CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 33915/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18891/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - intimata - avverso la sentenza dellaCorte d’appello di Firenze n. 496 del 9/3/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] −l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto - ai sensi dell ’ art. 380 - bis , comma 2, c.p.c. -la decisione sul ricorso dalla stessa proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 496 del 9 marzo 2023; il ricorso era stato oggetto di proposta di definizione accelerata, da parte di questa Corte, in ragione della sua ritenuta inammissibilità. −dalla lettura degli atti di causa emerge che l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] impugnò con appello la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva dichiarato la nullità della domanda dalla stessa avanzata in primo grado in ragione dell’assoluta incomprensibilità dell’atto introduttivo. −per analoghe motivazioni il giudice di seconde cure dichiarava inammissibile l’impugnazione e confermava la sentenza impugnata; −esperito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ex art. 86 c.p.c. - ricorso per cassazione, questa Corte comunicava la proposta di cui all’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., avendo ravvisato, quale principale causa di inammissibilità dello stesso, il difetto, in capo alla ricorrente, della qualità di avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori; −nel giudizio di legittimità Agenzia delle Entrate - Riscossione depositava un atto di costituzione, dando atto di non aver presentato tempestivo controricorso; −[OSCURATO:PERSONA] formulava istanza di decisione collegiale, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione della proposta di definizione accelerata del giudizio di legittimità, sicché veniva fissata, per la trattazione del ricorso, l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. −a ll’esito della camera di consiglio del l ’ 11 / 11 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2,cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] −è superfluo illustrare i motivi dell’impugnazione, perché il ricorso è inammissibile; −l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], infatti, riconosce di non risultare «cassazionista dall’albo», ma invoca l’art. 24, comma 1, Cost., che -a suo dire, in base ad una lettura condotta alla stregua degli atti dell’Assemblea costituente -con- templa il diritto di azione in termini tali da escludere tanto «limitazioni pos- sibili da parte della legge», quanto il «bisogno di interventi legislativi per attuarsi»; −l ’ inconsistenza degli argomenti svolti dalla ricorrente impone di deci- dere conformemente alla proposta di definizione accelerata, senza che possa rilevare il carattere inviolabile del diritto di azione; ciò alla stregua del principio -già richiamato nella suddetta proposta -secondo cui è «inam- missibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla parte in- teressata, e non da un avvocato iscritto nell’apposito albo munito di procura speciale, a norma degli artt. 82, comma 3, e 365 c.p.c., i quali non possono ritenersi abrogati o modificati dagli artt. 14, comma 3, lett. d), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e 6, comma 3, lett. c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, riferendosi tali disposizioni al processo penale, senza alcuna incidenza sul patrocinio nel processo civile» (Cass., Sez. 1, sent. 3 ottobre 1988, n. 5335, Rv. 459984-01; in senso conforme Cass., Sez. 2, sent. 27 dicembre 2012, n. 23925, Rv. 624594-01 e Cass. Sez. 6-3, ord. 11 dicembre 2014, n. 26133, Rv. 633631-01); −difatti, il codice di rito impone, innanzi a questa Corte, la rappresen- tanza e difesa di avvocato iscritto al suddetto albo speciale degli abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (art. 66, comma 3, R.D. n. 37 del 1934); −proprio con riferimento ad altri ricorsi esperiti dalla medesima avv. [OSCURATO:PERSONA] - la quale, per quanto emerge dalle risultanze degli albi tenuti dal [OSCURATO:PERSONA], nonché dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni, non risulta autorizzata al patrocinio presso le giurisdizioni superiori -si è statuito che «si tratta di un requisito previsto dal legislatore nel con- formare il corretto esercizio del diritto di difesa tecnica nel grado di legitti- mità cui si giunga all’esito dell’esperimento delle fasi di merito del giudizio ordinario: l’accesso alla giustizia non è dunque precluso né irragionevol- mente ostacolato come ipotizza la ricorrente sollecitando una questione di costituzionalità … manifestamente priva di fondatezza, atteso che non ne risulta alcun impedimento ingiustificatamente oneroso così come non lo è per i soggetti che non svolgono la professione forense» (così, autorevol- mente, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 30777 del 2/12/2024); −in conclusione, come già statuito anche da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14629 del 25/05/2023 (e pure da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9367 del 08/04/2024), «[OSCURATO:PERSONA] …, per quanto emerge dalle risultanze degli albi tenuti dal C.N.F., nonché dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni, non risulta autorizzata al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, onde non è legittimata ad esercitare il patrocinio in proprio, ai sensi dell’art.86 c.p.c., davanti a questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8738 del 26/06/2001, Rv. 547749-01; Sez. 3, Sentenza n. 11436 del 01/08/2002, Rv. 556504-01; Sez. 2, Sentenza n. 23925 del 27/12/2012, Rv. 624594- 01)»; −nulla va disposto quanto alle spese del presente giudizio di legittimità in mancanza di controricorso di Agenzia delle Entrate -Riscossione, tale non potendo definirsi, in difetto dei requisiti di legge, l’atto dalla medesima de- positato; −occorre, invece, provvedere a norma del comma 4 dell’ art. 96 c.p.c., nella misura che, nella specie, si reputa di dover fissare in quella massima di legge, pari a € 5.000,00, anche in ragione del comportamento reiterata- mente inottemperante dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla prescrizione di legge che impone di avvalersi, per la predisposizione del ricorso exart. 360 c.p.c., di un pro- fessionista iscritto nell’albo speciale; −infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, stante l’inammissibilità del ricorso, deve dichiararsi la sussi- stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricor- rente e al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., condanna la ricorrente a pagare alla Cassa delle ammende la somma di Euro 5.000,00; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellari- correnteed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora dovuto, a norma del comma 1-bis