sospensione condizionale. 3. ricorre per cassazione il difensore del Pirone lamentando violazione di legge con riferimento all'art. 603 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione: richiama la giurisprudenza di questa Corte sui limiti ed i criteri di valutazione dei presupposti per la rinnovazione della istruttoria in appello segnalando che, secondo quanto riferito dalla persona offesa, i rapinatori non indossavano guanti e che uno di essi aveva più volte tentato di aprire la portiera della sua autovettura impugnando la maniglia; ciò non di meno, aggiunge, pur essendo state rinvenute impronte di altri, non ne erano state rinvenute del Pirone; con la conseguente indispensabilità del sollecitato accertamento e la altrettanto conseguente inaffidabilità del riconoscimento operato dalla persona offesa. 4. Il ricorso è inammissibile. La Corte di Appello ha dato conto delle ragioni per le quali non poteva trovare accoglimento la richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale con il confronto tra le impronte digitali del ricorrente e quelle repertate sulla autovettura della persona offesa avendo ritenuto di poter confermare la responsabilità dell'imputato sulla scorta di elementi di prova adeguati a superare ogni ragionevole dubbio. In particolare, ha sottolineato che la persona offesa aveva operato un riconoscimento fotografico ed un riconoscimento personale dell'imputato che non lasciavano residuare margini di dubbio sulla loro affidabilità; ha aggiunto che il Pirone era stato individuato come possibile protagonista del fatto perché abituale frequentatore del coimputato il quale era stato a sua volta identificato attraverso le impronte digitali lasciate sull'autovettura. D'altra parte, la ricostruzione operata nelle sentenze di merito è nel senso che solo uno dei rapinatori (ovvero il coimputato che in tal modo era stato identificato) aveva afferrato la maniglia dell'autovettura del Brescia tentando di aprire la portiera mentre l'altro, che si trovava alla guida della moto, si era avvicinato solo successivamente al tentativo posto in essere dal complice cercando a sua volta di costringere la vittima a scendere dall'auto ma finendo tuttavia per desistere dal suo intento di fronte alla resistenza opposta dalla persona offesa. Alla luce di questa ricostruzione, si deve allora convenire con la correttezza, in diritto, della decisione dei giudici del gravame di merito che hanno respinto la richiesta di rinnovazione della istruttoria. Questa Corte ha chiarito, in più occasioni, che, mentre nelle ipotesi di cui ai commi 1 (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) e 3 (rinnovazione "ex officio") dell'art. 603 cod. proc. pen. è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità (assoluta nel caso del comma terzo) del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio, nell'ipotesi di cui al comma secondo del citato art. 603, al contrario, è richiesta la prova, negativa, della manifesta superfluità e della irrilevanza del mezzo, al fine di superare la presunzione, opposta, di necessità della rinnovazione, discendente dalla impossibilità di una precedente articolazione della prova, in quanto sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado (cfr., Cass. Pen., 3, 27.1.2017 n. 13.888, D; cfr., anche, Cass. Pen., 3, 13.9.2016 n. 47.963, F). La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, inoltre, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (cfr., Cass. SS.UU., 17.12.2015 n. 12.602, Ricci, secondo cui il carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., fa sì che ad essa possa farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, "esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione"; in definitiva, "dinanzi a una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello, ma non ancora acquisita (noviter producta), al giudice è attribuito, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", esplicitando, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità, le ragioni della scelta operata (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391)"). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]