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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37780/2022

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11147-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende opc legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2429/24/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 21/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Pic. 2021 n. 11147 sez.

MT - ud. 29-09-2022 -2- R.G.N 11147/2021 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] in liqui- dazione [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Lombardia che su impugnazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione avverso cartella di paga- mento per l'anno di imposta 2014, emessa ex art. 36 bis DPR 600/1973, ha respinto l'appello dell'Ufficio.

La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente, limitata- mente alla non debenza delle sanzioni, confermando, per il resto, la legittimità della cartella oggetto di contestazione.

La CTR, ha ritenuto che "come risulta dalla documentazione versata in atti, la società ha avviato la procedura concordataria in data 25/11/2016 e che la cartella impugnata (relativa ai tributi anno 2014) è stata resa esecutiva in data posteriore così come la notificazione dell'avviso bonario.

A tale stregua appare evidente, alla luce del dettato normativo (artt. 168 L.F. e segg) e dei consolidati orientamenti giuri- sprudenziali, che al fine di preservare la par condicio creditorum, la società in concordato non avrebbe potuto effettuare alcun pagamento e neppure aderire all'avviso bonario e così beneficiando del ridotto ca- rico sanzionatorio.

In particolare sul punto giova ricordare che altro, rispetto alla fattispecie in esame, è il caso di avviso bonario notificato in data antecedente l'apertura della procedura concordataria in rela- zione al quale le sanzioni in misura piena sarebbero dovute".

Il contribuente si costituisce con controricorso.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.2, comma 2, del DLgs. 462/1997, degli artt. 5 e 13 del DLgs. 471/1997 nonché dell'art. 168 della L. Fallimentare (R.D. 267 del 1942), dell'art. 2741 c.c. e dell'art. 90 del DPR 602/1973 (art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.), per avere la CTR ritenuto che non fossero dovute i le sanzioni in relazione a debiti d'imposta non adempiuti anteriormente all'apertura della procedura di concordato preventivo.

Rilevato che: Con istanza della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione srl del 5 ottobre 2022, intervenuta prima della pubblicazione della or- dinanza che ha deciso sul ricorso nell'adunanza del 29 settembre 2022, è stata richiesta la sospensione del giudizio ai sensi della

I. 131/2022, ricorrendone í presupposti; P.Q.M.

La Corte rinvia la causa al 16 gennaio 2023 e a nuovo ruolo dinanzi alla sezione tributaria.

Roma, 29 settembre 2022 e 15 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11147-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende opc legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2429/24/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 21/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Pic. 2021 n. 11147 sez. MT - ud. 29-09-2022 -2- R.G.N 11147/2021 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] in liqui- dazione [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Lombardia che su impugnazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione avverso cartella di paga- mento per l'anno di imposta 2014, emessa ex art. 36 bis DPR 600/1973, ha respinto l'appello dell'Ufficio. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente, limitata- mente alla non debenza delle sanzioni, confermando, per il resto, la legittimità della cartella oggetto di contestazione. La CTR, ha ritenuto che "come risulta dalla documentazione versata in atti, la società ha avviato la procedura concordataria in data 25/11/2016 e che la cartella impugnata (relativa ai tributi anno 2014) è stata resa esecutiva in data posteriore così come la notificazione dell'avviso bonario. A tale stregua appare evidente, alla luce del dettato normativo (artt. 168 L.F. e segg) e dei consolidati orientamenti giuri- sprudenziali, che al fine di preservare la par condicio creditorum, la società in concordato non avrebbe potuto effettuare alcun pagamento e neppure aderire all'avviso bonario e così beneficiando del ridotto ca- rico sanzionatorio. In particolare sul punto giova ricordare che altro, rispetto alla fattispecie in esame, è il caso di avviso bonario notificato in data antecedente l'apertura della procedura concordataria in rela- zione al quale le sanzioni in misura piena sarebbero dovute". Il contribuente si costituisce con controricorso. Considerato che: 1. Con l'unico motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.2, comma 2, del DLgs. 462/1997, degli artt. 5 e 13 del DLgs. 471/1997 nonché dell'art. 168 della L. Fallimentare (R.D. 267 del 1942), dell'art. 2741 c.c. e dell'art. 90 del DPR 602/1973 (art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.), per avere la CTR ritenuto che non fossero dovute i le sanzioni in relazione a debiti d'imposta non adempiuti anteriormente all'apertura della procedura di concordato preventivo. Rilevato che: Con istanza della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione srl del 5 ottobre 2022, intervenuta prima della pubblicazione della or- dinanza che ha deciso sul ricorso nell'adunanza del 29 settembre 2022, è stata richiesta la sospensione del giudizio ai sensi della I. 131/2022, ricorrendone í presupposti; P.Q.M. La Corte rinvia la causa al 16 gennaio 2023 e a nuovo ruolo dinanzi alla sezione tributaria. Roma, 29 settembre 2022 e 15 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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