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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 36054/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sulricorso 6702 / 20 2 3 propost i da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: G[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], alla [OSCURATO:PERSONA] del Passo n. 14 rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Como, con studio in – 22100 – Como, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 30 (C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:TELEFONO]; pec : [OSCURATO:EMAIL]), in forza di procura speciale alle liti rilasciata in data 17/02/2023 allegata alla busta telematica e, quindi, da considerarsi in calceal ricorso; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., e per ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore p.t., rappresentate e difese Cartelle esattoriali – Opposizione ex art. 615 c.p.c. –Prescrizione tributi e sanzioni dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]; PEC: [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui Uffici in Roma, alla Via dei Portoghesin. 12 sono domiciliate ex lege ; -controricorrente – e INPS; INAIL; Comune di Madesimo; -intimati – -avverso la sentenza n. 2865/ 20 2 2 emessa d a l la C orte d’appello di Milano in data 13/09/2022e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di Como proponevano, dinanzi alla Corte d’appello di Milano e limitando le doglianze, rispettivamente, a cinque e a due cartelle di pagamento, separati appelli avverso la sentenza n. 945/20 del Tribunale di Como che, in accoglimento dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’esecuzione intrapresa nei suoi confronti dalla suddetta Agenzia sulla base di dieci cartelle esattoriali, aveva annullato le stesse per essere prescritti i relativi crediti azionati, sostenendo che i crediti tributari portati dalle cartelle fossero soggetti all’ordinario termine decennale, anziché a quello quinquennale.

Nel corso del giudizio l’impugnazione veniva limitata ulteriormente, quanto all’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, alle cartelle n. 0332002009116063001, n. 03320080001970725501 e n. 03320100003326968501 per essere state le altre due stralciate a seguito della procedura di “rottamazione” di cui all’art. 47, comma 4, d.l. n.41/2021.

2. La Corte d’appello accoglieva i gravami, affermando che i crediti portati dalle cartelle in questione erano in parte soggetti a prescrizione decennale (quanto ai tributi originariamente dovuti) ed in parte a prescrizione quinquennale (quanto agli interessi ed alle sanzioni applicate a fronte dell’inadempimento) e che nessuna prescrizione (decennale) era maturata con riguardo ai crediti tributari in sé, così come nemmeno i crediti accessori per sanzioni ed interessi (soggetti a prescrizione quinquennale) risultavano prescritti, posto che il pagamento di tutte le somme portate dalle cartelle (notificate rispettivamente in data 20.6.2002, 4.3.2010 e 17.7.2010, a fronte di un’azione esecutiva intrapresa con pignoramento presso terzi notificato il 5.9.2016) era stato sollecitato dall’Agenzia con tre distinte intimazioni notificate in data 16.1.2013.

4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi.

L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione hanno resistito con controricorso.

L’INPS, l’INAIL ed il Comune di Madesimo non hannosvolto difese.

In prossimità dell’adunanza camerale la contribuente ha depositato memoria illustrativa.

Considerato che

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente e per mancanza di elementi essenziali alla motivazione come prevista dal codice di rito ordinario, in violazione dell'art.132 cod. proc. civ. e dell’art. 118disp. att. cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere affetta da error in procedendo, in quanto non renderebbe, a suo dire, percepibile il fondamento della decisione.

Il motivo è infondato.

E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione.

E’ stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che ilvizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111, sesto comma, Cost.), e cioè dell'art. 132, sesto comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata(cfr. Cass. nn. 2876/2017 e 1461/2018).

Orbene, nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata si pone senz’altro al di sopra del ‘minimo costituzionale’, avendo la corte d’appello fondato, con argomentazioni corrette sul piano giuridico e coerenti dal punto di vista logico-formale, la propria decisione su due inequivoche argomentazioni: a) che i crediti portati dalle cartelle in questione erano in parte soggetti a prescrizione decennale (quanto ai tributi originariamente dovuti) ed in parte a prescrizione quinquennale (quanto agli interessi ed alle sanzioni applicate a fronte dell’inadempimento); b) che nessuna prescrizione (decennale) era maturata con riguardo ai crediti tributari in sé, così come nemmeno i crediti accessori per sanzioni ed interessi (soggetti a prescrizione quinquennale) risultavano prescritti, posto che il pagamento di tutte le somme portate dalle cartelle (notificate rispettivamente in data 20.6.2002, 4.3.2010 e 17.7.2010, a fronte di un’azione esecutiva intrapresa con pignoramento presso terzi notificato il 5.9.2016) era stato sollecitato dall’Agenzia con tre distinte intimazioni notificate in data 16.1.2013.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la Violazione di legge e difetto di motivazione falsa applicazione degli artt. 43 c.c., 138 e 139 c.p.c. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver la corte d’appello erroneamente, a suo dire, ritenuto ritualmente perfezionata, in assenza di prova, la notifica dell’avviso di accertamento prodromico ai successivi atti.

Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

In primo luogo, la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, non ha trascritto, almeno con riferimento ai passaggi maggiormente significativi, il ricorso introduttivo del giudizio, al fine di attestare di aver sollevato specificamente la questione dell’asserita mancata notifica degli avvisi di accertamento prodromici alle cartelle esattoriali poi impugnate.

In ogni caso, anche qualora la contribuente avesse assolto al predetto onere, si sarebbe in presenza non già di una violazione di legge, ma di una omissione di pronuncia, come tale da denunciare in base al combinato disposto degli artt. 112 e 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.

Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi.

Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare, come nel caso di specie, sulla violazione di legge (Cass., Sez. 6 U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013; conf.

Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013 e Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018).

Senza tralasciare che, sul punto, le resistenti hanno controdedotto documentando, in osservanza del principio di specificità, che gli avvisi di accertamento contestati erano stati oggetto di giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato favorevole all’Erario

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 99, 112, cod. proc. civ., nonché la violazione dell'art. 8, legge 890/1982 e la violazione/falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che la prescrizione quinquennale dei crediti accessori per sanzioni ed interessi fosse stata interrotta attraverso il sollecito di pagamento di tutte le somme portate dalle cartelle operato dall’Agenzia con tre distinte intimazioni notificate in data 16.1.2013, nonostante quella intimazione fosse stata notificata non a lei, ma ad un generico familiare convivente, senza che fosse accompagnata dall’invio della prescritta raccomandata informativa.

3.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

In primo luogo, non essendovene cenno nella sentenza impugnata, la ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale avesse tempestivamente sollevato la relativa questione.

In secondo luogo, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982 (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17598 del 28/07/2010; conf.

Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019).

4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole dell’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 346 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per aver erroneamente, a suo dire, la Corte d’appello di Milano ritenuto che non si fosse tempestivamente costituita in appello (nei venti giorni precedenti la prima udienza);

5. Con il quinto motivo la ricorrente denunzia l’ omesso esame delle domande, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, error in procedendo ex art. 112 c.p.c. , in relazione agli artt. 346 e 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non aver la corte d’appello preso in considerazione gli ulteriori motivi di opposizione da lei svolti in primo grado, relativi alla natura dei debiti (a lei pervenuti in eredità, accettata con beneficio di inventario –unitamente a altri quattro eredi).

6. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati per quanto di ragione.

Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito, nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentaleex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 7940 del 21/03/2019).

Nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 cod. p roc . c iv ., all'appellato e non all'appellante, principale o incidentale che sia, in quanto l'onere dell'espressa riproposizione riguarda, nonostante l'impiego della generica espressione "non accolte", non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perché ritenute assorbite), non essendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte, la terza via -riproposizione/rinuncia - rappresentata dagli artt. 56 del detto d.lgs. e 346 cod. p roc . c iv ., rispetto all'unica alternativa possibile dell'impugnazione - principale o incidentale - o dell'acquiescenza, totale o parziale, con relativa formazione di giudicato interno.

Orbene, nel caso di specie, almeno con riferimento al giudizio d’appello contraddistinto dal n.

RG 202/2021, introdotto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (e poi riunito a quello riportante il n. 219/2012 instaurato dall’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] di Como), è incontestato che la prima udienza si sia tenuta il giorno 8 giugno 2021, con la conseguenza che la costituzione della contribuente, avvenuta con atto depositato il 19 maggio 2021, è tempestiva.

Da ciò deriva che la CTR avrebbe dovuto esaminare le questioni rimaste assorbite nel giudizio di primo grado e riproposte in sede d’appello dalla contribuente.

6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto limitatamente al quarto ed al quinto motivo, con conseguente cassazione in parte qua della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Milano.

P.Q.M. rigetta i primi tre motivi del ricorso, accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il quarto ed il quinto; cassa la sentenza impugnata con riferime

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso 6702 / 20 2 3 propost i da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: G[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], alla [OSCURATO:PERSONA] del Passo n. 14 rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Como, con studio in – 22100 – Como, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 30 (C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:TELEFONO]; pec : [OSCURATO:EMAIL]), in forza di procura speciale alle liti rilasciata in data 17/02/2023 allegata alla busta telematica e, quindi, da considerarsi in calceal ricorso; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., e per ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore p.t., rappresentate e difese Cartelle esattoriali – Opposizione ex art. 615 c.p.c. –Prescrizione tributi e sanzioni dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]; PEC: [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui Uffici in Roma, alla Via dei Portoghesin. 12 sono domiciliate ex lege ; -controricorrente – e INPS; INAIL; Comune di Madesimo; -intimati – -avverso la sentenza n. 2865/ 20 2 2 emessa d a l la C orte d’appello di Milano in data 13/09/2022e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di Como proponevano, dinanzi alla Corte d’appello di Milano e limitando le doglianze, rispettivamente, a cinque e a due cartelle di pagamento, separati appelli avverso la sentenza n. 945/20 del Tribunale di Como che, in accoglimento dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’esecuzione intrapresa nei suoi confronti dalla suddetta Agenzia sulla base di dieci cartelle esattoriali, aveva annullato le stesse per essere prescritti i relativi crediti azionati, sostenendo che i crediti tributari portati dalle cartelle fossero soggetti all’ordinario termine decennale, anziché a quello quinquennale. Nel corso del giudizio l’impugnazione veniva limitata ulteriormente, quanto all’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, alle cartelle n. 0332002009116063001, n. 03320080001970725501 e n. 03320100003326968501 per essere state le altre due stralciate a seguito della procedura di “rottamazione” di cui all’art. 47, comma 4, d.l. n.41/2021. 2. La Corte d’appello accoglieva i gravami, affermando che i crediti portati dalle cartelle in questione erano in parte soggetti a prescrizione decennale (quanto ai tributi originariamente dovuti) ed in parte a prescrizione quinquennale (quanto agli interessi ed alle sanzioni applicate a fronte dell’inadempimento) e che nessuna prescrizione (decennale) era maturata con riguardo ai crediti tributari in sé, così come nemmeno i crediti accessori per sanzioni ed interessi (soggetti a prescrizione quinquennale) risultavano prescritti, posto che il pagamento di tutte le somme portate dalle cartelle (notificate rispettivamente in data 20.6.2002, 4.3.2010 e 17.7.2010, a fronte di un’azione esecutiva intrapresa con pignoramento presso terzi notificato il 5.9.2016) era stato sollecitato dall’Agenzia con tre distinte intimazioni notificate in data 16.1.2013. 4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione hanno resistito con controricorso. L’INPS, l’INAIL ed il Comune di Madesimo non hannosvolto difese. In prossimità dell’adunanza camerale la contribuente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente e per mancanza di elementi essenziali alla motivazione come prevista dal codice di rito ordinario, in violazione dell'art.132 cod. proc. civ. e dell’art. 118disp. att. cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere affetta da error in procedendo, in quanto non renderebbe, a suo dire, percepibile il fondamento della decisione. Il motivo è infondato. E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione. E’ stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che ilvizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111, sesto comma, Cost.), e cioè dell'art. 132, sesto comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata(cfr. Cass. nn. 2876/2017 e 1461/2018). Orbene, nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata si pone senz’altro al di sopra del ‘minimo costituzionale’, avendo la corte d’appello fondato, con argomentazioni corrette sul piano giuridico e coerenti dal punto di vista logico-formale, la propria decisione su due inequivoche argomentazioni: a) che i crediti portati dalle cartelle in questione erano in parte soggetti a prescrizione decennale (quanto ai tributi originariamente dovuti) ed in parte a prescrizione quinquennale (quanto agli interessi ed alle sanzioni applicate a fronte dell’inadempimento); b) che nessuna prescrizione (decennale) era maturata con riguardo ai crediti tributari in sé, così come nemmeno i crediti accessori per sanzioni ed interessi (soggetti a prescrizione quinquennale) risultavano prescritti, posto che il pagamento di tutte le somme portate dalle cartelle (notificate rispettivamente in data 20.6.2002, 4.3.2010 e 17.7.2010, a fronte di un’azione esecutiva intrapresa con pignoramento presso terzi notificato il 5.9.2016) era stato sollecitato dall’Agenzia con tre distinte intimazioni notificate in data 16.1.2013. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la Violazione di legge e difetto di motivazione falsa applicazione degli artt. 43 c.c., 138 e 139 c.p.c. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver la corte d’appello erroneamente, a suo dire, ritenuto ritualmente perfezionata, in assenza di prova, la notifica dell’avviso di accertamento prodromico ai successivi atti. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. In primo luogo, la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, non ha trascritto, almeno con riferimento ai passaggi maggiormente significativi, il ricorso introduttivo del giudizio, al fine di attestare di aver sollevato specificamente la questione dell’asserita mancata notifica degli avvisi di accertamento prodromici alle cartelle esattoriali poi impugnate. In ogni caso, anche qualora la contribuente avesse assolto al predetto onere, si sarebbe in presenza non già di una violazione di legge, ma di una omissione di pronuncia, come tale da denunciare in base al combinato disposto degli artt. 112 e 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare, come nel caso di specie, sulla violazione di legge (Cass., Sez. 6 U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013; conf. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013 e Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018). Senza tralasciare che, sul punto, le resistenti hanno controdedotto documentando, in osservanza del principio di specificità, che gli avvisi di accertamento contestati erano stati oggetto di giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato favorevole all’Erario 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 99, 112, cod. proc. civ., nonché la violazione dell'art. 8, legge 890/1982 e la violazione/falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che la prescrizione quinquennale dei crediti accessori per sanzioni ed interessi fosse stata interrotta attraverso il sollecito di pagamento di tutte le somme portate dalle cartelle operato dall’Agenzia con tre distinte intimazioni notificate in data 16.1.2013, nonostante quella intimazione fosse stata notificata non a lei, ma ad un generico familiare convivente, senza che fosse accompagnata dall’invio della prescritta raccomandata informativa. 3.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. In primo luogo, non essendovene cenno nella sentenza impugnata, la ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale avesse tempestivamente sollevato la relativa questione. In secondo luogo, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982 (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17598 del 28/07/2010; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019). 4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole dell’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 346 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per aver erroneamente, a suo dire, la Corte d’appello di Milano ritenuto che non si fosse tempestivamente costituita in appello (nei venti giorni precedenti la prima udienza); 5. Con il quinto motivo la ricorrente denunzia l’ omesso esame delle domande, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, error in procedendo ex art. 112 c.p.c. , in relazione agli artt. 346 e 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non aver la corte d’appello preso in considerazione gli ulteriori motivi di opposizione da lei svolti in primo grado, relativi alla natura dei debiti (a lei pervenuti in eredità, accettata con beneficio di inventario –unitamente a altri quattro eredi). 6. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati per quanto di ragione. Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito, nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentaleex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado (Cass., Sez. U, Sentenza n. 7940 del 21/03/2019). Nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 cod. p roc . c iv ., all'appellato e non all'appellante, principale o incidentale che sia, in quanto l'onere dell'espressa riproposizione riguarda, nonostante l'impiego della generica espressione "non accolte", non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perché ritenute assorbite), non essendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte, la terza via -riproposizione/rinuncia - rappresentata dagli artt. 56 del detto d.lgs. e 346 cod. p roc . c iv ., rispetto all'unica alternativa possibile dell'impugnazione - principale o incidentale - o dell'acquiescenza, totale o parziale, con relativa formazione di giudicato interno. Orbene, nel caso di specie, almeno con riferimento al giudizio d’appello contraddistinto dal n. RG 202/2021, introdotto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (e poi riunito a quello riportante il n. 219/2012 instaurato dall’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] di Como), è incontestato che la prima udienza si sia tenuta il giorno 8 giugno 2021, con la conseguenza che la costituzione della contribuente, avvenuta con atto depositato il 19 maggio 2021, è tempestiva. Da ciò deriva che la CTR avrebbe dovuto esaminare le questioni rimaste assorbite nel giudizio di primo grado e riproposte in sede d’appello dalla contribuente. 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto limitatamente al quarto ed al quinto motivo, con conseguente cassazione in parte qua della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Milano. P.Q.M. rigetta i primi tre motivi del ricorso, accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il quarto ed il quinto; cassa la sentenza impugnata con riferime
Sentenza Cassazione n. 36054/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris