CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 febbraio 1969
Cassazione n. 22536/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 del TRIBUNALE di FERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Fermo in composizione monocratica quale giudice d'appello il 24.06.2025, ha riformato la sentenza di primo grado del giudice di pace e ha dichiarato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'estinzione per prescrizione del reato di minaccia commesso 1'11 settembre 2017. 2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona denunciando violazione di legge in relazione al termine di prescrizione computato dalla sentenza di appello, calcolato senza tenere conto del fatto che ai reati di competenza del giudice di pace deve essere applicato il termine di prescrizione ordinario previsto dall'art. 157, primo comma, cod. pen. se commessi dopo l'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (vale a dire sei anni come prescrizione ordinaria e sette anni e mezzo come prescrizione massima). Inoltre, andrebbe applicata anche la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, secondo quanto stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175. 3. [OSCURATO:PERSONA] della Corte di cassazione ha chiesto con requisitoria scritta l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede che sia rigettato il ricorso del Procuratore Generale di appello perché infondato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il termine di prescrizione del reato contestato all'imputato non era ancora decorso al momento dell'emissione della sentenza di appello e non risulta neppure decorso alla data della decisione dinanzi a questa Corte regolatrice. Anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 251 del 2005, i termini di prescrizione dei reati attribuiti alla competenza del giudice di pace sono quelli ordinari previsti dall'art. 157, comma primo, cod. pen., mentre non trova applicazione quello triennale di cui al quinto comma della citata disposizione (tra le tante, cfr. Sez. 1, n. 25532 del 27/03/2018, Dorojaiye, Rv. 273046 - 01; Sez. 2, n. 45543 del 16/10/2009, Cavallaro, Rv. 245874; S . 5, n. 37110 del28/05/2008, Robelli, Rv. 241630 - 01; Sez. 4, n. 13966 del 22/02/2008, Antichi, Rv. 239601; Sez. 5, n. 8268 del 11/01/2008, Bignozzi, Rv. 239469 - 01). La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel senso che i termini di prescrizione dei reati di competenza del giudice di pace, commessi dopo l'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 (o comunque sottratti alla antecedente più favorevole disciplina), siano quelli ordinari di cui all'art. 157, primo comma, cod. pen., come novellato (quattro anni per le contravvenzioni e sei anni per i delitti), non essendo ad essi applicabile il minor termine di cui al nuovo quinto comma della stessa disposizione. Si è a ragione considerato, in proposito, come le «pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria», cui si riferisce il quinto comma dell'art. 157 cod. pen., non possano identificarsi - come anche ritenuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 2 del 2008 - con le sanzioni «paradetentive» ex artt. 52 ss. d.lgs. n. 274 del 2000, non previste dal diritto vigente come sanzioni applicabili in via esclusiva per determinati reati, secondo quanto invece richiesto esplicitamente dalla lettera della norma in esame, ma che costituiscono una opzione che il giudice può compiere in alternativa alla irrogazione della pena pecuniaria. Il minor termine di cui al quinto comma dell'art. 157 citato, solo triennale, è applicabile ad ipotesi di sanzioni non rinvenibili nell'attuale sistema delle pene. Inoltre, l'art. 58 del D.Lgs. n. 274 del 2000 espressamente equipara, per ogni effetto giuridico, le sanzioni paradetentive alle pene detentive con la conseguenza che anche ai reati di competenza del giudice di pace deve applicarsi la disciplina della prescrizione prevista per i reati sanzionati con pena detentiva (cfr. anche Sez. 5, n. 8268 del 11/01/2008, Bignozzi, Rv. 239469 e Sez. 1, n. 25532 del 27/03/2018, Dorojaiye, Eh/. 273046 - 01). 2.1. Va considerato, altresì, che al fatto contestato all'imputato come commesso in data 11.09.2017, si applica la disciplina di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. legge Orlando). Come hanno chiarito le Sezioni Unite, la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175 - 01). Naturalmente, la concreta operatività della sospensione del termine di prescrizione per la durata non superiore a un anno e sei mesi, prevista dall'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, postula 2che il "dies a qua" di tale sospensione sopravvenga in un momento in cui il citato termine prescrizionale non sia ancora interamente decorso (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175 - 02). 2.2. Nel caso di specie, applicati i principi sin qui richiamati, la sospensione di 1 anno e 6 mesi prevista dalla legge n. 103 del 2017 e decorrente dal 22.9.2020 (scadenza del termine di deposito della sentenza del Giudice di pace), aggiunta al termine massimo di anni 7 e mesi 6 previsto dall'art. 157 cod. pen. per i delitti, determina che il reato (commesso 1'11.9.2017) non era prescritto, anche a prescindere da ulteriori cause sospensive, alla data della sentenza di appello (emessa il 24.06.2025) né al momento della decisione di questo Collegio di legittimità. 3. La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Fermo in diversa composizione fisica, per il nuovo giudizio. P.Q.M