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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30605/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Messina, con sentenza in data 19 settembre 2022 ha confermato la pronuncia del Tribunale di Messina di data 27 settembre 2021 che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per il reato di truffa realizzata ponendo falsamente in vendita su un sito Internet un elettrodomestico, inducendo così in errore [OSCURATO:PERSONA] che inviava con ricarica su carta Postepay all'imputato la somma di C 210,00 senza ricevere alcunché.

2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza adducendo un unico motivo riassunto ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen. ed incentrato sulla violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva contestata come reiterata specifica ed infraquinquennale.

In verità, in relazione all'ultima condanna risalente al 2014 il positivo superamento del periodo di prova ai servizi sociali, concesso in tale occasione, ha prodotto l'estinzione della pena e di ogni effetto penale.

Conseguentemente non se ne deve tener conto ai fini della valutazione della recidiva.

La Corte di appello di Messina non si è pronunciata sulla specifica doglianza sollevata nell'atto di appello limitandosi a confermare la statuizione del primo grado facendo riferimento alle sentenze di condanna riportate dall'imputato nel 2010.

Ulteriore carenza motivazionale è causata dall'assenza di alcun giudizio in ordine alla pericolosità sociale attuale del ricorrente, tale da far presumere la meritevolezza dell'aggravante.

3. Prima dell'udienza, è stata presentata dal difensore istanza di astensione dall'udienza, in adesione alla iniziativa in tal senso disposta dall'organizzazione professionale di categoria; tuttavia, trattandosi di procedimento a 'rito cartolare' l'istanza non spiega alcun effetto sul procedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

E' corretta la osservazione difensiva, ripresa dal Procuratore Generale nella propria memoria, secondo cui la conclusione positiva dell'affidamento in prova ai servizi sociali comporti l'elisione di ogni effetto penale conseguente alla condanna da cui l'affidamento aveva tratto origine, anche ai fini della recidiva e, nel caso in esame, della recidiva infraquinquennale.

Tuttavia, nel caso concreto, pure esclusa la recidiva infraquinquennale, non è possibile pervenire, per effetto di un diverso bilanciamento delle circostanze, ad un risultato più favorevole all'imputato.

Egli è infatti gravato da altre due condanne per fatti più risalenti che giustificano e fondano comunque la contestazione della recidiva reiterata, oltreché di quella specifica.

Ebbene, la recidiva reiterata (art.99 comma 4 cod. pen.) da se sola è ostativa, nell'ambito della valutazione comparativa delle circostanze, alla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (art.69 comma 4 cod. pen.).

Conseguentemente, anche rimossa la contestazione della infraquinquennalità, l'imputato non potrebbe trarre alcun beneficio da una nuova valutazione sul punto che non potrebbe essere nei suoi confronti più favorevole della già riconosciuta equivalenza delle attenuanti sulla recidiva.

Di qui, la sua carenza di interesse, nei v termini delineati nei precedenti consolidati di questa Corte, Sez. 3, sent. n.19901 del 12 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]. 275962 - 01 e Sez. 5, sent. n.24622 del 9 maggio 2022, Jerradi, Rv. 283259 - 01.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di 4E.: 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 21 aprile 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Messina, con sentenza in data 19 settembre 2022 ha confermato la pronuncia del Tribunale di Messina di data 27 settembre 2021 che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per il reato di truffa realizzata ponendo falsamente in vendita su un sito Internet un elettrodomestico, inducendo così in errore [OSCURATO:PERSONA] che inviava con ricarica su carta Postepay all'imputato la somma di C 210,00 senza ricevere alcunché. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza adducendo un unico motivo riassunto ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen. ed incentrato sulla violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva contestata come reiterata specifica ed infraquinquennale. In verità, in relazione all'ultima condanna risalente al 2014 il positivo superamento del periodo di prova ai servizi sociali, concesso in tale occasione, ha prodotto l'estinzione della pena e di ogni effetto penale. Conseguentemente non se ne deve tener conto ai fini della valutazione della recidiva. La Corte di appello di Messina non si è pronunciata sulla specifica doglianza sollevata nell'atto di appello limitandosi a confermare la statuizione del primo grado facendo riferimento alle sentenze di condanna riportate dall'imputato nel 2010. Ulteriore carenza motivazionale è causata dall'assenza di alcun giudizio in ordine alla pericolosità sociale attuale del ricorrente, tale da far presumere la meritevolezza dell'aggravante. 3. Prima dell'udienza, è stata presentata dal difensore istanza di astensione dall'udienza, in adesione alla iniziativa in tal senso disposta dall'organizzazione professionale di categoria; tuttavia, trattandosi di procedimento a 'rito cartolare' l'istanza non spiega alcun effetto sul procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. E' corretta la osservazione difensiva, ripresa dal Procuratore Generale nella propria memoria, secondo cui la conclusione positiva dell'affidamento in prova ai servizi sociali comporti l'elisione di ogni effetto penale conseguente alla condanna da cui l'affidamento aveva tratto origine, anche ai fini della recidiva e, nel caso in esame, della recidiva infraquinquennale. Tuttavia, nel caso concreto, pure esclusa la recidiva infraquinquennale, non è possibile pervenire, per effetto di un diverso bilanciamento delle circostanze, ad un risultato più favorevole all'imputato. Egli è infatti gravato da altre due condanne per fatti più risalenti che giustificano e fondano comunque la contestazione della recidiva reiterata, oltreché di quella specifica. Ebbene, la recidiva reiterata (art.99 comma 4 cod. pen.) da se sola è ostativa, nell'ambito della valutazione comparativa delle circostanze, alla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (art.69 comma 4 cod. pen.). Conseguentemente, anche rimossa la contestazione della infraquinquennalità, l'imputato non potrebbe trarre alcun beneficio da una nuova valutazione sul punto che non potrebbe essere nei suoi confronti più favorevole della già riconosciuta equivalenza delle attenuanti sulla recidiva. Di qui, la sua carenza di interesse, nei v termini delineati nei precedenti consolidati di questa Corte, Sez. 3, sent. n.19901 del 12 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]. 275962 - 01 e Sez. 5, sent. n.24622 del 9 maggio 2022, Jerradi, Rv. 283259 - 01. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di 4E.: 3.000,00 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 aprile 20