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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 21237/2026

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orte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza impugnata.1. [OSCURATO:PERSONA] che l’unica censura dedotta è manifestamente infondata.La Corte distrettuale, seguendo un percorso motivazionale privo di aporie logiche, oltreche plausibile, ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso il reato contestatogli per essereincappato in un errore di fatto rilevante ai fini dell’art. 47 cod. pen.Al riguardo ha osservato che l’imputato, già da tempo sottoposto alla misura dellasorveglianza con obbligo di soggiorno, conosceva bene il territorio dove viveva e, quindi,anche il confine tra il suo comune di Boscotrecase e quello viciniore di [OSCURATO:PERSONA] si era reso perfettamente conto di avere violato la prescrizione che gli vietava diallontanarsi dal comune dove aveva fissato la sua dimora abituale.A tale apparato argomentativo il ricorrente oppone, in chiave meramente confutativa,una rilettura del compendio probatorio, prospettandola come più plausbile, e non specificivizi motivazionali.2.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza impugnata.1. [OSCURATO:PERSONA] che l’unica censura dedotta è manifestamente infondata.La Corte distrettuale, seguendo un percorso motivazionale privo di aporie logiche, oltreche plausibile, ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso il reato contestatogli per essereincappato in un errore di fatto rilevante ai fini dell’art. 47 cod. pen.Al riguardo ha osservato che l’imputato, già da tempo sottoposto alla misura dellasorveglianza con obbligo di soggiorno, conosceva bene il territorio dove viveva e, quindi,anche il confine tra il suo comune di Boscotrecase e quello viciniore di [OSCURATO:PERSONA] si era reso perfettamente conto di avere violato la prescrizione che gli vietava diallontanarsi dal comune dove aveva fissato la sua dimora abituale.A tale apparato argomentativo il ricorrente oppone, in chiave meramente confutativa,una rilettura del compendio probatorio, prospettandola come più plausbile, e non specificivizi motivazionali.2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21237/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris