CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23329/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1852/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – ADER ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentate e difese ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso la quale sono domiciliate in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in qualità di ex legali rappresentanti di [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale allegata al Oggetto: tributi – fallimento –legittimazione straordinaria – cartelle – avviso di accertamento – annullamento -effetti N.1852/23 R.G. Est. F. D’Aquino controricorso, con pec [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] (C.F . [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) con pec [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con pec [OSCURATO:EMAIL] , elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma , [OSCURATO:PERSONA], 38 – controricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. – intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, n. 809/02/2022, depositata in data 7 novembre 2022 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 28 giugno 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., già dichiarata fallita, ha impugnato –facendo valere la legittimazione straordinaria del fallito a impugnare gli atti impositivi tributari - una cartella di pagamento, relativa a tributi dei periodidi imposta 2004 e 2005. 2. La CTP di Cagliari ha dichiarato inammissibile il ricorsoper difetto di legittimazione attiva degli amministratori della società dichiarata fallita. 3. La CTR della Sardegna , con la sentenza qui impugnata , ha accolto l’appellodella società contribuente. Preliminarmente, il giudice di appello ha ritenuto che gli amministratori della società fallita hanno la legittimazione straordinaria a impugnare gli atti impositivi in caso di inerzia della curatela fallimentare, inerzia accertata nel caso di specie. Nel merito, il giudice di appello ha fatto discendere l’annullamento della N.1852/23 R.G. Est. F. D’Aquino cartella dall’annullamento dell’avviso di accertamento con sentenza di primo grado («annullati dalla CTP con sentenza n.255/02/09»). 4. Propongono ricorso per cassazione l’Ufficio e l’Agente della riscossione, affidato a quattro motivi , ulteriormente illustrato da memoria; resistono con controricorso gli amministratori della società fallita, illustrato anch’esso da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli art. 53,comma 1, [d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546] e 342 cod. proc. civ. nella parte in cui la sentenza impugnata non ha rilevato l’inammissibilità dell’atto di appello, per non essere l’appello affidato a motivi specifici . Parte ricorrente osserva che l’atto di appello dei contribuenti non aveva specificamente censurato le statuizioni del giudice di primo grado. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 43 l. fall. per avere la sentenza impugnata ritenuto che gli amministratori della società fallita hanno la legittimazione straordinaria a impugnare la cartella, nonché nella parte in cui ha ritenuto sussistente l’inerzia degli organi della procedura concorsuale liquidatoria, anziché verificare che –nella specie – vi fosse stata una precisa scelta degli organi della procedura. 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli art. 36 n. 4, d. lgs. n. 546/1992 e 132, [secondo comma] n. 4 cod. proc. civ., per avere ritenuto che l’ex Presidente del Consiglio d’Amministrazione e l’ex [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita, erano legittimati ad impugnare la cartella. N.1852/23 R.G. Est. F. D’Aquino 4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 del [cod. civ.], nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che l’avvenuto annullamento con la sentenza n.252/02/2009 dell’allora [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari degli avvisi d’accertamento dacui erano scaturiti i ruoli posti a fondamento della cartella esattoriale impugnata avessedeterminato automaticamente la caducazione diquest’ultima. Osserva parte ricorrente che il giudice di appello non ha verificato l’avvenuto passaggio in giudicato della menzionata sentenza, laddove il giudicato esterno non si sarebbe verificato nel caso di specie. 5. Il primo motivo è infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel processo tributario l’appello ha carattere devolutivo pieno, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass., Sez. VI, 23 novembre 2018, n. 30525). Né l’enunciazione dei motivi di appello deve consistere in una formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, potendo i motivi essere ricavati, anche per implicito, dall’atto di impugnazione nel suo complesso (Cass., Sez. V, 21 novembre 2019, n. 30341), purché si colga il contenuto delle censure proposte avverso la sentenza impugnata. Nella specie, risulta dall’atto di appello dei contribuenti, trascritto dal ricorrente(punto 13.1.1, pag. 14 ricorso), che gli stessi avevano censurato la statuizione di inammissibilità del ricorso sul presupposto del difetto della legittimazione straordinaria, il che rende specifica la censura in appello. 6. Il secondo e il terzo motivo, i quali possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati, alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte. Si rileva – in particolare – che con il terzo motivo si censura, come nel secondo, il difetto di legittimazione N.1852/23 R.G. Est. F. D’Aquino straordinaria dei membri dell’organo gestorio della società dichiarata fallita quale conseguenza dell’omessa verifica, come nel superiore motivo, della sussistenza di una consapevole scelta degli organi della procedura di non impugnare la cartella di pagamento. Va, pertanto, rammentato che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U., 28 aprile 2023, n. 11287), qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 l. fall., a condizione che il curatore si sia astenuto dall'impugnazione, assumendo un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato, ciò in quanto «il rapporto giuridico d’imposta (…) permane in capo al debitore anche in costanza della procedura fallimentare e pur dopo la sua chiusura» (Cass., Sez. U., n. 11287/2023, cit.). Conseguentemente, in caso di acquiescenza del curatore a impugnare l’atto impositivo, persiste l’interesse e la legittimazione straordinaria del debitore ad impugnare gli atti che costituiscano manifestazione della pretesa tributaria, essendo diversi l’interesse del curatore e quello del debitore a impugnare l’atto impositivoe ciò indipendentemente da una scelta consapevole o meno della curatela. 7. Non rileva quanto dedotto dal ricorrente con memoria, ove allega che il Fallimento della società contribuente si è chiuso con concordato fallimentare, posto che il giudizio prosegue tra le parti originarie, ossia nei confronti della originaria società dichiarata fallita. 8. Il quarto motivo è infondatoe ciò in disparte l’inammissibilità del motivo, che non coglie compiutamente la ratio decidendidella sentenza impugnata, la quale non ha fatto cenno alcuno alla sussistenza del giudicato in relazione all’annullamento dell’atto presupposto(«del pari N.1852/23 R.G. Est. F. D’Aquino incontestato che gli avvisi di accertamento oggetto della cartella di pagamento impugnata sono stati annullati dalla CTP con sentenza n.255/02/09»). Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la legittimità della cartella di pagamento, come anche l’iscrizione nei ruoli straordinari, discende pur sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, nonché titolo fondante. Sicché, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, ancorché non passata in giudicato, che annulliin tutto o in parte tale atto presupposto , l’ente impositore - così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento - ha l’obbligo di agire in conform ità della relativa statuizione giudiziale, sia ove l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, ove l’iscrizione fosse stata già med i o tempore effettuata, nel qual caso adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell’eccedenza versata (Cass., Sez. U., 13 gennaio 2017, n. 758; conformi da ultimo: Cass., Sez. V, 4 giugno 2024, n. 15548; Cass., Sez. V, 3 giugno 2024, n. 15372; Cass., Sez. VI, 13 dicembre 2022, n. 36429; Cass., Sez. V, 25 ottobre 2022, n. 31607; Cass., Sez. V, 6 giugno 2022, n. 18003; Cass., Sez. VI, 4 aprile 2022, n. 10740; Cass., Sez. V, 22 febbraio 2022, n. 10740). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del suddetto principio. 9. Il ricorso va, pertanto, rigettato . Si ritiene opportuno compensare le spese processuali del giudizio di legittimità in ragione di metàdelle stesse, attesa l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità in relazione al secondo e al terzo motivo di ricorso, spese che per la restante metà seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento in favore dei controricorrentidella metà delle spese processuali che liquida in € N.1852/23 R.G. Est. F. D’Aquino 7.000,00 per compensi , oltre € 200,00 per an