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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23501/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Terranova di Sibari (CS) avverso la sentenza del 22/09/2025 della Corte di appello di Torino; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, nel riportarsi ai motivi di ricorso ed alla già depositata memoria difensiva ne ha Invocato raccoglimento; [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 22 settembre 2025 la Corte di appello di Torino -in parziale riforma di quella, del 23 marzo 2024, del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Ivrea che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di rappresentante legale e socio accomandatario della società "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C", colpevole dei reati a lui ascritti, di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, per l'omessa presentazione della dichiarazione IRPEF per l'anno di imposta 2017, con evasione di imposta pari, per ciascuno dei due soci titolari di una quota di partecipazione del 50%, ad euro 56.390, 69 (capo A), e 81 cpv, 10 d.lgs 74/2000, per avere occultato o distrutto in parte le fatture di cui in imputazione relative agli anni di imposta 2020, 2021, 2022 (capo B), riuniti per il vincolo della continuazione, e con le attenuanti generiche e la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione- ha ridotto la pena Irrogata ad anni uno mesi quattro giorni venti di reclusione, confermandola nel resto.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a 3 motivi.

2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge penale -art. 5 d.igs. 74/2000- e vizio di motivazione, asseritamente mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, in relazione al giudizio di responsabilità formulato in ordine al capo A) di imputazione; nonché , ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, relativamente al rigetto dell'istanza istruttoria già formulata nelle conclusioni del procedimento di primo grado, e poi coi motivi di appello, relativa all'audizione dei dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consulenti contabili e fiscali dell'imputato.

2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge penale -art. 10 d.lgs. 74/2000- e vizio di motivazione, asseritamente mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, in relazione al giudizio di responsabilità in ordine al capo B) di imputazione.

2.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge penale -art. 131-bis cod.pen. e 13 comma 3-bis d.igs 74/2000- e vizio di motivazione, asseritamente mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto in relazione al capo A). 2Il Tribunale aveva rigettato l'istanza in considerazione del significativo scostamento dal valore soglia, della totale assenza di sforzi risarcitori, della commissione di plurimi illeciti fiscali, dell'omesso versamento di imposte per le successive annualità, per la durata della condotta di occultamento e l'intensità del dolo.

La Corte di appello ha confermato la motivazione nonostante lo scostamento in concreto determinato, dell'11-12%, sia modesto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Inammissibile è il primo motivo di ricorso, spiegato con riferimento al capo A) di imputazione, per asserita erroneità dell'affermazione di responsabilità, nonché vizio di motivazione, in tesi mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, relativamente al rigetto dell'istanza istruttoria già formulata ex art. 441, comma 5, cod.proc.pen. nelle conclusioni del procedimento di primo grado, e, poi, nei motivi di appello, con istanza di rinnovazione istruttoria con audizione dei dottori commercialisti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (consulenti contabili e fiscali dell'imputato), con cui la difesa avrebbe inteso chiarire la natura dell'incarico professionale cui si riferivano le fatture allegate in atti, la ragione della identità della sede legale della società Cip e di quella facente capo ai due professionisti, le ragioni della omessa presentazione della dichiarazione in relazione all'anno 2017, e della tenuta, ovvero omessa tenuta/distruzione, della contabilità -in specie fatture attive e passive- degli anni 2019-2022, onde dimostrare l'assenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati per totale affidamento dell'imputato ai succitati professionisti.

1.1. Si osserva che la Corte di appello ha, innanzi tutto, attestato la sussistenza delle condotte materiali descritte nei capi di imputazione, relative, quanto al capo A), alla omessa presentazione da parte dell'imputato, pur obbligato in tal senso, della «dichiarazione annuale relativa a detta imposta [sul reddito n.d.r] per l'anno 2017, con evasione d'imposta IRPEF pari, in capo a ciascuno dei due soci titolari [...] a C 56.390,69».

Ha delineato con puntualità le condotte descritte in imputazione, in quanto derivanti dalle risultanze -in fatto non contestate dalla difesa- delle operazioni di verifica fiscale, sulla scorta di quanto esposto nella c.n.r. della Guardia di Finanza e dei documenti alla stessa allegati.

1.2. Ha ravvisato, quindi, indici di sussistenza del dolo di evasione consustanziale alla affermazione di responsabilità nella entità dell'imposta evasa -oltre 56.000 euro-, nella qualifica di evasore totale della società gestita dall'imputato, nella 3durata e ripetizione nel tempo della condotta -protratta per diversi anni anche successivi a quello in contestazione-, nella totale omissione di adempimenti contabili e fiscali anche negli anni seguenti -in particolare IVA e IRPEF-, nell'occultamento di fatture e documenti contabili, specificando, quanto alla consapevolezza del superamento della soglia di punibilità, la sua agevole percezione in capo all'imputato, che aveva emesso e conservava nella propria disponibilità fatture attive per importi superiori ad oltre 60.000 euro annui, sottolineando l'assenza di qualsivoglia versamento anche dopo il verbale di accertamento.

Ha, in particolare -sollecitata dai motivi di appello e dalla richiesta di rinnovazione istruttoria- rilevato che la delega ai commercialisti per la tenuta della contabilità - non risultante da alcun documento contrattuale- è stata dall'imputato riferita solo in sede processuale, e mai in fase di indagini; che anche a seguito dell'accertamento, l'imputato non ha versato alcunché all'erario, né ha agito nei confronti dei consulenti, protraendo anche nelle annualità successive la condotta omissiva(per quanto in assenza del superamento della soglia di punibilità), circostanze da cui ha inferito indici rivelatori del dolo di evasione, nella consapevolezza del superamento della soglia per l'anno 2017; che, comunque, l'affidamento a professionista non esonera da responsabilità penale per il reato tributario «in quanto le norme tributarie considerano come personali ed inderogabili i relativi doveri, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l'invio telematico della dichiarazione fiscale» a nulla rilevando le eventuali omissioni del commercialista, nella specie peraltro solo allegate.

1.3. Ciò premesso in fatto, osserva [OSCURATO:PERSONA] che il delitto di omessa dichiarazione è punito a titolo di dolo specifico, e che la sussistenza di tale elemento soggettivo non viene elisa dall'affidamento eventuale -come nella specie allegato ma non provato- ad un professionista del compito di redazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali.

Tale affidamento, infatti, non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il reato in discussione, in quanto, trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere.

Questa Corte (da ultimo Sez. 3, n. 4973 del 2022, n.m.) ha reiteratamente precisato come l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi incomba direttamente sul contribuente e, in caso di persone giuridiche, su chi ne abbia la legale rappresentanza, tenuto a sottoscrivere la dichiarazione.

Il fatto che il contribuente possa avvalersi di persone incaricate della materiale predisposizione e trasmissione della dichiarazione non vale a trasferire su queste ultime l'obbligo dichiarativo che fa carico direttamente al contribuente 'affidamento ad un 4professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera infatti il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), in quanto, trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere; tuttavia, la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo nè da una "culpa in vigilando" sull'operato del professionista che trasformerebbe il rimprovero per l'atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015 - dep. 18/09/2015, Rv. 265087 - 01).

In altra pronuncia, precedente, affermando lo stesso principio, la Corte aveva precisato che una diversa interpretazione, che trasferisca il contenuto dell'obbligo in capo al delegato, finirebbe per modificare l'obbligo originariamente previsto per il delegante in mera attività di controllo sull'adempimento da parte del soggetto delegato (sez. 3, n. 9163 del 29.10.2009 dep. 18.3.2010, Lombardi, rv. 246208).

Gli obblighi fiscali, infatti, hanno carattere strettamente personale e non ammettono sostituti ed equipollenti poiché essi rispondono ad una speciale finalità di diritto tributario, quale quella di colpire il complesso dei redditi tassabili.

Pertanto, i predetti obblighi non possono considerarsi adempiuti dal contribuente con il semplice conferimento dell'incarico ad uno studio professionale, dato che ciò comporterebbe una estrema facilità di evasione (sez. 3, n. 116 del 3.11.1983 dep.

Il 6.1.1984, Taiano, rv. 162025).

1.4. Correttamente allora è stata rigettata l'istanza di rinnovazione istruttoria non essendo il loro ascolto «necessario ed Indispensabile», con motivazione, per quanto estremamente sintetica, sufficiente però, anche in considerazione delle modalità con cui si è svolto il giudizio e della ininfluenza come sopra dedotta dell'esistenza di un mandato di consulenza al fini della elisione del dolo di evasione, a escludere l'indispensabilità della prova invocata, in assenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o di manifeste illogicità, per tale via sanabili.

1.4.1. La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ha carattere infatti eccezionale ed è possibile soltanto nei casi stabiliti dall'alt 603 c.p.p..

La ratio di questa impostazione si ritrova nel fatto che il legislatore riconosce al processo di appello un carattere di "controllo", presumendo la completezza dell'acquisizione delle prove nel giudizio di primo grado.

Quanto alla rinnovazione istruttoria invocata nel procedimento di appello a seguito di giudizio abbreviato -quale è quello che ne occupa- occorre premettere che, 5secondo l'ampiamente consolidato orientamento della giurisprudenza, nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (cfr., tra le tantissime, Sez. 2, n. 5629 del 20/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585-01, e Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278061-01).

Di conseguenza, con il ricorso per cassazione può essere censurata la mancata assunzione in appello, in sede di giudizio abbreviato non condizionato, di prove richieste dalle parti solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Pircher, Rv. 265323-01, nonché Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR., Rv. 261799-01, nonché ancora Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236-01).

Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024 Ud. (dep. 23/01/2025 ) Rv. 287482 - 02, ha ritenuto, in particolare, che «[N]el giudizio di appello avverso la sentenza resa all'esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti; [...]»; e Sez. 3, n. 3028 del 15/12/2023 Ud. (dep. 24/01/2024) Rv. 285745 - 01, che «[I]n tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata assunzione in appello, a seguito di giudizio abbreviato non condizionato, di prove richieste dalla parte solo nel caso in cui si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o di manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove In appello».

1.5. Correttamente, inoltre, sulla scorta delle risultanze disponibili, è stato ritenuto il dolo, specifico, di evasione, caratterizzato per espressa previsione normativa dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, In presenza dei già descritti indici rivelatori dello stesso (cfr. il superiore § 1.2.).

1.5.1. Va ricordato che questa Corte ha affermato che, in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione di cui all'art. 5, d.lgs. 74 del 2000, può essere desunta dall'entità del superamento della 6soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V., Rv. 267022).

1.5.2. Quanto, infine, alla compatibilità dell'elemento soggettivo del dolo specifico di evasione con l'atteggiamento psicologico che deve connotare il superamento della soglia di punibilità, che, per giurisprudenza ormai unanime viene considerata elemento costitutivo del reato e, come tale, deve formare oggetto di rappresentazione e volizione da parte dell'agente, la giurisprudenza di questa Corte è giunta a ritenere come il superamento della soglia di punibilità possa essere connotato anche da dolo eventuale.

Con la conseguenza che, sotto un profilo sistematico e teleologico, è possibile suddividere l'elemento psicologico del reato di omessa dichiarazione in due parti contraddistinte da una diversa intensità dell'elemento psicologico, con la sufficienza del dolo eventuale sull'aspetto quantitativo dell'imposta stessa, ossia sul suo esatto ammontare, ritenendo, sotto quest'ultimo profilo, sufficiente l'accettazione del rischio di superamento della soglia di punibilità.

Sez. 3, n. 38802 del 25/09/2024 Ud. (dep. 22/10/2024) Rv. 286950 - 01, ha ritenuto condivisibilmente che «In tema omessa dichiarazione, la prova del dolo specifico di evasione può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del contribuente obbligato, dell'esatto ammontare dell'Imposta dovuta, che può, peraltro, costituire oggetto di rappresentazione e volizione anche solo nella forma del dolo eventuale».

1.5.3. Corretta, dunque, la motivazione della Corte che ne ha tratto conferma dalla disponibilità in capo all'imputato di fatture attive, non contabilizzate né registrate, per importi indicati in rubrica pari a circa 309.000 euro, con conseguente reddito pro quota non dichiarato pari ad oltre 147.000 euro annui.

1.6. Il motivo è perciò, quanto al capo A), nella sua interezza, inammissibile.

2. Contesta la difesa del ricorrente, col Secondo motivo, anche l'affermazione di responsabilità in relazione al capo B), relativo alle condotte di occultamento e distruzione delle fatture attive e passive per gli anni di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, di cui è invece obbligatoria la conservazione.

Lamenta che, a fronte di una carenza motivazionale già della sentenza di primo grado, contraddittoria sarebbe la motivazione resa al proposito dalla Corte di appello, non desumendosi dalla stessa se la condotta di occultamento e distruzione ascritta all'imputato sia quella relativa all'anno 2017 o ad anni precedenti, non oggetto, questi ultimi, di contestazione, e, quanto alle annualità 2019, 2020, 2021 7e 2022, in relazione ai quali son contestate condotte non di distruzione dei libri e delle scritture contabili, se si tratti solo delle fatture attive e passive (per le quali la tenuta "pare essere garantita dal cassetto fiscale della società", e per tale via sono state ricostruite insieme con i documenti giacenti presso il commercialista dott. [OSCURATO:PERSONA]).

La decisione sarebbe errata e resa con motivazione passibile dei vizi denunciati, con riferimento alla mancata chiarezza circa le annualità prese in considerazione, e per la mancanza di nocumento in capo agli accertatori, attesa la rinvenibilità delle fatture nel cassetto fiscale della società.

2.1. La Corte di appello (cui era stata eccepita la presenza di documentazione afferente all'anno 2017, l'assenza di motivazione al riguardo da parte del primo giudice, e la carenza di nocumento per gli accertatori), richiamato il proprio potere integrativo della pronuncia di primo grado rispetto ad una sentenza non inesistente, ancora una volta facendo riferimento alle risultanze fattuali esposte già nella sentenza di primo grado come rivenienti dalla narrativa della c.n.r., ha evidenziato come nell'annotazione si leggesse della mancata produzione da parte dell'imputato, relativamente alle annualità riportate In imputazione, di qualsivoglia documento contabile, della assente fatturazione o documentazione dei rapporti commerciali intrattenuti con Goldbet, dalla quale invece gli operanti accertatori acquisivano diverse fatture attive emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. per importi pari ad oltre 60.000 euro annui tra il 2019 ed il 2022, corrispondenti ad oltre 50 operazioni.

2.2. Ciò premesso in fatto, si osserva che l'art. 10 del d.igs. n. 74 del 2000 (che punisce colui il quale, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire a terzi l'evasione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.

La condotta punibile consiste quindi nella distruzione o nell'occultamento totale o parziale delle scritture) ha una finalità evidente, che è quella di assicurare, attraverso l'esame della documentazione contabile, un adeguato controllo delle attività imprenditoriali ai fini fiscali, come emerge dall'espresso riferimento alla «ricostruzione dei redditi o del volume di affari», che l'occultamento o la distruzione dei documenti di fatto impedisce.

L'integrazione della fattispecie criminosa presuppone l'istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito e di un volume di affari ad opera del soggetto attivo (Sez. 3, n. 38224 del 07/10/2010, Rv. 248571).

Il delitto in esame richiede per la sua integrazione che l'occultamento o la distruzione siano realizzati in modo da non consentire la ricostruzione del redditi o del volume di affari, impossibilità che, per orientamento prevalente deve intendersi relativa (cfr.Sez. 3, n. 39711 del 04/06/2009 Ud. (dep. 12/10/2009) Rv. 244619 - 01: «[I]l delitto di distruzione od occultamento di scritture contabili o documenti obbligatori, non richiede, per la sua integrazione, che si verifichi in concreto una impossibilità assoluta di ricostruire il volume d'affari o dei redditi, essendo sufficiente anche una impossibilità relativa, non esclusa quando a tale ricostruzione si possa pervenire "aliunde"», che è quanto, nella specie, avvenuto, e che non elide l'offensività della condotta.

Si rammenta che, ancora da ultimo Sez. 3, n. 3729 del 22/10/2024 Ud. (dep. 29/01/2025 ) Rv. 287392 - 01, ha ribadito che «Ai fini della configurabilità del delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, il rinvenimento presso il terzo destinatario dell'atto di uno dei due esemplari in cui dev'essere compilata la fattura, documento di cui è obbligatoria la conservazione a fini fiscali, può indurre a ritenere che il mancato rinvenimento dell'altro esemplare presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento».

2.3. Alla stregua di tanto corretto risulta il percorso logico giuridico della sentenza, ancorato alle risultanze probatorie disponibili, e svolto con argomentazioni piane senza contraddizioni e illogicità manifeste.

Sinteticamente ma efficacemente la Corte di appello ha infatti dato atto della mancata ostensione di qualsivoglia documentazione contabile, circostanza peraltro neppure contrastata in fatto dallo stesso imputato (che ha dedotto la presentazione di sole talune fatture relative all'anno 2017, fuori dalla contestazione di cui al capo B), e del rinvenimento di solo alcune fatture relative agli anni in contestazione, ma presso terzi, sostanzialmente mercè le Indagini condotte con controlli incrociati con i clienti -nella specie Goldbet- attestanti l'effettiva produzione di reddito e il volume d'affari.

2.4. Anche tale censura risulta, dunque, manifestamente infondata.

3. Del pari inammissibile il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col secondo motivo di appello la difesa aveva invocato assoluzione per particolare tenuità del fatto.

La Corte di merito, come il giudice di primo grado, non ne ha ritenuto gli estremi in considerazione del significativo scostamento dal valore soglia, della totale assenza di sforzi risarcitori restitutori, della commissione di plurimi illeciti fiscali, dell'omesso versamento delle imposte anche per le annualità successive, della durata della condotta di occultamento e della intensità del dolo, indicativi, nel loro complesso, di non trascurabile gravità delle condotte, produttivi di significativo danno all'erario.

93.2. Si osserva che il motivo di ricorso è reiterativo di quello proposto in appello e non si confronta con la motivazione resa in quella sede, perciò candidandosi alla inammissibilità.

3.2.1. L'art. 581, comma 1-bis, cod.proc.pen., introdotto nell'impianto del codice di rito per effetto dell'art. 33, comma 1, lett.d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150, prevede una causa d'inammissibilità dell'impugnazione, per mancanza di specificità dei motivi, qualora non vengano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici alla motivazione del provvedimento impugnato.

Si tratta di necessaria enunciazione critica, da svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell'atto d'impugnazione, e che deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell'ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione.

Risulta, pertanto, codificato il requisito della specificità c.d.

"estrinseca" dei motivi d'impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello.

Si tratta di principio peraltro già immanente nel sistema processuale in quanto consolidato a seguito di Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, e secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'Impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.

3.3. E' comunque manifestamente infondato.

La motivazione di diniego è stata resa con argomentazioni aderenti alla piattaforma probatoria disponibile, e corrette in diritto (il significativo scostamento dal valore soglia, la totale assenza di condotte risarcitorie/restitutorie, la pluralità di illeciti, l'omesso versamento anche per annualità successive, la durata della condotta di occultamento e l'intensità del dolo).

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen. prevede che nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, o la pena pecuniaria sola o congiunta a quella detentiva, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

In virtù della pena edittale minima prevista è dunque Intanto esclusa la possibilità di ricorrervi in relazione all'art. 10 d.lgs 74/000. 10Quanto al residuo reato in questa sede di interesse si rammenta che è stato poi condivisibilmente affermato (Sez. 3, Sentenza n. 35403 del 2021, n.m.) il principio secondo il quale «in tema di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini di evasione delle imposte, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen. è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, fissata ad euro 50.000,00 dall'art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Rv. 278946-01; in senso analogo, cfr. Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018, dep. 2019, »Rv. 276546 - 01; Sez. 3, n. 40774 del 05/05/2015, Rv. 265079 - 01).

E se è vero che, come insegnano Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo, è altrettanto vero che, come spiegato in motivazione, «quanto più ci si allontana dal valore-soglia tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza dl un fatto non specialmente esiguo»; ne ha tratto argomento Sez. 3, n. 15020 del 22/01/2019, Rv. 275931 - 01, per affermare che, in tema di reati tributari caratterizzati dalla soglia di punibilità, già solo il superamento in misura significativa di detta soglia preclude la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, laddove, invece, se tale superamento è di poco superiore, può procedersi a valutare I restanti parametri afferenti la condotta nella sua interezza».

Tanto risulta vieppiù confermato dalla circostanza che nella norma è stato inserito il comma 3-ter, in forza del quale «ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria; c) l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14», indici da valutare In funzione prevalente per quanto non esaustiva. 11Con la conseguenza che, a fronte di uno scostamento non certamente irrisorio, correttamente la Corte di appello, facendo riferimento al significativo scostamento dal valore soglia, alla totale assenza di condotte risarcitorie/restitutorie (tale non potendosi intendere l'attestata 'rottamazione' in quanto successiva alla sentenza impugnata), alla pluralità di illeciti, all'omesso versamento anche per annualità successive, alla durata della condotta di occultamento e l'intensità del dolo, ha svolto una valutazione onnicomprensiva della condotta sub iudice che anche a prescindere ed in aggiunta al già significativo scollamento dal valore soglia, da congrua ragione, con argomentazioni non manifestamente illogiche e correttamente fondate in diritto, della non predicabilità della speciale tenuità del fatto.

5. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MCANCs ab ELLIER e rrabito Doot.st, ni t#í

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Terranova di Sibari (CS) avverso la sentenza del 22/09/2025 della Corte di appello di Torino; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, nel riportarsi ai motivi di ricorso ed alla già depositata memoria difensiva ne ha Invocato raccoglimento; [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 22 settembre 2025 la Corte di appello di Torino -in parziale riforma di quella, del 23 marzo 2024, del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Ivrea che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di rappresentante legale e socio accomandatario della società "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C", colpevole dei reati a lui ascritti, di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, per l'omessa presentazione della dichiarazione IRPEF per l'anno di imposta 2017, con evasione di imposta pari, per ciascuno dei due soci titolari di una quota di partecipazione del 50%, ad euro 56.390, 69 (capo A), e 81 cpv, 10 d.lgs 74/2000, per avere occultato o distrutto in parte le fatture di cui in imputazione relative agli anni di imposta 2020, 2021, 2022 (capo B), riuniti per il vincolo della continuazione, e con le attenuanti generiche e la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione- ha ridotto la pena Irrogata ad anni uno mesi quattro giorni venti di reclusione, confermandola nel resto. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a 3 motivi. 2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge penale -art. 5 d.igs. 74/2000- e vizio di motivazione, asseritamente mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, in relazione al giudizio di responsabilità formulato in ordine al capo A) di imputazione; nonché , ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, relativamente al rigetto dell'istanza istruttoria già formulata nelle conclusioni del procedimento di primo grado, e poi coi motivi di appello, relativa all'audizione dei dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consulenti contabili e fiscali dell'imputato. 2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge penale -art. 10 d.lgs. 74/2000- e vizio di motivazione, asseritamente mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, in relazione al giudizio di responsabilità in ordine al capo B) di imputazione. 2.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge penale -art. 131-bis cod.pen. e 13 comma 3-bis d.igs 74/2000- e vizio di motivazione, asseritamente mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto in relazione al capo A). 2Il Tribunale aveva rigettato l'istanza in considerazione del significativo scostamento dal valore soglia, della totale assenza di sforzi risarcitori, della commissione di plurimi illeciti fiscali, dell'omesso versamento di imposte per le successive annualità, per la durata della condotta di occultamento e l'intensità del dolo. La Corte di appello ha confermato la motivazione nonostante lo scostamento in concreto determinato, dell'11-12%, sia modesto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Inammissibile è il primo motivo di ricorso, spiegato con riferimento al capo A) di imputazione, per asserita erroneità dell'affermazione di responsabilità, nonché vizio di motivazione, in tesi mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, relativamente al rigetto dell'istanza istruttoria già formulata ex art. 441, comma 5, cod.proc.pen. nelle conclusioni del procedimento di primo grado, e, poi, nei motivi di appello, con istanza di rinnovazione istruttoria con audizione dei dottori commercialisti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (consulenti contabili e fiscali dell'imputato), con cui la difesa avrebbe inteso chiarire la natura dell'incarico professionale cui si riferivano le fatture allegate in atti, la ragione della identità della sede legale della società Cip e di quella facente capo ai due professionisti, le ragioni della omessa presentazione della dichiarazione in relazione all'anno 2017, e della tenuta, ovvero omessa tenuta/distruzione, della contabilità -in specie fatture attive e passive- degli anni 2019-2022, onde dimostrare l'assenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati per totale affidamento dell'imputato ai succitati professionisti. 1.1. Si osserva che la Corte di appello ha, innanzi tutto, attestato la sussistenza delle condotte materiali descritte nei capi di imputazione, relative, quanto al capo A), alla omessa presentazione da parte dell'imputato, pur obbligato in tal senso, della «dichiarazione annuale relativa a detta imposta [sul reddito n.d.r] per l'anno 2017, con evasione d'imposta IRPEF pari, in capo a ciascuno dei due soci titolari [...] a C 56.390,69». Ha delineato con puntualità le condotte descritte in imputazione, in quanto derivanti dalle risultanze -in fatto non contestate dalla difesa- delle operazioni di verifica fiscale, sulla scorta di quanto esposto nella c.n.r. della Guardia di Finanza e dei documenti alla stessa allegati. 1.2. Ha ravvisato, quindi, indici di sussistenza del dolo di evasione consustanziale alla affermazione di responsabilità nella entità dell'imposta evasa -oltre 56.000 euro-, nella qualifica di evasore totale della società gestita dall'imputato, nella 3durata e ripetizione nel tempo della condotta -protratta per diversi anni anche successivi a quello in contestazione-, nella totale omissione di adempimenti contabili e fiscali anche negli anni seguenti -in particolare IVA e IRPEF-, nell'occultamento di fatture e documenti contabili, specificando, quanto alla consapevolezza del superamento della soglia di punibilità, la sua agevole percezione in capo all'imputato, che aveva emesso e conservava nella propria disponibilità fatture attive per importi superiori ad oltre 60.000 euro annui, sottolineando l'assenza di qualsivoglia versamento anche dopo il verbale di accertamento. Ha, in particolare -sollecitata dai motivi di appello e dalla richiesta di rinnovazione istruttoria- rilevato che la delega ai commercialisti per la tenuta della contabilità - non risultante da alcun documento contrattuale- è stata dall'imputato riferita solo in sede processuale, e mai in fase di indagini; che anche a seguito dell'accertamento, l'imputato non ha versato alcunché all'erario, né ha agito nei confronti dei consulenti, protraendo anche nelle annualità successive la condotta omissiva(per quanto in assenza del superamento della soglia di punibilità), circostanze da cui ha inferito indici rivelatori del dolo di evasione, nella consapevolezza del superamento della soglia per l'anno 2017; che, comunque, l'affidamento a professionista non esonera da responsabilità penale per il reato tributario «in quanto le norme tributarie considerano come personali ed inderogabili i relativi doveri, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l'invio telematico della dichiarazione fiscale» a nulla rilevando le eventuali omissioni del commercialista, nella specie peraltro solo allegate. 1.3. Ciò premesso in fatto, osserva [OSCURATO:PERSONA] che il delitto di omessa dichiarazione è punito a titolo di dolo specifico, e che la sussistenza di tale elemento soggettivo non viene elisa dall'affidamento eventuale -come nella specie allegato ma non provato- ad un professionista del compito di redazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali. Tale affidamento, infatti, non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il reato in discussione, in quanto, trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere. Questa Corte (da ultimo Sez. 3, n. 4973 del 2022, n.m.) ha reiteratamente precisato come l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi incomba direttamente sul contribuente e, in caso di persone giuridiche, su chi ne abbia la legale rappresentanza, tenuto a sottoscrivere la dichiarazione. Il fatto che il contribuente possa avvalersi di persone incaricate della materiale predisposizione e trasmissione della dichiarazione non vale a trasferire su queste ultime l'obbligo dichiarativo che fa carico direttamente al contribuente 'affidamento ad un 4professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera infatti il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), in quanto, trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere; tuttavia, la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo nè da una "culpa in vigilando" sull'operato del professionista che trasformerebbe il rimprovero per l'atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015 - dep. 18/09/2015, Rv. 265087 - 01). In altra pronuncia, precedente, affermando lo stesso principio, la Corte aveva precisato che una diversa interpretazione, che trasferisca il contenuto dell'obbligo in capo al delegato, finirebbe per modificare l'obbligo originariamente previsto per il delegante in mera attività di controllo sull'adempimento da parte del soggetto delegato (sez. 3, n. 9163 del 29.10.2009 dep. 18.3.2010, Lombardi, rv. 246208). Gli obblighi fiscali, infatti, hanno carattere strettamente personale e non ammettono sostituti ed equipollenti poiché essi rispondono ad una speciale finalità di diritto tributario, quale quella di colpire il complesso dei redditi tassabili. Pertanto, i predetti obblighi non possono considerarsi adempiuti dal contribuente con il semplice conferimento dell'incarico ad uno studio professionale, dato che ciò comporterebbe una estrema facilità di evasione (sez. 3, n. 116 del 3.11.1983 dep. Il 6.1.1984, Taiano, rv. 162025). 1.4. Correttamente allora è stata rigettata l'istanza di rinnovazione istruttoria non essendo il loro ascolto «necessario ed Indispensabile», con motivazione, per quanto estremamente sintetica, sufficiente però, anche in considerazione delle modalità con cui si è svolto il giudizio e della ininfluenza come sopra dedotta dell'esistenza di un mandato di consulenza al fini della elisione del dolo di evasione, a escludere l'indispensabilità della prova invocata, in assenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o di manifeste illogicità, per tale via sanabili. 1.4.1. La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ha carattere infatti eccezionale ed è possibile soltanto nei casi stabiliti dall'alt 603 c.p.p.. La ratio di questa impostazione si ritrova nel fatto che il legislatore riconosce al processo di appello un carattere di "controllo", presumendo la completezza dell'acquisizione delle prove nel giudizio di primo grado. Quanto alla rinnovazione istruttoria invocata nel procedimento di appello a seguito di giudizio abbreviato -quale è quello che ne occupa- occorre premettere che, 5secondo l'ampiamente consolidato orientamento della giurisprudenza, nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (cfr., tra le tantissime, Sez. 2, n. 5629 del 20/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585-01, e Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278061-01). Di conseguenza, con il ricorso per cassazione può essere censurata la mancata assunzione in appello, in sede di giudizio abbreviato non condizionato, di prove richieste dalle parti solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Pircher, Rv. 265323-01, nonché Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR., Rv. 261799-01, nonché ancora Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236-01). Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024 Ud. (dep. 23/01/2025 ) Rv. 287482 - 02, ha ritenuto, in particolare, che «[N]el giudizio di appello avverso la sentenza resa all'esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti; [...]»; e Sez. 3, n. 3028 del 15/12/2023 Ud. (dep. 24/01/2024) Rv. 285745 - 01, che «[I]n tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata assunzione in appello, a seguito di giudizio abbreviato non condizionato, di prove richieste dalla parte solo nel caso in cui si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o di manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove In appello». 1.5. Correttamente, inoltre, sulla scorta delle risultanze disponibili, è stato ritenuto il dolo, specifico, di evasione, caratterizzato per espressa previsione normativa dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, In presenza dei già descritti indici rivelatori dello stesso (cfr. il superiore § 1.2.). 1.5.1. Va ricordato che questa Corte ha affermato che, in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione di cui all'art. 5, d.lgs. 74 del 2000, può essere desunta dall'entità del superamento della 6soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V., Rv. 267022). 1.5.2. Quanto, infine, alla compatibilità dell'elemento soggettivo del dolo specifico di evasione con l'atteggiamento psicologico che deve connotare il superamento della soglia di punibilità, che, per giurisprudenza ormai unanime viene considerata elemento costitutivo del reato e, come tale, deve formare oggetto di rappresentazione e volizione da parte dell'agente, la giurisprudenza di questa Corte è giunta a ritenere come il superamento della soglia di punibilità possa essere connotato anche da dolo eventuale. Con la conseguenza che, sotto un profilo sistematico e teleologico, è possibile suddividere l'elemento psicologico del reato di omessa dichiarazione in due parti contraddistinte da una diversa intensità dell'elemento psicologico, con la sufficienza del dolo eventuale sull'aspetto quantitativo dell'imposta stessa, ossia sul suo esatto ammontare, ritenendo, sotto quest'ultimo profilo, sufficiente l'accettazione del rischio di superamento della soglia di punibilità. Sez. 3, n. 38802 del 25/09/2024 Ud. (dep. 22/10/2024) Rv. 286950 - 01, ha ritenuto condivisibilmente che «In tema omessa dichiarazione, la prova del dolo specifico di evasione può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del contribuente obbligato, dell'esatto ammontare dell'Imposta dovuta, che può, peraltro, costituire oggetto di rappresentazione e volizione anche solo nella forma del dolo eventuale». 1.5.3. Corretta, dunque, la motivazione della Corte che ne ha tratto conferma dalla disponibilità in capo all'imputato di fatture attive, non contabilizzate né registrate, per importi indicati in rubrica pari a circa 309.000 euro, con conseguente reddito pro quota non dichiarato pari ad oltre 147.000 euro annui. 1.6. Il motivo è perciò, quanto al capo A), nella sua interezza, inammissibile. 2. Contesta la difesa del ricorrente, col Secondo motivo, anche l'affermazione di responsabilità in relazione al capo B), relativo alle condotte di occultamento e distruzione delle fatture attive e passive per gli anni di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, di cui è invece obbligatoria la conservazione. Lamenta che, a fronte di una carenza motivazionale già della sentenza di primo grado, contraddittoria sarebbe la motivazione resa al proposito dalla Corte di appello, non desumendosi dalla stessa se la condotta di occultamento e distruzione ascritta all'imputato sia quella relativa all'anno 2017 o ad anni precedenti, non oggetto, questi ultimi, di contestazione, e, quanto alle annualità 2019, 2020, 2021 7e 2022, in relazione ai quali son contestate condotte non di distruzione dei libri e delle scritture contabili, se si tratti solo delle fatture attive e passive (per le quali la tenuta "pare essere garantita dal cassetto fiscale della società", e per tale via sono state ricostruite insieme con i documenti giacenti presso il commercialista dott. [OSCURATO:PERSONA]). La decisione sarebbe errata e resa con motivazione passibile dei vizi denunciati, con riferimento alla mancata chiarezza circa le annualità prese in considerazione, e per la mancanza di nocumento in capo agli accertatori, attesa la rinvenibilità delle fatture nel cassetto fiscale della società. 2.1. La Corte di appello (cui era stata eccepita la presenza di documentazione afferente all'anno 2017, l'assenza di motivazione al riguardo da parte del primo giudice, e la carenza di nocumento per gli accertatori), richiamato il proprio potere integrativo della pronuncia di primo grado rispetto ad una sentenza non inesistente, ancora una volta facendo riferimento alle risultanze fattuali esposte già nella sentenza di primo grado come rivenienti dalla narrativa della c.n.r., ha evidenziato come nell'annotazione si leggesse della mancata produzione da parte dell'imputato, relativamente alle annualità riportate In imputazione, di qualsivoglia documento contabile, della assente fatturazione o documentazione dei rapporti commerciali intrattenuti con Goldbet, dalla quale invece gli operanti accertatori acquisivano diverse fatture attive emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. per importi pari ad oltre 60.000 euro annui tra il 2019 ed il 2022, corrispondenti ad oltre 50 operazioni. 2.2. Ciò premesso in fatto, si osserva che l'art. 10 del d.igs. n. 74 del 2000 (che punisce colui il quale, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire a terzi l'evasione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari. La condotta punibile consiste quindi nella distruzione o nell'occultamento totale o parziale delle scritture) ha una finalità evidente, che è quella di assicurare, attraverso l'esame della documentazione contabile, un adeguato controllo delle attività imprenditoriali ai fini fiscali, come emerge dall'espresso riferimento alla «ricostruzione dei redditi o del volume di affari», che l'occultamento o la distruzione dei documenti di fatto impedisce. L'integrazione della fattispecie criminosa presuppone l'istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito e di un volume di affari ad opera del soggetto attivo (Sez. 3, n. 38224 del 07/10/2010, Rv. 248571). Il delitto in esame richiede per la sua integrazione che l'occultamento o la distruzione siano realizzati in modo da non consentire la ricostruzione del redditi o del volume di affari, impossibilità che, per orientamento prevalente deve intendersi relativa (cfr.Sez. 3, n. 39711 del 04/06/2009 Ud. (dep. 12/10/2009) Rv. 244619 - 01: «[I]l delitto di distruzione od occultamento di scritture contabili o documenti obbligatori, non richiede, per la sua integrazione, che si verifichi in concreto una impossibilità assoluta di ricostruire il volume d'affari o dei redditi, essendo sufficiente anche una impossibilità relativa, non esclusa quando a tale ricostruzione si possa pervenire "aliunde"», che è quanto, nella specie, avvenuto, e che non elide l'offensività della condotta. Si rammenta che, ancora da ultimo Sez. 3, n. 3729 del 22/10/2024 Ud. (dep. 29/01/2025 ) Rv. 287392 - 01, ha ribadito che «Ai fini della configurabilità del delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, il rinvenimento presso il terzo destinatario dell'atto di uno dei due esemplari in cui dev'essere compilata la fattura, documento di cui è obbligatoria la conservazione a fini fiscali, può indurre a ritenere che il mancato rinvenimento dell'altro esemplare presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento». 2.3. Alla stregua di tanto corretto risulta il percorso logico giuridico della sentenza, ancorato alle risultanze probatorie disponibili, e svolto con argomentazioni piane senza contraddizioni e illogicità manifeste. Sinteticamente ma efficacemente la Corte di appello ha infatti dato atto della mancata ostensione di qualsivoglia documentazione contabile, circostanza peraltro neppure contrastata in fatto dallo stesso imputato (che ha dedotto la presentazione di sole talune fatture relative all'anno 2017, fuori dalla contestazione di cui al capo B), e del rinvenimento di solo alcune fatture relative agli anni in contestazione, ma presso terzi, sostanzialmente mercè le Indagini condotte con controlli incrociati con i clienti -nella specie Goldbet- attestanti l'effettiva produzione di reddito e il volume d'affari. 2.4. Anche tale censura risulta, dunque, manifestamente infondata. 3. Del pari inammissibile il terzo motivo di ricorso. 3.1. Col secondo motivo di appello la difesa aveva invocato assoluzione per particolare tenuità del fatto. La Corte di merito, come il giudice di primo grado, non ne ha ritenuto gli estremi in considerazione del significativo scostamento dal valore soglia, della totale assenza di sforzi risarcitori restitutori, della commissione di plurimi illeciti fiscali, dell'omesso versamento delle imposte anche per le annualità successive, della durata della condotta di occultamento e della intensità del dolo, indicativi, nel loro complesso, di non trascurabile gravità delle condotte, produttivi di significativo danno all'erario. 93.2. Si osserva che il motivo di ricorso è reiterativo di quello proposto in appello e non si confronta con la motivazione resa in quella sede, perciò candidandosi alla inammissibilità. 3.2.1. L'art. 581, comma 1-bis, cod.proc.pen., introdotto nell'impianto del codice di rito per effetto dell'art. 33, comma 1, lett.d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150, prevede una causa d'inammissibilità dell'impugnazione, per mancanza di specificità dei motivi, qualora non vengano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici alla motivazione del provvedimento impugnato. Si tratta di necessaria enunciazione critica, da svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell'atto d'impugnazione, e che deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell'ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione. Risulta, pertanto, codificato il requisito della specificità c.d. "estrinseca" dei motivi d'impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello. Si tratta di principio peraltro già immanente nel sistema processuale in quanto consolidato a seguito di Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, e secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'Impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. 3.3. E' comunque manifestamente infondato. La motivazione di diniego è stata resa con argomentazioni aderenti alla piattaforma probatoria disponibile, e corrette in diritto (il significativo scostamento dal valore soglia, la totale assenza di condotte risarcitorie/restitutorie, la pluralità di illeciti, l'omesso versamento anche per annualità successive, la durata della condotta di occultamento e l'intensità del dolo). La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen. prevede che nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, o la pena pecuniaria sola o congiunta a quella detentiva, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. In virtù della pena edittale minima prevista è dunque Intanto esclusa la possibilità di ricorrervi in relazione all'art. 10 d.lgs 74/000. 10Quanto al residuo reato in questa sede di interesse si rammenta che è stato poi condivisibilmente affermato (Sez. 3, Sentenza n. 35403 del 2021, n.m.) il principio secondo il quale «in tema di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini di evasione delle imposte, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen. è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, fissata ad euro 50.000,00 dall'art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Rv. 278946-01; in senso analogo, cfr. Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018, dep. 2019, »Rv. 276546 - 01; Sez. 3, n. 40774 del 05/05/2015, Rv. 265079 - 01). E se è vero che, come insegnano Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo, è altrettanto vero che, come spiegato in motivazione, «quanto più ci si allontana dal valore-soglia tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza dl un fatto non specialmente esiguo»; ne ha tratto argomento Sez. 3, n. 15020 del 22/01/2019, Rv. 275931 - 01, per affermare che, in tema di reati tributari caratterizzati dalla soglia di punibilità, già solo il superamento in misura significativa di detta soglia preclude la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, laddove, invece, se tale superamento è di poco superiore, può procedersi a valutare I restanti parametri afferenti la condotta nella sua interezza». Tanto risulta vieppiù confermato dalla circostanza che nella norma è stato inserito il comma 3-ter, in forza del quale «ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria; c) l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14», indici da valutare In funzione prevalente per quanto non esaustiva. 11Con la conseguenza che, a fronte di uno scostamento non certamente irrisorio, correttamente la Corte di appello, facendo riferimento al significativo scostamento dal valore soglia, alla totale assenza di condotte risarcitorie/restitutorie (tale non potendosi intendere l'attestata 'rottamazione' in quanto successiva alla sentenza impugnata), alla pluralità di illeciti, all'omesso versamento anche per annualità successive, alla durata della condotta di occultamento e l'intensità del dolo, ha svolto una valutazione onnicomprensiva della condotta sub iudice che anche a prescindere ed in aggiunta al già significativo scollamento dal valore soglia, da congrua ragione, con argomentazioni non manifestamente illogiche e correttamente fondate in diritto, della non predicabilità della speciale tenuità del fatto. 5. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MCANCs ab ELLIER e rrabito Doot.st, ni t#í
Sentenza Cassazione n. 23501/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris