CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 02158/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen., per avere cagionato, per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la morte di [OSCURATO:PERSONA]Antonio. In particolare, si addebita all'imputato di avere, con l'autovettura Fiat 500 da lui condotta, cagionato colposamente la morte del D'Antonio, per avere affrontato una curva volgente a destra a velocità eccessiva, perdendo così il controllo del mezzo, invadendo la corsia opposta ed andando a collidere frontalmente contro la Smart condotta dalla vittima (fatto del 9.7.2010). 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando, in sintesi, vizio di motivazione, con particolare riguardo all'erronea valutazione della consulenza tecnica espletata (dal c.t. del PM [OSCURATO:PERSONA]) e delle deposizioni dei testi Bazzacalupi e dell'appuntato dei carabinieri Masci. Lamenta che la consulenza tecnica che ha ricostruito la dinamica dell'incidente sarebbe inattendibile, per le seguenti ragioni: omessa analisi delle testimonianze Bazzacalupi e Masci; evoluzioni della Fiat 500 dell'imputato, che secondo il consulente prima torna nella propria corsia dopo essere avanzata per 26 metri e poi torna nella propria corsia dopo essere balzata indietro a seguito dell'urto; la planimetria utilizzata, redatta dai carabinieri sul luogo dell'incidente, definita uno schizzo fuori scala; l'inversione di due misure, fondamentali per i calcoli effettuati sul punto d'impatto. Denuncia il travisamento della relativa prova. Ritiene erronea anche la valutazione delle deposizioni rese dai testi Bazzacalupi e Masci, da una parte valutate ininfluenti ai fini della ricostruzione dei fatti, dall'altra poste a fondamento della consulenza tecnica, approccio ondivago che determina ulteriori elementi di illogicità e contraddittorietà della motivazione di merito. Non è stato considerato il grave retroscena per il quale Bazzacalupi si ritrova, in udienza, autore di dichiarazioni mai rese. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.4. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte, con allegata istanza di liquidazione dei compensi per patrocinio a spese dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. I motivi dedotti sviluppano censure di merito, pretendendo di contestare l'attendibilità della consulenza tecnica e la errata valutazione dei testi in ordine alla ricostruzione del sinistro, senza, peraltro, avanzare serie ipotesi alternative di ricostruzione del fatto; censure, fra l'altro, reiterative di analoghe doglianze proposte in appello, sulle quali la Corte territoriale ha risposto in maniera congrua e adeguata. 3. Va rammentato che nel caso che occupa ci si trova di fronte ad una c.d. "doppia conforme" di condanna, avendo entrambi i giudici di merito affermato la responsabilità dell'imputato in ordine al reato oggetto di contestazione. Ne deriva che le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Ciò tanto più ove, come in casi qual è quello che ci occupa, i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a 'quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, di guisa che le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 25759501; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 - dep. 2012, Valerio, Rv. 25261501; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa e altro, Rv. 23618101). 3.1. Si devono, inoltre, qui ribadire i limiti del sindacato di legittimità, che non può investire profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle ai-gomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801). 3.2. Va aggiunto, infine, che le censure articolate dal ricorrente si dilungano su tematiche attinenti alla vicenda in esame per come ricostruita dai giudici, a loro giudizio frutto di una asserita erronea interpretazione delle prove, secondo considerazioni che appaiono riconducibili non tanto ad una consentita censura di travisamento della prova, quanto ad un presunto travisamento dei fatti, vizio pacificamente non sindacabile in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 27321701; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 26548201; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012 Minervini, Rv. 25309901). 4. I giudici di merito hanno congruamente ritenuto attendibile la consulenza e deposizione dell'ing. [OSCURATO:PERSONA], in quanto priva di contraddizioni e adeguatamente motivata, le cui conclusioni sono state reputate aderenti alle altre risultanze processuali, ed in particolare ai rilievi effettuati dai carabinieri, allo stato dei veicoli e alle testimonianze acquisite. 4.1. È stato posto in rilievo che la circostanza che la Fiat 500 dell'imputato fosse, dopo l'incidente, stata rinvenuta sulla propria corsia di marcia non andava ad incidere sulla correttezza della ricostruzione dell'incidente nei termini indicati dal consulente tecnico del Pm e sussunti nel capo di imputazione. È stato ragionevolmente ritenuto che ciò non fosse indicativo del fatto che éra stata l'auto della vittima ad aver invaso la carreggiata opposta, ma semmai del fatto, riscontrato dal consulente tecnico, che la Fiat 500, dopo aver invaso la corsia opposta, era rimasta sulla strada posizionandosi, dopo l'impatto, nella propria corsia. È stata anche ritenuta irrilevante la circostanza che l'invasione della corsia da parte della Fiat sia stata parziale e non totale, non rilevando ciò ai fini dell'attribuzione della responsabilità e del grado della colpa, visto che l'impatto è stato determinato dall'elevata velocità tenuta dall'imputato (stimata in 140 Km/h), che ha causato la perdita di controllo nella curva e l'invasione della corsia dove viaggiava l'auto della vittima. 4.2. Con particolare riguardo alle doglianze con cui si contesta l'attendibilità della consulenza tecnica che ha ricostruito la dinamica dell'incidente, si osserva che le stesse investono profili di merito che non possono essere riesaminati in questa sede. Peraltro, tali censure neanche rispettano il principio di autosufficienza del ricorso, omettendo di allegare la relazione del consulente ovvero gli altri elementi (fra cui la planimetria "fuori scala" dei carabinieri) che, secondo la prospettazione difensiva, dimostrerebbero l'erroneità dell'assunto secondo cui sarebbe stato l'imputato ad invadere la corsia opposta, determinando l'incidente mortale per cui è causa. 4.3. In definitiva, la ricostruzione in fatto dei giudici di merito è priva di vizi logici evidenti, come tale è insindacabile dalla Cassazione, che non può attingere ad elementi esterni alla motivazione stessa, in assenza di un chiaro travisamento della prova, nella specie in nessun modo allegato né dimostrato dal ricorrente. 5. Quanto all'istanza di liquidazione dei compensi presentata dal difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, si osserva che competente a decidere sulla stessa, in relazione ai compensi relativi all'attività difensiva svolta nel giudizio di legittimità, è il giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato, posto che la Corte di cassazione può accedere agli atti esclusivamente ai fini della rilevazione di eventuali vizi processuali verificatisi nel corso del giudizio e, pertanto, non ha la piena disponibilità materiale e giuridica degli stessi, che devono essere restituiti, con pienezza di accesso, al giudice di merito una volta definito il giudizio di legittimità (Sez. 3, n. 41525 del 15/12/2016 - dep. 2017, Rv. 271339 - 01). 6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec