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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 aprile 2025

Cassazione n. 18720/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'08111/2024 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che il procedimento in parola viene trattato con il rito "de plano" [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 8 novembre 2024 con cui la Corte di appello di Napoli ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di truffa.

2. Il ricorrente lamenta, con i due motivi di impugnazione, violazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 640, comma secondo, n. 2-bis, cod. pen. nonché carenza della motivazione in ordine alla insussistenza dei presupposti richiesti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ed alla mancata esclusione della contestata aggravante.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.

Questa Corte di cassazione ha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, motivi non riscontrabili nel caso di specie.

Nel concordato in appello, infatti, le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 — 01).

Nel caso di specie il Pesola, diversamente da quanto affermato in ricorso, ha rinunciato a tutti i motivi di appello "eccettuati quelli riguardanti la misura della pena" con contestuale richiesta di concordato in appello (vedi procura speciale datata 7 novembre 2024 nonché pag. 2 del verbale dell'udienza dell'08 novembre 2024) con conseguente inammissibilità del ricorso perché dedotto per motivi non consentiti in sede di legittimità.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 2 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'08111/2024 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che il procedimento in parola viene trattato con il rito "de plano" [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 8 novembre 2024 con cui la Corte di appello di Napoli ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di truffa. 2. Il ricorrente lamenta, con i due motivi di impugnazione, violazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 640, comma secondo, n. 2-bis, cod. pen. nonché carenza della motivazione in ordine alla insussistenza dei presupposti richiesti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ed alla mancata esclusione della contestata aggravante. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Questa Corte di cassazione ha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, motivi non riscontrabili nel caso di specie. Nel concordato in appello, infatti, le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 — 01). Nel caso di specie il Pesola, diversamente da quanto affermato in ricorso, ha rinunciato a tutti i motivi di appello "eccettuati quelli riguardanti la misura della pena" con contestuale richiesta di concordato in appello (vedi procura speciale datata 7 novembre 2024 nonché pag. 2 del verbale dell'udienza dell'08 novembre 2024) con conseguente inammissibilità del ricorso perché dedotto per motivi non consentiti in sede di legittimità. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 2 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] g
Sentenza Cassazione n. 18720/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris