CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05867/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso n. 30671- 201 8 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]s.p.a. – p.i.v.a. /c.f. 00 3 4 7320277 – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, alla via delle [OSCURATO:PERSONA], n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S.3 SERENISSIMA – p.i.v.a./[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – (già “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. 12 Veneziana”) , in persona del legale rappresentante e direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 1935/2017della Corte d’Appello di Venezia, udita la relazione nella camera di consiglio del 19 dicembre2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con due distinti ricorsi ex art. 633 cod. proc. civ. il “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. adiva il Tribunale di Venezia. Premetteva, con ambedue i ricorsi, che fungeva d a presidio ospedaliero dell’[OSCURATO:PERSONA] veneziana in forza del provvedimento n. 860/1987 della Regione Veneto e che a talefine aveva concluso apposita convenzione con l’ “ U . L . S . S . 12 Veneziana” , sicché era in toto equiparato ad un ospedale pubblico. Indi, con il primo ricorso, esponeva che in relazione al servizio di pronto soccorso prestato nei mesi da gennaio ad ottobre2004 le fattur e n. 1 95/2004, n. 308/2004, n. 455/2004, n. 618/2004, n. 772/2004, n. 886/2004, n. 972/2004, n. 1083/2004, n. 1185/2004 e n. 1321/2004 , all’uopo emesse , ciascuna dell’importodi euro 107.595,19, erano rimaste insolute. Indi, con il secondo ricorso, esponeva che in relazione all’incremento finanziario netto relativo al servizio di terapia semintensivaprestato nei mesi da gennaio ad ottobre 2004 le fatture n. 721/2004, n. 722/2004,n. 723/2004, n. 724/2004, n. 725/2004, n. 866/2004, n. 930/2004, n. 1105/2004, n. 1170/2004 e n. 1284/2004, all’uopo emesse, ciascuna dell’importo di euro 7.531,67, erano rimaste insolute. Chiedeva ingiungersene il pagamento con interessi e spese. 2. Con decret i n. 1 337 /20 0 5 e n. 1341/2005 il tribunale pronunciava l e ingiunzioni.3.L’ “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. 12 Veneziana ” con distinti atti di citazione, proponeva opposizione. Deduceva, tra l’altro,con entrambi gli atti di opposizione, che il “[OSCURATO:PERSONA]”, così come si era riscontrato in occasione delsopralluogo eseguito in data 1.4.2003, non aveva garantito il servizio di pronto soccorso nel rispetto dei requisiti minimi, organizzativi e funzionali; che di seguito la Regione Veneto a decorrere dal 2004 non aveva più previsto il finanziamento del servizio di pronto soccorso svolto dal “[OSCURATO:PERSONA]”. Deduceva, tra l’altro e preliminarmente,con l’opposizione avverso il decreto n. 1341/2005, che la delibera della Giunta regionale veneta n. 270/2004 riguardava la sola assistenza specialistica ambulatoriale, sicché la pretesa avversa era del tutto indeterminata. Instava per la revoca dell’ingiunzione. 4.Si costituiva, in entrambi i giudizi, il “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] il rigetto delle opposizioni. In subordine domandava ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. la condanna dell’ “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. 12 Veneziana ” al pagamento delle somme di cui all e ingiunzioniovvero al pagamento della somme ritenut e di giustizia. 5. Riuntiti i giudizi, c on sentenza n. 30 7 /20 0 9 il Tribunale di Venezia accoglievaambedue l e opposizion i e revocava l e ingiunzion i ; dichiarava altresì inammissibilile domand e ex art. 2041 cod. civ . 6.Il “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. proponeva a pp ell o. Resisteva l’ “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S.12 Veneziana”. Esperiva appello incidentale in via condizionata. 7.Con sentenza n. 1 9 3 5 /201 7 la Corte di Venezia rigettava l’ appell o .Evidenziava la corte, in ordine al primo motivo d’appello, che, ai fini della remunerazione dell’attività di “pronto soccorso”, l’appellante non aveva dato provadella sussistenza di uno specifico accreditamento , da parte della Regione Veneto, per l’anno 2004. Evidenziava che del resto, a ri scontro dell’assenza del necessario accreditamento, dai documenti prodotti si desumeva che , in occasione del sopralluogo eseguito in data 1.4.2003, era stata accertato il difetto nel servizio di “pronto soccorso” dei necessari requisiti minimi e strutturali e organizzativi, accertamento che la direzione dell’ “U.L.SS. 12 Veneziana” aveva segnalato alla Regione con susseguente conferma della sospensione dei pagamenti per il servizio di “terapia intensiva” e per il servizio di “pronto soccorso”; che le medesime carenze strutturali e organizzative risultavano poi richiamate nelle lettere inviate dalla [OSCURATO:PERSONA] della Regione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 3.7.2005 all’ “U.L.SS. 12 Veneziana” ed al “[OSCURATO:PERSONA]”. Evidenziava la corte, in ordine al secondo motivo d’appello, c on cui l’appellante si era dolutoperché il tribunale non aveva tenuto conto che in virtù della delibera della Giunta regionale veneta n.751 del l’11.3 .200 5 il “[OSCURATO:PERSONA]” era stato, fino a quella stessa data, accreditato per l’attività di pronto soccorso, che con la medesima delibera si era previsto sì un “pronto soccorso diurno” presso il “[OSCURATO:PERSONA]” nel territoriodell’ “U.L.S.S. 12 Veneziana” e tuttavia la delibera conteneva una “mera previsione dell’accreditamento della funzione di [OSCURATO:PERSONA] in futuro e soltanto quando ne fossero stati accertati i requisiti necessari, sulla base del protocollo” (così sentenza d’appello, pag. 14); che dell’accordo a tal fine necessario non era stata fornita alcuna prova e comunque la delibera poteva valere a decorrere dalla sua adozione non già, retroattivamente, per il 2004.Evidenziava la corte, in ordine all’ultimo motivo d’appello, che appieno si giustificava la declaratoria di inammissibilità della domanda di arricchimento senza giusta causa, siccome l’ “U.L.S.S. 12 Veneziana” con ambedue gli atti di citazione in opposizione non aveva esperito alcuna domanda riconvenzionale, sicché non vi era margine perché l’opposto, attore in senso sostanziale, introducesse una domanda ulteriore. 8.Avverso tale decreto ha proposto ricorso il “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. ; ne ha chiesto sulla scorta di due motiv i la cassazione con ogni susseguente statuizione. L’ “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. 12 Veneziana ” ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 9.Il ricorrente ha depositato memoria . Del pari ha depositato memoria lacontroricorrente. 10.Con il primo motivo il ricorrent e de nuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 quater , 1° co., ed 8 sexies, 2° co. e 3° co., del d.lgs. 30.12.1992, n. 502, dell’art. 6, 6° co., della legge 26.12.1994, n. 724, dell’art. 22, 6° co., della legge Regione Veneto 16.8.2002, n. 22, dell’art. 6, 1° co., della legge Regione Veneto 30.8.1993, n. 39 e dell’art. 12 delle preleggi. Deduce che laCorte di Venezia non ha tenuto conto che di già con il ricorso monitorio ha allegato e comprovato di essere munita del pre-accreditamento alla funzione di “pronto soccorso” per l’intero anno 2004 in virtù della delibera, all’uopo depositata, della Giunta regionale veneta n. 3223 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Deduce che la Corte di Venezia non ha tenuto conto che in virtù della successiva delibera, all’uopo depositata, della Giunta regionale veneta n. 751 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il “[OSCURATO:PERSONA]”, nonostante gli esiti del sopralluogo eseguito in data 1.4.2003, ha continuatoad essere accreditato allo svolgimento del servizio di “pronto soccorso”, seppur solo “diurno”. Deduce segnatamente che la corte d’appello ha indebitamente valorizzato le lettere inviate dalla [OSCURATO:PERSONA] della Regione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 3.7.2005, viepiù che siffatte missive non potevano in alcun modo inficiare le previsioni della delibera della Giunta regionale veneta n. 3223 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. ricorso, pagg. 29 -30). Deduce, per altro verso,che la Corte di Venezia non ha tenuto conto che la delibera della Giunta regionale veneta n. 96 del 23.7.2004 prevedeva espressamente, ai fini dell’efficacia delle modifiche apportate alla precedente delibera della Giunta regionale veneta n. 3223 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che il testo del deliberato fosse trasmesso alla competente commissione del consiglio regionale ai fini dell’acquisizione del parere obbligatorio e vincolante previsto dall’art. 6, 1° co., della legge della Regione Veneto n. 39/1993. Deduce che a seguito del parere della competente commissione consiliare la Giunta regionale veneta provvedeva ad assumere la delibera n. 751 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] che confermava il preaccreditamento del “[OSCURATO:PERSONA]” al servizio di pronto soccorso, stabilendo, così semplicemente “rimodulando” il servizioe non già definitivamente revocandolo, che si sarebbe trattato di pronto soccorso diurno sotto la direzione dell’ “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. 12 Veneziana”. 11.Il primo motivo di ricorso è da respingere. 12. Il m ezzo in disamina - s i premette - si qualifica essenzialmente in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. (cfr. a tal riguardo Cass. (ord.) 27.10.2017, n. 25557). Occorre tener conto, da un lato, che con il primo motivo il ricorrente sostanzialmente censura il giudizio “di fatto” alla cui stregua la corte d’appello ha disconosciuto, ai fini dell’invocata remunerazione del servizio di pronto soccorso asseritamente prestato nei mesi da gennaio ad ottobre 2004 ed ai fini dell’invocato pagamento dell’incremento finanziario netto relativo al servizio di terapia semintensiva asseritamente prestato nei medesimi mesi,da gennaio ad ottobre 2004, la sussistenza di uno specifico accreditamento per l’anno 2004. Occorre tener conto, dall’altro,che è propriamente la previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un.25.11.2008, n.28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499 ) . In tal guisai presunti vizi dal mezzo in esame veicolati sono da vagliare, oltre che in rapporto aldettato del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte. 13.In questi termini si osserva quanto segue. Per un verso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia delle sezioni unite testé menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte distrettualeha ancorato il suo dictum. In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” (che ricorre allorquandoil giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico -giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672),la corte di meritoha – lo si è premesso -compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo. Per altro verso, la corte territorialeha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa, ovvero il fatto dell’operatività del rapporto scaturito dalla convenzione oltre la data del 31.12.2002.Per altro verso ancora, il ricorrent e censura l’asserita distorta ed erronea valutazione delle risultanze di causa. E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 14. In ogni caso l’ iter motivazionale che sorregge il dictum della corte distrettuale risulta in totoineccepibile sul piano della correttezza giuridica. Del resto, questa Corte spiega che, nell’ambito del servizio sanitario nazionale, l’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall’art. 6 della legge n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l’accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l’ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell’art. 8 quinquiesdel citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per “facta concludentia”, atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta(cfr. Cass. (ord.) 1.3.2020, n. 7019; Cass. 6.8.2014, n. 17711; Cass. (ord.) 15.3.2022, n. 8383). E spiega ancora che l’obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex legen. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente,sussiste anche durante il regime diaccreditamento provvisorio o transitorio; con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare letariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio; per altroverso, l’ente pubblico assume l’obbligazionedi pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamenteerogate agli utenti del S . S . R . , vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmentestabiliti ovv ero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa (cfr. Cass. (ord.) 5.7.2018, n. 17588). 15.Il mezzo in disamina veicola in pari tempo una “ quaestio ” ermeneutica, nella parte in cui il ricorrente adduce che la delibera n. 751 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] “andava letta avendo presente che si trattava di un atto della Giunta regionale adottato successivamente al parere reso (…) dal Consiglio regionale del Veneto” (così ricorso, pag. 33)ovvero andava letta nel senso che “la Regione Veneto continuava a riconoscere al Policlinico il pre-accreditamento per il servizio di [OSCURATO:PERSONA]” (così ricorso, pag. 36). 16.Sovviene conseguentemente al riguardo l’insegnamento di questa Corte a tenor del qualel’interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo,risolvendosi nell’accertamento della volontà della P.A., ovverosia di una realtà fenomenica e obiettiva, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata –recte, al cospetto del novello n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., non inficiata da “omesso esame circa fatto decisivo” - e immune dalla violazione di quelle norme - in particolare, gli articoli 1362, 2° co., 1363 e 1366 cod. civ. - che, dettate per l’interpretazione dei contratti, sono applicabili anche agli atti amministrativi, tenendo peraltro conto della natura dei medesimi nonché dell’esigenza della certezza dei rapporti e del buon andamento della pubblica amministrazione (cfr. Cass. sez. lav. 23.7.2010, n. 17367, ove si soggiunge che l’individuazione della volontà dell’ente pubblico è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte; Cass. sez. lav. 2.4.2013, n. 7982). 17.Su tale scorta vanno senz’altro formulati i rilievi che seguono. In primo luogo,l’interpretazione patrocinata dalla Corte di Venezia va esente, in relazione alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., da qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale” destinata ad acquisir rilievoalla luce della già citata statuizione n. 8053/2014 delle sezioni unitedi questa Corte. Segnatamente,la corte d’appello - lo si è anticipato - ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iterargomentativo in sede di esegesi della delibera della Giunta regionale veneta n. 751 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Di certo, poi, la corte di merito non ha omesso la disamina del fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante, in parte qua, la res litigiosa, ovvero ha atteso, segnatamente,all’esegesi della delibera anzidetta. Si badi, per giunta, che questo Giudice del diritto ha p untualizzato che l’omesso esame di questione relativa all’interpretazione del contratto non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., in quanto l’interpretazione di una clausola negoziale non costituisce “fatto” decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi (cfr. Cass. 8.3.2017, n. 5795; Cass. (ord.) 13.8.2018, n. 20718). In secondo luogo, nel solco delle indicazioni giurisprudenziali dapprima enunciate, l’interpretazione patrocinata dalla corte distrettuale è assolutamente ineccepibile sul piano della correttezza giuridica, ovvero non diverge da alcun criterio legale di ermeneutica contrattuale. 18.Con il second o motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza impugnata per mancata pronuncia sulla domanda subordinata ex art. 2041 cod. civ.; la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36, 183, 5° co., 633 e 645, 2° co., cod. proc. civ. Deduce cheha errato la Corte di Venezia ad opinare, a conferma del primo dictum, per l’inammissibilità della domanda exart. 2041 cod. civ. Deduce –nel solco dell’insegnamento n. 26128 del 27.12.2010 delle sezioni unite di questa Corte – che nessun limite si prefigurava all’ammissibilità della domanda di arricchimento senza giusta causa spiegata con la comparsa di costituzione e risposta di prime cure, siccome l’ “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S.12 Veneziana” con l’atto di citazione in opposizione non si era limitata a negare la sussistenza dei presupposti della pretesa creditoria azionata in via monitoria, ma aveva “ben più ampiamente negato che le pretese del Policlinico, riguardando prestazioni (asseritamente) non rese o non riconoscibili, potessero trovare a qualsiasi titolo riconoscimento e tutela” (così ricorso, pag. 48). Deduce che l’ammissibilità della spiegata domanda ex art. 2041 cod. civ. si giustifica pur nel quadro dell’insegnamento n. 12310 del 15.6.2015 delle sezioni unite. 19.Il secondo m otivo di ricorso del p ar i è da respingere.20. Va premesso che la denuncia di pretese violazioni di norme processuali non si giustifica a tutela dell’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, bensì unicamente onde porre rimedio alla menomazione che al proprio diritto di difesa la parte ha subito in conseguenza della denunciata violazione; cosicché è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa ovvero –e tal ultimo rilievo riveste valenza nel caso di specie -altro pregiudizio per la decisione di merito (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26831; Cass. (ord.) 20.11.2020, n. 26419). 21.Ebbene, questa Corte spiega che l’azione di ingiustificato arricchimento di cui all’art. 2041 cod.civ., per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito; b) l ’ unicità del fatto causativo dell’impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall’impoverito sia andata a vantaggio dell’arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti,incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l’uno dall’altro, con conseguente esclusione dei casi di arricchimento cosiddetto “indiretto”, nei quali l’arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell’impoverito(cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 29672 (Rv. 662731 - 01); Cass. sez. un. 8.10.2008, n. 24772; Cass. 26.7.2002, n. 1 1051 , secondo cui l’azione diarricchimento non può essere esercitata quando il soggetto che si è arricchito è diverso da quello con il quale chi compie la prestazione ha un rapporto diretto in forza di legge o in base a contratto, in quanto in questo caso l’eventuale arricchimento costituisce solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione eseguita; Cass. 10.2.1993, n. 1686; Cass. 29.7.1983, n. 5236, secondo cui l’esperibilitàdell’azione di arricchimento senza giusta causa postula che l’arricchimento di un soggetto e la corrispondente diminuzione patrimoniale di altro soggetto siano legati tra loro da un nesso di interdipendenza necessaria e siano,quindi, riconducibili ad uno stesso ed unico fatto causativo) . Altresì, questa Corte spiega che, in ipotesi di arricchimento cosiddetto “indiretto”, l’azione ex art. 2041 cod. civ. è esperibile soltanto contro il terzo che abbia conseguito l’indebita locupletazione nei confronti dell’istante in forza di rapporto gratuito (ovvero di fatto) con il soggetto obbligato verso il depauperato, resosi insolvente nei riguardi di quest’ultimo (cfr. Cass.22.10.2021, n. 29672 (Rv.662731 - 02) . Si prescinde dall’ulteriore ipotesi di arricchimento “indiretto” che fa eccezione alla regola generale dell’unicità del fatto causativo dell’impoverimento e dell’arricchimento, riguardante il caso in cui l’arricchimento sia stato realizzato da una pubblica amministrazione in conseguenza della prestazione resa dall’impoverito in favore di altro ente pubblico). 22.Nei termini suindicati non può non porsi in risalto che le circostanze di fatto concorrenti a dar titolo pur all’esperimento in via subordinata dell’actio ex art. 2041 cod. civ., quali esplicitate nella comparsa con cui il “[OSCURATO:PERSONA]” ebbe a costituirsi in prime cure - comparsa a sua volta riprodotta in ricorso, in nota, alle pagine 11, 12 e 13 – non forniscono puntuale e specifica rappresentazione, in un quadro segnato dallo svolgimento del servizio sanitario propriamente a vantaggio dei privati cittadini, del presupposto dell’ unicità del fatto causativo dell’impoverimento e dell’arricchimento dell’impoverimento. 23.D’altro canto, questa Corte spiega, sì, che i l riconoscimento dell ’ utilità da parte dell’arricchito non costituisce requisito dell’azione di indebito arricchimento, sicché la [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti l’azione ex art. 2041 cod. civ. è esperita, non può opporre il mancato riconoscimento dell’arricchimento stesso (cfr. Cass. sez. un. 26.5.2015, n. 10798). E tuttavia il depauperato ha comunque l’onere di provare il fatto oggettivo dell’arricchimento(cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15937; Cass. sez. un. 26.5.2015, n. 10798). In pari tempo questa Corte puntualizza che le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessità dell’articolazione interna della P.A. trovano adeguata tutela nel principio di diritto comune del cosiddetto “arricchimento imposto”, potendo l’Amministrazione eccepire e provare che l’indennizzo non è dovuto laddove l’arricchito ha rifiutato l’arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevole dell’ “eventum utilitatis”(cfr. Cass. (ord.) 24.4.2019, n 11209). 24.Or dunque, in dipendenza del rigetto del primo motivo del ricorso , risulta oramai incontrovertibile il riscontro, che si ebbe ad operare nel corso del sopralluogo eseguito in data 1.4.2003,delle carenze strutturali ed organizzative del “[OSCURATO:PERSONA]” (circostanza, quest ’ultim a, che l’ “ [OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. 12 Veneziana” ha addotto ab origine, con l e inizial i opposizion i : cfr. ricorso, pagg. 8 e 9, in nota). Di conseguenza, è da ritenersi, quanto menonel segno dell’invalicabile limite dell’ “arricchimento imposto”, che l’ “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. 12 Veneziana” sia stata inconsapevole delpresunto “eventum utilitatis”. 25. Il rigetto del ricorso importa che il “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità; la liquidazione segue come da dispositivo.26.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d. P . R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d. P . R . cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., a rimborsare alla controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. 3 Serenissima” (già “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. 12 Veneziana”),le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 16.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% , i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co . quater , d. P . R . n. 115 /2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,