CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 luglio 1988
Cassazione n. 41160/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 23/02/2023 del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso richiamando il motivo proposto, con argomentazioni ribadite anche con la memoria difensiva del 28/09/2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23/02/2023 il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza emessa dal G.i.p. della stessa città in data 09/12/2022 con la quale è stata applicata nei confronti del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], la misura della custodia in carcere in relazione all'imputazione provvisoria di cui ai capi b), d), d-bis), r), s) e t) aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, ha presentato ricorso per cassazione deducendo un unico articolato motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp.att. del cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge, violazione di norme processuali, vizio della motivazione in relazione all'art. 273 cod. proc. pen.; la motivazione è del tutto carente e parziale, argomentata in modo succinto e apparente, oltre a non aver in alcun modo considerato le censure difensive quanto ad elementi fondamentali allegati dalla difesa al fine di escludere la gravità indiziaria dei delitti contestati; il Tribunale, che ha ritenuto la sproporzione dei redditi riferibili al [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto in alcun conto la conversazione di cui al progressivo 2438 dal quale emerge come il ricorrente fosse un semplice lavoratore edile in rapporto di amicizia con il Fortuna, un lavoratore che si accontentava anche di lavori precari e di pochi giorni; i contatti con esponenti apicali della cosca non emergono in alcun modo e non si tiene conto dei tempi riferibili al ruolo di amministratore delegato della società Veritas, con cessazione dalla funzione in data 11/06/2018; il dolo specifico per i capi b),d) e d-bis) viene ritenuto sulla base di mere congetture; c'è solo un sospetto richiamato quanto alla conoscenza delle vicende giudiziarie del Barone, nessuna prova ricorre in ordine alla consapevolezza della natura illecita dei finanziamenti esteri del Barone ed in ordine alla compartecipazione alle attività dello stesso in Liguria; quanto al capo r) non è stato provato in alcun modo che la lettera d'intenti firmata dal [OSCURATO:PERSONA] e vidimata dalla co-indagata [OSCURATO:PERSONA] sia stata effettivamente recapitata agli investitori omaniti, inoltre in tale periodo il ricorrente non ricopriva ancora la carica di amministratore delegato della Veritas; manca la gravità indiziaria anche per i capi s) e t), le incolpazioni non tengono conto del fatto che il ricorrente aveva assunto la carica di amministratore delegato solo in data 21/09/2017, mentre il capo s) si riferisce come periodo di contestazione al 3-25 luglio 2017 e il capo t) al 24 luglio-2 agosto 2017; quanto alla truffa era lo stesso Barone a tenere all'oscuro il ricorrente quanto alle somme e destinazione delle stesse; non sono stati considerati plurimi elementi a favore del ricorrente e in particolare le dimissioni dello Schiavo e la circostanza che il Barone si spacciava per il [OSCURATO:PERSONA] in diverse occasioni; anche l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. è stata ritenuta con motivazione del tutto generica, non ogni comportamento anche se illecito può ricadere nell'alveo associativo; manca qualsiasi spiegazione in ordine alla destinazione delle attività contestate in favore della cosca piuttosto che per interessi personali; infine è mancato il confronto quanto alla ricorrenza di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. La difesa ha depositato memoria conclusiva con allegazione di documentazione in data 28/09/2023 ribadendo le conclusioni articolate in ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo proposto è manifestamente infondato, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile. 2. In tal senso, occorre rilevare come il Tribunale abbia fornito una considerazione ampia, approfondita e priva di illogicità od aporie, nella ricostruzione del complesso degli elementi indicativi della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale del riesame ha rilevato, infatti, che l'analisi delle plurime attività di indagine espletate, i riscontri documentali, la considerazione di rilevanti vicende societarie, le plurime attività captative poste in essere, rendono evidente l'emersione dei gravi indizi di colpevolezza rispetto ai reati contestati, tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Con motivazione logica ed argomentata, che non si presta a censure in questa sede, è stata evidenziata: - l'accertata presenza della cosca Bonavota, già con sentenze definitive nel periodo 1996 e confermata dalle prime sentenze intervenute nelle operazioni denominate Rinascita - Scott, Rinascita 2 - Dedalo, con evidente e sostanziale radicamento sul territorio della consorteria criminale indagata (nota e oggetto di plurimi accertamenti anche per omicidi correlati al dominio del territorio di riferimento che conducevano a diverse condanne per componenti della famiglia Bonavota); - il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA], anche in considerazione del suo stretto legame personale e familiare con [OSCURATO:PERSONA] (broker affaristico e di investimento di riferimento per la consorteria criminale in questione), in una serie di rilevanti attività economico finanziarie volte ad eludere misure di prevenzione con ruolo di prestanome, eseguendo e realizzando una serie di trasferimenti fraudolenti di valori seguendo le direttive del [OSCURATO:PERSONA]; - il diretto collegamento del Barone e del [OSCURATO:PERSONA] con esponenti della cosca Bonavota e in particolare con il Fortuna; - la pluralità di attività schermate da articolate compagini societarie in collegamento tra loro anche grazie al ruolo di prestanome svolto dal [OSCURATO:PERSONA]; - l'evidente sproporzione dei redditi in relazione allo stile di vita intrattenuto sia dal [OSCURATO:PERSONA] che dal Barone; - il tentativo di infiltrazione in diverse imprese situate in Lombardia, Piemonte e Liguria al fine di riciclare redditi illeciti della consorteria criminale di riferimento; - il pieno coinvolgimento, grazie al Barone, del [OSCURATO:PERSONA] in tali attività, anche grazie a numerose trasferte, collegamenti societari e partecipazioni ad attività di gestione quote nell'interesse del Barone e del Fortuna, dando attuazione alle direttive fornite specificamente dal Barone; - il chiaro coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella cosca Bonavota in considerazione di diversi accertamenti giudiziali (con particolare riferimento al giudizio cautelare definitivo nell'ambito dell'indagine così detta [OSCURATO:PERSONA] e alla sentenza di primo grado); - il coinvolgimento del Barone in diverse decisioni di condanna per bancarotta fraudolenta aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.; - il continuo e costante collegamento tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Barone anche quanto agli episodi di riciclaggio e truffa per importi consistenti; - le dichiarazioni sostanzialmente ammissive rese dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio di garanzia, quanto al suo ruolo di prestanome del Barone, il cui spessore criminale era evidente e ricavabile anche in considerazione dello stretto legame familiare intercorrente tra gli stessi, elemento del tutto significativo quanto alla ricostruzione dell'elemento soggettivo dei delitti contestati, anche attesa la diretta conoscenza delle pendenze giudiziarie a carico del Barone; - la stretta contiguità temporale tra le diverse attività indagate, la portata internazionale delle condotte poste in essere, il diretto coinvolgimento nelle stesse del [OSCURATO:PERSONA] in assenza di competenze specifiche e sempre alle dirette dipendenze del Barone, del quale era evidente schermo; - la piena consapevolezza quanto alla provenienza dei flussi finanziari da fonti esterne quanto alla società di diritto estero Veritas; - l'ambito territoriale ampio e diffuso delle attività a fini elusivi delle misure di prevenzione, attività poste in essere non solo nel luogo di radicamento della cosca, ma anche in zone territoriali diversificate (Liguria, Piemonte, Lombardia); - la diretta riferibilità della condotta di truffa in considerazione del ruolo oggettivamente svolto dal [OSCURATO:PERSONA] quanto ai fatti imputati in considerazione dell'accordo preliminare sottoscritto in data 30/06/2017; - la significativa mancanza assoluta di commesse in capo alla società Veritas e l'utilizzo di provvista estera per l'acquisto di altre quote societarie allo scopo di schermare la gestione e provenienza illecita di tale somme, con operazioni di accollo debiti a carattere chiaramente artificioso, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delle somme; - la chiara ricorrenza della aggravante contestata in considerazione dell'evidente finalizzazione di tali articolate condotte, in concorso con il Barone, al fine di realizzare consistenti interessi economici della cosca criminale di riferimento, certamente sussistente e riscontrata nella sua operatività da diversi accertamenti giudiziali definitivi e non. Con argomenti logici ed articolati, che non si prestano a considerazioni di contraddittorietà o illogicità, il Tribunale ha ampiamente ricostruito la ricorrenza di un quadro di decisa gravità indiziaria. A fronte dell'articolata motivazione del Tribunale del riesame, il ricorrente nel denunciare una manifestamente illogica e contraddittoria considerazione e valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza con particolare richiamo ad alcune marginali considerazioni difensive, non ha assolto l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali la detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Rv. 277496-01, Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2919, Rv. 278001- 01), mentre ripropone una mera lettura alternativa degli stessi elementi di merito oggetto di considerazione da parte del Tribunale del riesame. 3. Si deve, quindi, ribadire il costante principio che chiarisce come in temadi misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01, Sez. F. , n.47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01, Sez.3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698-01). Il controllo di legittimità, dunque, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). Nel caso concreto ricorre una motivazione approfondita e logica, che non si presenta contraddittoria o insufficiente, mentre il ricorrente propone di fatto una mera rilettura degli elementi analiticamente considerati dal Tribunale del riesame; rilettura caratterizzata da una considerazione parcellizzata e del tutto parziale. 4. In tal senso, il giudice a quo, ha rilevato che quanto alle esigenze cautelari doveva essere richiamata la portata della presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rispetto alla quale la difesa, alla quale spettava fornire prova del fatto che non sussistano esigenze cautelari o che le stesse non impongano l'applicazione della misura più afflittiva, non aveva fornito alcun elemento di valutazione in senso favorevole al [OSCURATO:PERSONA]. Doveva, quindi, essere ritenuta la sussistenza di un concreto pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie, tenuto conto delle caratteristiche della condotta oggetto di contestazione e della personalità dell'indagato, attesa la contestazione allo stesso elevata La motivazione offerta dal Tribunale del riesame, come evidenziato, si presenta priva di vizi logici manifesti e decisivi, coerente con le emergenze indiziarie, fornendo una valutazione non censurabile, allo stato degli atti, degli elementi che compongono il quadro della cautela richiesta. 5. Il ricorrente ha anche contestato, in modo assai generico, la ricorrenza di un pericolo attuale e concreto, a prescindere dalla presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fronte di una analitica motivazione del Tribunale sul punto che ha richiamato in modo logico e persuasivo la portata sovranazionale delle condotte realizzate, l'evidente pericolosità dei soggetti implicati consapevolmente in articolate operazioni societarie, a prova dell'intensità delle relazioni di illecita natura intrattenute per lungo e consistente periodo dal [OSCURATO:PERSONA], in ambito territoriale anche estero. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta. In tal senso, occorre considerare come il Tribunale del riesame abbia correttamente applicato il principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale gli elementi per una valutazione di pericolosità possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti - non necessariamente aventi natura processuale - in difetto di precedenti penali, o comportamenti concreti non necessariamente oggetto di accertamento giudiziario (Sez. 3, n. 36330 del 01/06/2019, Monteleone, Rv. 277613-01; Sez. 5, n. 5644 del 25/09/2014, Iov, Rv. 264212-01; Sez. 6, n. 6274 del 27/01/2016, Sugarelli, Rv. 265961- 01). 6. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo