CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22499/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Camera [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoPaolo Calabretta-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1184/2022depositata il 10/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11421/2023Numero sezionale 1138/2026Numero di raccolta generale 22499/2026Data pubblicazione 30/06/20261.Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta, innanzi al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] avverso cinque ordinanzeingiunzioni emesse dalla Camera di Commercio di [OSCURATO:PERSONA] per ilpagamento della complessiva somma di € 2.700,00, in relazioneall’omesso deposito presso il registro delle imprese della situazionepatrimoniale del [OSCURATO:PERSONA] A, del quale l’ingiunto era membro delcomitato direttivo, relativamente alle annualità 2007-2011.Nel contraddittorio con la Camera di Commercio, il Giudice di Pacerigettò l’opposizione.Con sentenza del 10.11.2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettòl’appello di [OSCURATO:PERSONA].Per quel che ancora rileva in questa sede, il Tribunale rigettòl’eccezione preliminare di prescrizione trattandosi di illecito omissivo acarattere permanente perché la condotta illecita si protrae sino allacessazione della permanenza che avviene con il deposito del bilanciodi esercizio, nella specie mai depositato.Quanto all’ulteriore profilo della difesa dell’opponente, incentrata sulfatto che, a partire dal 2006, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rassegnato ledimissioni e non avrebbe rivestivo alcuna carica all’interno delConsorzio, il Tribunale affermò che le dimissioni non avevano datacerta e, pertanto, non erano opponibili ai terzi, tra cui la Camera diCommercio. Al contrario, risultava che [OSCURATO:PERSONA] avevacontinuato ad essere iscritto alla Camera di Commercio comemembro del [OSCURATO:PERSONA] e, nel verbale del Consorzio del 2-19.4.2017, era ancora indicato come amministratore; detto verbaleNumero registro generale 11421/2023Numero sezionale 1138/2026Numero di raccolta generale 22499/2026Data pubblicazione 30/06/2026non era stato impugnato di falso se non nelle difese finali, dopo lepreclusioni assertive e dopo che il Tribunale aveva chiesto alle parti diprendere opposizione sul punto.Avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione sulla base di due motivi.La Camera di Commercio ha resistito con controricorso ed hadepositato memorie illustrative in prossimità dell’adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.2697c.c., dell’art.115 c.p.c., dell’art. 11 del D.lgs. 150/2011, degli artt.2383 c.c., 2385 c.c., 75 c.p.c. e 100 c.p.c. e dell’art. 2615 c.c.; sicontesta l’affermazione del Tribunale in ordine all’assenza di provadelle dimissioni di [OSCURATO:PERSONA] dalla carica di componente delConsiglio Direttivo della Camera di Commercio, che, invece, sarebbestata documentalmente provata con la lettera di dimissioni del2.6.2006, sulla quale non sarebbero sorte contestazioni. La rinunciaall’incarico, quale atto unilaterale recettizio, ai sensi dell’art.2385 c.c.,avrebbe avuto effetto immediato, indipendentemente dalla pubblicitàdell’iscrizione nel Registro delle Imprese. In ogni caso, l’omessaiscrizione della cessazione dall’incarico sarebbe inopponibile allasocietà, ma non all’amministratore dimissionario, che non potrebberispondere di fatti illeciti commessi in epoca successiva alle suedimissioni. Infine, il ricorrente contesta di non essere stato presenteall’assemblea del Consorzio in cui era stato nominato componente deldirettivo, in assenza della sua accettazione.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Oggetto della contestazione è l’omesso deposito della situazionepatrimoniale del Consorzio ELLE A, cui il ricorrente era tenuto, qualeNumero registro generale 11421/2023Numero sezionale 1138/2026Numero di raccolta generale 22499/2026Data pubblicazione 30/06/2026componente del comitato direttivo della Camera di Commercio, aisensi dell’art.2615 c.c., negli anni 2007-2011.Il Tribunale ha affermato che le dimissioni, avvenute con lettera del2.6.2006, non avevano data certa e non erano state oggetto dipubblicità, ai sensi dell’art. 2193 c.c., tanto che dalla visura dellaCCIAA [OSCURATO:PERSONA] risultava ancora componente del comitatodirettivo del Consorzio.Le dimissioni, in assenza di pubblicità, non erano, quindi, opponibili aiterzi, tra cui la Camera di Commercio.A tale considerazione il Tribunale ha aggiunto che le dimissioni eranostate «comunque superate dalla successiva trascrizione 2-19.4.2017(pag. 10 della visura), nella quale viene trascritto un verbale dalquale l’opponente risulta ancora nominato amministratore, senza chedetta trascrizione, contestata come falsa dall’appellante solo nelledifese finali, e, quindi dopo lo spirare delle preclusioni assertive edopo che questo giudice aveva richiesto alle parti di prendereposizione sul punto, sia mai stata oggetto di specifica impugnazioneda parte del Borderi».Tale valutazione, fondata sulla considerazione del documento inrapporto alla mancata impugnazione della trascrizione e alcomportamento tenuto dall’interessato nel processo, costituisceesercizio di un potere discrezionale del giudice di merito,incensurabile in cassazione e, a un attento esame, neanche censuratocon il motivo in esame. Invero il ricorrente, senza contraddire quantorilevato dal giudice di merito né in ordine alla mancanza “di specificaimpugnazione”, né in ordine silenzio serbato nonostante lo specificoinvito, solleva una serie di contestazioni riferite alla verità intrinsecaNumero registro generale 11421/2023Numero sezionale 1138/2026Numero di raccolta generale 22499/2026Data pubblicazione 30/06/2026del verbale, che, in questo senso, non interferiscono però con la ratiodella decisione, quale risulta dai rilievi della sentenza sopra trascritti.Insomma, in assenza di specifica censura su tale contenuto delladecisione, in questa sede di legittimità non resta che rimarcare che ilTribunale ha esaminato le prove e svolto le proprie argomentazioni,quanto al rigetto dell’opposizione, avendo ritenuto raggiunta la provadel fatto rilevante ai fini dell’integrazione dell’illecito.Si ricorda il principio consolidato, secondo cui al giudice di legittimitànon è dato di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale,ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezzagiuridica e del vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., delleargomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in viaesclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento,di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra lecomplessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosìliberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 331/2020;Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 2357/2004). Si palesa, in sostanza,l'intento del motivo in discorso di riproporre un inammissibile giudiziosul fatto in sede di legittimità, restando da aggiungere, percompletezza di esame, che la deduzionedella falsità di documenti relativi al giudizio di merito è inammissibilein cassazione (Cass. n. 8377/2018).2.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 28 della Legge n.689/81, degli artt.2615 bis c.c.e 2630 c.c., oltre alla violazione e falsa applicazione dell’art.132 c.c.per avere il Tribunale, con motivazione carente ed insufficiente,Numero registro generale 11421/2023Numero sezionale 1138/2026Numero di raccolta generale 22499/2026Data pubblicazione 30/06/2026affermato che l’illecito contestato avesse natura permanente mentresi tratterebbe di illecito istantaneo con effetti permanenti. L’illecito sisarebbe, infatti, perfezionato al momento della scadenza del terminefissato per il deposito della situazione patrimoniale.L’interpretazione proposta dal ricorrente troverebbe conferma nel D.Lgs n.61/2002, che ha disposto l’applicazione della sanzione previstadall’art.2630 c.c. alle fattispecie in cui l’illecito si sia perfezionato indata 16 aprile 2002 o successivamente a tale data, nonché dallaCircolare 3202/C del Ministero dell’Industria, che, in materia diistruzioni sulle denunce di iscrizione, modificazione e cessazione per ilRegistro delle ditte, avrebbe affermato che la violazione di dettiobblighi costituisce illecito istantaneo.2.1. Il motivo è infondato.2.2. L’art.2615 bis c.c. prevede che entro due mesi dalla chiusuradell’esercizio annuale le persone che hanno la direzione del Consorzioredigono la situazione patrimoniale, osservando le norme relative albilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano pressol’ufficio del registro delle imprese.La norma citata prevede, quindi, che al Consorzio sia applicabile ilmedesimo regime delle società per azioni in tema di deposito delbilancio.2.3. Questa Corte ha affermato che la condotta omissiva sanzionatasi perfeziona con il mancato deposito del bilancio di esercizio neltermine stabilito dall'art. 2435 c.c. (30 gg. dalla sua approvazione) e,pur configurandosi l'illecito in esame come "permanente", deveritenersi che con il deposito, in ritardo, del bilancio, cessi lapermanenza dell'illecito; è da tale data, dunque, che inizia adecorrere il termine di prescrizione (Cass.33041/2018).Numero registro generale 11421/2023Numero sezionale 1138/2026Numero di raccolta generale 22499/2026Data pubblicazione 30/06/2026A nulla rileva l’interpretazione riguardo alla natura dell’illecito fornitadalle circolari amministrativa, che non costituiscono fonte di diritti edobblighi, attesa la natura di normazione secondaria non vincolanteper il giudice (Cass. n.18618/2019; Cass. n. 10195/2016)3.Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.4.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.5.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va datoricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart.13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 1600,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00ed agli accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art.13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 5 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe TedescoNumero registro generale 11421/2023Numero sezionale 1138/2026Numero di raccolta generale 22499/2026Data pubblicazione 30/06/2026