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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32685/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9094/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio di quest’ultimo, in via Crescenzio n. 20; –ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE,(in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Trieste n. 398/09/14, pronunciata il 6 ottobre 2014; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte (ricorsi, controricorsi) per il profilo ancora d’interesse che, a seguito di attività di verifica eseguita dalla Guardia di Finanza – [OSCURATO:PERSONA], vennero notificati alla società ricorrente gli avviso di accertamento n.

TI9030602287/2011, TI9030605023/2011 e TI9030605032/2011, emessi ai fini IVA, IRAP ed IRES, nonché degli obblighi di sostituto d’imposta per i periodi 2006, 2007, 2008.

L’indagine svolta evidenziò l’utilizzo di lavoratori formalmente alle dipendenze della società AULON d.o.o., con sede in Croazia, e pertanto l’illecita somministrazione e/o utilizzazione di manodopera, in violazione del d.lgs. n. 276 del 2003, a carico della società ricorrente.

L’odierna ricorrente impugnò dinanzi alla CTP di Udine i citati atti impositivi eccependo la legittimità dei contratti di appalto ed il superamento della fattispecie controversa in seguito all’entrata in vigore della l. n. 196 del 1997 del d.lgs. n. 276/2003.

La CTP accolse parzialmente i ricorsi in relazione alle ritenute, confermando invece la correttezza del prelievo IRAP, prendendo atto dell’autotutela dell’Ufficio ai fini IVA e compensando le spese di lite.

Si affermò, in particolare, che sebbene l’Ufficio fosse riuscito a dimostrare l’illecita intermediazione di manodopera ciò non fosse comunque sufficiente atteso che la società ricorrente non aveva pagato alcuna retribuzione ai lavoratori, pagati invece dalla appaltatrice che, almeno formalmente, gli aveva alle proprie dipendenze.

La decisione venne impugnata e l’appello dell’Agenzia venne accolto affermandosi la non deducibilità a fini IRAP e per l’effetto respingendosi l’appello incidentale del contribuente ed al contempo confermandosi nel resto la sentenza impugnata. [OSCURATO:SOCIETA]. impugna la sentenza con 1 motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA] 2.Successivamente al deposito del ricorso, la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per essere aver la società prestato adesione alla definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modif. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96(con riferimento agli avvisi di accertamento relativi notificati in relazione agli anni di imposta 2011, 2007, 2008, e 2006).

Tale richiesta, tuttavia, non risulta essere stata comunicata all’Agenzia delle Entrate.

Ne consegue la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate di comunicare l’esito della procedura di definizione agevolata.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo ed assegna all’Agenzia delle Entrate 60 giorni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9094/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio di quest’ultimo, in via Crescenzio n. 20; –ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE,(in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Trieste n. 398/09/14, pronunciata il 6 ottobre 2014; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte (ricorsi, controricorsi) per il profilo ancora d’interesse che, a seguito di attività di verifica eseguita dalla Guardia di Finanza – [OSCURATO:PERSONA], vennero notificati alla società ricorrente gli avviso di accertamento n. TI9030602287/2011, TI9030605023/2011 e TI9030605032/2011, emessi ai fini IVA, IRAP ed IRES, nonché degli obblighi di sostituto d’imposta per i periodi 2006, 2007, 2008. L’indagine svolta evidenziò l’utilizzo di lavoratori formalmente alle dipendenze della società AULON d.o.o., con sede in Croazia, e pertanto l’illecita somministrazione e/o utilizzazione di manodopera, in violazione del d.lgs. n. 276 del 2003, a carico della società ricorrente. L’odierna ricorrente impugnò dinanzi alla CTP di Udine i citati atti impositivi eccependo la legittimità dei contratti di appalto ed il superamento della fattispecie controversa in seguito all’entrata in vigore della l. n. 196 del 1997 del d.lgs. n. 276/2003. La CTP accolse parzialmente i ricorsi in relazione alle ritenute, confermando invece la correttezza del prelievo IRAP, prendendo atto dell’autotutela dell’Ufficio ai fini IVA e compensando le spese di lite. Si affermò, in particolare, che sebbene l’Ufficio fosse riuscito a dimostrare l’illecita intermediazione di manodopera ciò non fosse comunque sufficiente atteso che la società ricorrente non aveva pagato alcuna retribuzione ai lavoratori, pagati invece dalla appaltatrice che, almeno formalmente, gli aveva alle proprie dipendenze. La decisione venne impugnata e l’appello dell’Agenzia venne accolto affermandosi la non deducibilità a fini IRAP e per l’effetto respingendosi l’appello incidentale del contribuente ed al contempo confermandosi nel resto la sentenza impugnata. [OSCURATO:SOCIETA]. impugna la sentenza con 1 motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA] 2.Successivamente al deposito del ricorso, la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per essere aver la società prestato adesione alla definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modif. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96(con riferimento agli avvisi di accertamento relativi notificati in relazione agli anni di imposta 2011, 2007, 2008, e 2006). Tale richiesta, tuttavia, non risulta essere stata comunicata all’Agenzia delle Entrate. Ne consegue la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate di comunicare l’esito della procedura di definizione agevolata. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo ed assegna all’Agenzia delle Entrate 60 giorni
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