CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 11855/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso N. 26226/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, come da procura in calce al ricorso - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - e contro N. 26226/19 R.G. AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - intimata - avverso la sentenza n. 812/2019 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata il 30.6.2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.1.2022 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi dinanzi al Tribunale di Crotone avverso un'esecuzione immobiliare esattoriale (cui erano stati riuniti altri tre procedimenti), con riferimento alla distribuzione del ricavato e deducendo: che i cespiti erano stati posti in vendita senza titolo idoneo; che all'esito della fase sommaria - durante la quale l'esecuzione era stata dapprima sospesa, con provvedimento poi riformato in sede di reclamo - avevano riassunto la causa nel merito, chiedendo la dichiarazione di nullità delle procedure coattive riunite, ex art. 2929 c.c., dell'illegittimità delle stesse per mancanza dei presupposti di legge e in via gradata la condanna dell'agente per la riscossione a risarcire i danni in relazione all'immobile aggiudicato illegittimamente a [OSCURATO:PERSONA]; allegavano, in particolare, che la vendita si era svolta irregolarmente, come pure evincibile dalla sentenza penale, passata in giudicato, che aveva condannato, per il reato previsto e punito dall'art. 323 c.p., un funzionario dipendente dello stesso esattore. L'adito Tribunale, con sentenza del 30.6.2019, rigettò l'opposizione, osservando, in particolare, che non era stata N. 26226/19 R.G. provata la collusione tra il funzionario dell'agente per la riscossione e l'aggiudicataria, con conseguente salvezza degli effetti dell'aggiudicazione medesima, e che non era comunque stato provato il danno-conseguenza neppure quanto al profilo patrimoniale, ovvero - fermi gli effetti della vendita ormai intervenuta - l'essere stata effettuata, questa, a un prezzo inferiore a quello ricavabile in caso di rispetto delle regole d'asta, della cui violazione gli opponenti si erano doluti. [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], Luigi e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono ora per cassazione con due motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che ha pure depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 — Con il primo motivo_,. si lamenta violazione degli artt. 61 d.P.R. n. 602/1973, 632 c.p.c. e 187 disp. att. c.p.c. e 2929 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver il primo giudice tenuto conto dell'effetto estintivo del pagamento effettuato, né correttamente interpretato l'art. 2929 c.c., concernente la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita, non già la nullità della vendita stessa. 1.2 — Con il secondo motivo,z.si lamenta omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non aver il primo giudice considerato che la vendita non avrebbe dovuto effettuarsi e che essa era comunque nulla, con la conseguenza che il danno è da configurarsi riguardo alla perdita del bene. 2.1 — Il ricorso, i cui motivi debbono esaminarsi congiuntamente per connessione, è inammissibile.N. 26226/19 R.G. In primo luogo, va rilevato che la deduzione dell'estinzione della procedura per intervenuto pagamento, ex art. 61 d.P.R. n. 602/1973, si traduce in un motivo di opposizione all'esecuzione (come affermato anche da Cass. n. 21439/2004, richiamata dagli stessi ricorrenti). Ne consegue che, per tale profilo, la sentenza andava appellata, non essendo ricorribile per cassazione (v., ex multis, Cass. n. 12730/2016, secondo cui quando le contestazioni della parte si configurino, nello stesso procedimento, come opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi, si deve ritenere che la sentenza, formalmente unica, contenga due decisioni distinte, soggette rispettivamente ad appello e a ricorso per cassazione). Peraltro, ed in ogni caso, dal ricorso non si evince che tale deduzione fosse stata formulata come originario motivo di opposizione, non potendo ciò desumersi dal riferimento a quanto allegato in fase sommaria (p. 2 del ricorso); i motivi differenti da quelli originari non sono infatti ammissibili (Cass., Sez. Un., n. 28387/2020) e l'inammissibilità, come tale, è rilevabile officiosamente in mancanza di contrario giudicato esplicito o univoco sul punto. Va inoltre aggiunto che nulla è dato sapere, dalla lettura del ricorso, circa il quando e il come i pretesi pagamenti siano stati allegati in facto e siano stati, in tesi, dimostrati, dalla sentenza impugnata evincendosi soltanto l'allegazione della circostanza per cui "alcuni debiti erano stati pagati mediante condono" (pp. 2-3), ciò tanto più che tale profilo è stato contestato anche in controricorso (p. 13). Quanto alla pretesa nullità della vendita, anche tale prospettazione non è stata allegata specificatamente, né dalla stessa lettura del ricorso è dato evincersi che N. 26226/19 R.G. essa fosse stata sollevata nella originaria opposizione. Al contempo, i ricorrenti supportano l'affermazione allegando la irregolarità della vendita all'incanto in correlazione a quanto evincibile dalla sentenza penale, in cui, però, si discute più generalmente (nell'ottica dell'accertamento in quella sede in discussione) di "elementi che fanno dubitare della veridicità e della trasparenza della vendita", di "natura pubblica dell'asta svilita" e di una serie di circostanze, compresa quella dell'impedimento di [OSCURATO:PERSONA] (peraltro indicato in controricorso come uno degli originari ricorrenti, mentre neanche si comprende bene, dal ricorso, se egli rientrasse o meno tra gli esecutati) a raggiungere i locali dell'asta, fatti anche questi che non è dato sapere se e come dedotti in sede di opposizione esecutiva; ferma restando, in ogni caso, l'esclusione della collusione del creditore procedente con l'aggiudicataria, accertata dal giudice di merito nell'ambito del sindacato fattuale suo proprio, svolto in coerenza con le risultanze del giudizio penale. Da quanto precede deriva, anche, l'inammissibilità della deduzione afferente alla necessità d'individuare il danno-conseguenza nello stesso valore venale del cespite, che non avrebbe potuto andare all'incanto stanti i precedenti pagamenti e le affermate nullità di cui sopra. 3.1 - In conclusione, le censure, per come formulate, sono nel complesso inammissibili. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).N. 26226/19 R.G. P.Q.M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 8.000,00 per compensi, oltre C 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il gi