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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33263/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. n7g Ritenuto in fatto

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bari ha parzialmente riformato, in punto di determinazione della perla, la sentenza resa in primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 624-bis e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., per aver compiuto atti diretti in modo non equivoco a impossessarsi di pneumatici del valore di circa euro 1000,00, introducendosi, previa effrazione della serranda, nel box pertinente all'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], non riuscendo nell'intento per l'intervento delle Forze dell'ordine.

2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei propri difensori, [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi.

3.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 28, 29, 32 cod. pen., avendo la Corte territoriale confermato l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione legale dai pubblici uffici senza tener conto di quella principale, che è stata rideterminata, dalla stessa Corte d'appello, in anni tre e mesi quattro di reclusione.

Poiché l'applicazione della pena accessoria in parola consegue soltanto alla pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore alla durata di anni cinque, il ricorrente deduce l'illegalità della pena accessoria.

3.2. Con il secondo motivo, si eccepisce erronea applicazione della legge penale, per avere la Corte d'appello applicato al caso di specie l'art. 624-bis cod. pen., pur non essendo emerso né accertato che il luogo in cui è stata commessa l'ascritta azione furtiva (garage/box) fosse pertinenza dell'abitazione della p.o.

In tale ultimo caso, osserva la difesa, i rumori della serranda divelta dagli imputati avrebbero dovuto svegliare il Famiglietti, ciò che non è avvenuto.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi.,

4.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 624-bis cod. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto consumato il delitto, pur in assenza di una condotta d'impossessamento in termini di conseguimento di autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva.

Al momento dell'intervento degli Agenti di pubblica sicurezza, il ricorrente si trovava all'interno del perimetro del box e la refurtiva (4 pneumatici) era adagiata a terra, a ridosso della parte interna del muro di recinzione.4.2 Con il secondo motivo, si duole di vizio motivazione in relazione alla determinazione della pena e, più in particolare, alla mancata applicazione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. rispetto alla contestata aggravante.

Tale carenza motivazionale avrebbe portato a una determinazione di pena sensibilmente sproporzionata rispetto al modesto disvalore penale dei fatti ascritti.

Il corretto comportamento processuale del ricorrente non sarebbe stato minimamente valutato dalla Corte territoriale.

5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché conclusioni scritte nell'interesse dei due Verkrigieri, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'Abate, da esaminare preliminarmente per ragioni di ordine logico, è infondato, dal momento che la Corte territoriale ha dato conto della collocazione del box al piano terra dello stabile nel quale si trova l'abitazione della persona offesa e la sua ul:ilizzazione come ricovero dell'autovettura e dei suoi accessori.

In difetto di una critica specifica dei fatti indicati, la soluzione della Corte d'appello è coerente con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la pertinenza, in coerenza con la nozione delineata dall'art. 817 cod. civ., presuppone la durevole destinazione a servizio di altre cose (v., ad es., sia pure ad altri fini, Sez. 3, n. 2768 del 21/12/2005, dep. 2006, Nardini, Rv. 233303 - 0)

2. Fondato è, invece, il primo motivo, dal momento che la rideterminazione della pena principale inflitta all'Abate dalla Corte territoriale (in anni tre, mesi quattro di reclusione, euro 600 di multa) avrebbe dovuto comportare la rimodulazione delle pene accessorie inflitte in primo grado, in quanto l'interdizione legale presuppone, ai sensi dell'art. 32, terzo comma, cod. pen., una condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni e l'interdizione dai pubblici uffici, ai sensi dell'art. 29, primo comma, cod. pen., andava contenuta nella durata di cinque anni.

In tali sensi si provvede, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen. 3.

Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] è infondato, dal momento che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo n/3 dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la res furtiva rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto (Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544 - 01).

4. Il secondo motivo è inammissibile, dal momento che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (nella specie, l'assenza di segnali di resipiscenza), tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alle pene accessorie ed elimina la pena dell'interdizione legale, nonché ridetermina in anni cinque l'interdizione dai pubblici uffici; rigetta nel resto il ricorso dell'Abate.

Rigetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. n7g Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bari ha parzialmente riformato, in punto di determinazione della perla, la sentenza resa in primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 624-bis e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., per aver compiuto atti diretti in modo non equivoco a impossessarsi di pneumatici del valore di circa euro 1000,00, introducendosi, previa effrazione della serranda, nel box pertinente all'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], non riuscendo nell'intento per l'intervento delle Forze dell'ordine. 2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei propri difensori, [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi. 3.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 28, 29, 32 cod. pen., avendo la Corte territoriale confermato l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione legale dai pubblici uffici senza tener conto di quella principale, che è stata rideterminata, dalla stessa Corte d'appello, in anni tre e mesi quattro di reclusione. Poiché l'applicazione della pena accessoria in parola consegue soltanto alla pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore alla durata di anni cinque, il ricorrente deduce l'illegalità della pena accessoria. 3.2. Con il secondo motivo, si eccepisce erronea applicazione della legge penale, per avere la Corte d'appello applicato al caso di specie l'art. 624-bis cod. pen., pur non essendo emerso né accertato che il luogo in cui è stata commessa l'ascritta azione furtiva (garage/box) fosse pertinenza dell'abitazione della p.o. In tale ultimo caso, osserva la difesa, i rumori della serranda divelta dagli imputati avrebbero dovuto svegliare il Famiglietti, ciò che non è avvenuto. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi., 4.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 624-bis cod. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto consumato il delitto, pur in assenza di una condotta d'impossessamento in termini di conseguimento di autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. Al momento dell'intervento degli Agenti di pubblica sicurezza, il ricorrente si trovava all'interno del perimetro del box e la refurtiva (4 pneumatici) era adagiata a terra, a ridosso della parte interna del muro di recinzione.4.2 Con il secondo motivo, si duole di vizio motivazione in relazione alla determinazione della pena e, più in particolare, alla mancata applicazione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. rispetto alla contestata aggravante. Tale carenza motivazionale avrebbe portato a una determinazione di pena sensibilmente sproporzionata rispetto al modesto disvalore penale dei fatti ascritti. Il corretto comportamento processuale del ricorrente non sarebbe stato minimamente valutato dalla Corte territoriale. 5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché conclusioni scritte nell'interesse dei due Verkrigieri, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'Abate, da esaminare preliminarmente per ragioni di ordine logico, è infondato, dal momento che la Corte territoriale ha dato conto della collocazione del box al piano terra dello stabile nel quale si trova l'abitazione della persona offesa e la sua ul:ilizzazione come ricovero dell'autovettura e dei suoi accessori. In difetto di una critica specifica dei fatti indicati, la soluzione della Corte d'appello è coerente con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la pertinenza, in coerenza con la nozione delineata dall'art. 817 cod. civ., presuppone la durevole destinazione a servizio di altre cose (v., ad es., sia pure ad altri fini, Sez. 3, n. 2768 del 21/12/2005, dep. 2006, Nardini, Rv. 233303 - 0) 2. Fondato è, invece, il primo motivo, dal momento che la rideterminazione della pena principale inflitta all'Abate dalla Corte territoriale (in anni tre, mesi quattro di reclusione, euro 600 di multa) avrebbe dovuto comportare la rimodulazione delle pene accessorie inflitte in primo grado, in quanto l'interdizione legale presuppone, ai sensi dell'art. 32, terzo comma, cod. pen., una condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni e l'interdizione dai pubblici uffici, ai sensi dell'art. 29, primo comma, cod. pen., andava contenuta nella durata di cinque anni. In tali sensi si provvede, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. 3. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] è infondato, dal momento che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo n/3 dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la res furtiva rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto (Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544 - 01). 4. Il secondo motivo è inammissibile, dal momento che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (nella specie, l'assenza di segnali di resipiscenza), tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alle pene accessorie ed elimina la pena dell'interdizione legale, nonché ridetermina in anni cinque l'interdizione dai pubblici uffici; rigetta nel resto il ricorso dell'Abate. Rigetta
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