CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 ottobre 2023
Cassazione n. 47080/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 25356/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Livorno di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, mitigando il trattamento sanzionatorio; Letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, depositata il 16 ottobre 2023, che contiene argomentazioni che non incidono sulle valutazioni di seguito riportate; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla diversa qualificazione giuridica del reato - è generico a fronte della motivazione della Corte di appello, secondo cui le giustificazioni rese circa la sparizione della documentazione erano evidentemente fasulle, come dimostrato dal ragionamento svolto a pag. 4 della sentenza impugnata; in ordine al dolo di causare pregiudizio ai creditori, il ricorso lo pone in dubbio ma solo in maniera generica, peraltro di fronte ad una condotta quale la sottrazione, che non trova corrispondenti nella bancarotta documentale semplice nella quale si auspica la riqualificazione; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla omessa istruttoria ex art. 603 cod.proc.pen. riguardo l'assunzione della testimonianza del teste Costa - è generico, in quanto la parte non chiarisce le ragioni dell'essenzialità di tale contributo. Ciò è tanto più significativo, nel senso dell'inammissibilità del ricorso, laddove il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in ragione della sua natura eccezionale, alla rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). Ne consegue che in cassazione può essere censurata la mancata Innovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'