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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16181/2026

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tro-) [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante protempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari 15 settembre 2023 n.1250;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1° aprile2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento delricorso;udito, per la [OSCURATO:SOCIETA]., l'[OSCURATO:PERSONA], delegatodall’avv. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21892/2023N.R.G.: 21892/23Pubblica udienza del 1° aprile 2026 Numero sezionale 1195/2026Numero di raccolta generale 16181/2026Data pubblicazione 25/05/20261.

Nel 2019 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Giudice di Pace di Cariati lasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

“quale società di venditadell’energia elettrica” (così il ricorso, p. 1), esponendo che:-) due anni prima, nei giorni 5 e 6 maggio 2017, nella sua abitazionesi erano verificati “disguidi” ed interruzioni nell’erogazione dell’energiaelettrica;-) a causa delle suddette interruzioni, “l’odierna appellata” (sic) avevasubito danni che ammontavano complessivamente ad euro 843,80,consistenti nel guasto ad un congelatore ed ad un computer.Chiese, sulla base dei fatti esposti, la condanna della convenuta alrisarcimento dei danni suddetti.2.

La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. rimase contumace.Intervenne volontariamente nel giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA].,contestando la domanda.3.

Con sentenza 31.10.2019 n. 443 il Giudice di pace di Cariati accolse ladomanda.Senza prendere posizione sulla domanda originariamente proposta neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il Giudice di pace ritenne:-) che la società intervenuta [OSCURATO:SOCIETA] fosse responsabile atitolo contrattuale;-) che l’esistenza del disservizio era stata dimostrata per mezzo delleprove testimoniali;-) che pertanto la [OSCURATO:SOCIETA] doveva “risarcire i danni patiti daparte attrice, pari ad euro 750,00 come da documenti fiscali prodotti”.La sentenza fu appellata dalla soccombente.4.

Con sentenza 15.9.2023 n. 1250 il Tribunale di Castrovillari accolsel’appello e rigettò la domanda.Il Tribunale ritenne che:Numero registro generale 21892/2023N.R.G.: 21892/23Pubblica udienza del 1° aprile 2026 Numero sezionale 1195/2026Numero di raccolta generale 16181/2026Data pubblicazione 25/05/2026-) tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] non era stato concluso alcuncontratto; quest’ultima infatti era soltanto la concessionaria in esclusiva delservizio di distribuzione dell'energia elettrica;-) di conseguenza l’eventuale responsabilità della E-Distribuzionepoteva essere affermata solo ai sensi dell'art. 2050 c.c.;-) tuttavia era onere di [OSCURATO:PERSONA] provare il nesso di causa tra leinterruzioni di energia elettrica e i danni di cui aveva chiesto il risarcimento;-) le prove raccolte non avevano dimostrato l’esistenza di tale nesso;infatti la prova dell’interruzione di energia elettrica non dimostrava ex seche fu quell’interruzione a danneggiare il congelatore ed il computerdell’attrice;-) le deposizioni dei due testimoni intimati dall’attrice eranoinutilizzabili nella parte in cui avevano affermato che il guasto ai beni diproprietà di [OSCURATO:PERSONA] fu causato dall’interruzione dellasomministrazione dell’energia elettrica, in quanto tale affermazione era ungiudizio e non un fatto; erano invece irrilevanti nella parte in cui avevanoaffermato di avere visto gli apparati suddetti non funzionanti, in quanto ciònon consentiva di stabilire se quei beni fossero già guasti primadell’interruzione di energia elettrica.5.

Sulla scorta della motivazione appena riassunta il Tribunale condannòesecuzione della sentenza di primo grado; condannò inoltre il suo avvocatoa restituire ad [OSCURATO:SOCIETA] le spese di lite di primo grado, distratte insuo favore.6.

La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] ricorso fondato su tre motivi.[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.Ambo le parti hanno depositato memoria.L’Ufficio della Procura Generale ha depositato conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso.Numero registro generale 21892/2023N.R.G.: 21892/23Pubblica udienza del 1° aprile 2026 Numero sezionale 1195/2026Numero di raccolta generale 16181/2026Data pubblicazione 25/05/2026Col primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c..L’illustrazione del motivo contiene due censure.1.1.

Con una prima censura la ricorrente deduce che la sentenza sarebbesorretta da “motivazione apparente” nella parte in cui ha ritenuto nonprovato il nesso causale tra le anomalie della somministrazione di energiaelettrica ed il danno.1.1.1.

La censura è inammissibile perché, ad onta della sua intitolazione,nella sostanza investe la valutazione delle prove, la quale è riservata algiudice di merito ed è incensurabile in questa sede.Questa corte infatti ha ripetutamente affermato che soltanto l'errorecompiuto dal giudice di merito nell'individuare la regola giuridica in base allaquale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento ècensurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ..

Per contro l'eventuale errore nell'individuazione delleconseguenze che sono derivate dall'illecito, alla luce della regola giuridicaapplicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta alsindacato di legittimità se adeguatamente motivata. (Cass. Sez. 3,25/02/2014, n. 4439; Cass. Sez. 3, 10/04/2019 n. 9985).1.2.

Con una seconda censura la ricorrente sostiene che erroneamente le èstato addossato l’onere di provare il nesso di causa tra interruzionedell’energia e guasto degli elettrodomestici.Deduce che dalla dimostrata interruzione dell’energia elettrica “consegue“ipso iure” l’obbligo al risarcimento del danno in favore dell’attrice-appellata(sic), indipendentemente dal concreto accertamento di uno specificopregiudizio patrimoniale a suo carico, essendo sufficiente, nel caso dispecie, l’esistenza potenziale del danno stesso, insito già di per sé nellaviolazione degli obblighi assunti dalla società”.1.2.1.

Anche questa censura è (manifestamente) infondata, per più ragioni.Numero registro generale 21892/2023N.R.G.: 21892/23Pubblica udienza del 1° aprile 2026 Numero sezionale 1195/2026Numero di raccolta generale 16181/2026Data pubblicazione 25/05/2026In primo luogo, in tema di responsabilità extracontrattuale, appare quasisuperfluo dover ricordare che è onere del danneggiato dimostrarel’esistenza del danno, la sua entità e la sua derivazione causale dal fattoillecito.In secondo luogo, ed a tutto concedere, la fornita prova dell’interruzionedella somministrazione di energia dimostrerebbe la condotta, non il danno.Quella prova soddisfa e risponde alla domanda “chi è stato?”, non alladomanda “quanto deve pagare?”.Infine, i due precedenti giurisprudenziali invocati dalla ricorrente a sostegnodelle proprie infondate tesi non sono pertinenti.La sentenza pronunciata da Cass. civ. sez.

II 23.05.2000 n. 6690 aveva adoggetto una domanda di condanna generica del danno da liquidarsi inseparata sede, e solo in tale caso si è ammesso che possa rilevare l’astrattae potenziale esistenza del danno ai fini della condanna, fermo restando chequest’ultima non impedisce, nel successivo giudizio di accertamentoquantum debeatur, il rigetto della domanda per difetto di provadell’esistenza o dell’entità del danno.Quanto alla sentenza indicata dalla ricorrente come “Cass. civ. sez.

III,01.08.2001 n. 10482”, essa non esiste (la sentenza 10842 del 2001 reca ladata del 6.8.2001 ed ha ad oggetto una opposizione a precetto).2.

Il secondo motivo.Col secondo motivo è censurato il giudizio con cui il Tribunale ha ritenutoirrilevante la prova testimoniale offerta dall’attrice a dimostrazione deldanno.Deduce che “diversamente [da quanto ritenuto dal Tribunale], dagli atti dicausa e dal tenore delle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice si evincechiaramente che entrambi i testi quando è avvenuta l’interruzione dellafornitura erano sui luoghi di causa e, che, nel contempo, hanno avuto mododi accertare che il frigorifero, il congelatore e il computer non funzionavanopiù".N.R.G.: 21892/23Pubblica udienza del 1° aprile 2026 Numero registro generale 21892/2023Numero sezionale 1195/2026Numero di raccolta generale 16181/2026Data pubblicazione 25/05/2026Sostiene che dal “tenore letterario” (sic) delle dichiarazioni testimoniali sisarebbe dovuta trarre la prova del nesso di causalità tra interruzione dellafornitura e danno.2.1.

Il motivo è inammissibile in quanto investe il giudizio di valutazione edinterpretazione della prova testimoniale, riservato al giudice di merito edinsindacabile in questa sede.Anche in questo caso sembra quasi superfluo dover ricordare che non èconsentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore ediversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevandoche quelle prove potessero essere valutate anche in modo differenterispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez.

L,Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n.13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez.

L, Sentenza n. 12052 del23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv.596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez.

L,Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez.

L, Sentenza n.27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del20/06/2006, Rv. 589557; Sez.

L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv.589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez.

L,Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez.

L, Sentenza n. 3881del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenzan. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio inesame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e lainterpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parteè incensurabile in Cassazione”).3.

Il terzo motivo.Col terzo motivo - a prescindere dalla sua non pertinente intitolazione - lasentenza d’appello è censurata nella parte in cui ha condannatodirettamente l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dellesomme ricevute, a titolo di spese di soccombenza, dalla [OSCURATO:SOCIETA] inesecuzione della sentenza di primo grado.Numero registro generale 21892/2023N.R.G.: 21892/23Pubblica udienza del 1° aprile 2026 Numero sezionale 1195/2026Numero di raccolta generale 16181/2026Data pubblicazione 25/05/2026Il difensore della ricorrente deduce che non lui, ma quest’ultima erapassivamente legittimata rispetto alla pretesa restitutoria vantata dalla [OSCURATO:SOCIETA].3.1.

Il motivo è manifestamente inammissibile per più ragioni.In primo luogo, il ricorso risulta proposto dalla sola [OSCURATO:PERSONA] in proprio,non anche dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (cfr. l’epigrafe del ricorso).

Econdannata alla restituzione delle spese di lite, in luogo del proprio avvocatoche le ha incassate.3.2.

In secondo luogo il motivo è inammissibile per il palese conflitto diinteressi (rilevante anche deontologicamente) sotteso dall’allegazione concui il difensore di una parte ricorrente per cassazione sostenga che il proprioassistito debba essere condannato al pagamento di una somma di denaro,al posto del difensore stesso.3.3.

In terzo luogo - ma lo si rileva solo ad abundantiam - il motivo ècomunque infondato.

Infatti nel caso di riforma in appello della sentenza diprimo grado, che abbia condannato la parte soccombente alla rifusione dellespese in favore direttamente del difensore della parte vittoriosa, il soggettotenuto alla restituzione di tali somme è il difensore distrattario, non la parte(ex permultis, Cass. Sez. 3, 04/04/2013, n. 8215; Sez.

L, Sentenza n. 1526del 27/01/2016).4.

Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dellaricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate neldispositivo.

P.Q.Mla Corte di cassazione:(-) dichiara inammissibile il ricorso;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella sommaN.R.G.: 21892/23Pubblica udienza del 1° aprile 2026 Numero registro generale 21892/2023Numero sezionale 1195/2026Numero di raccolta generale 16181/2026Data pubblicazione 25/05/2026di euro 878, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e speseforfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 1° aprile 2026.Il consigliere estensore Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tro-) [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante protempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari 15 settembre 2023 n.1250;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1° aprile2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento delricorso;udito, per la [OSCURATO:SOCIETA]., l'[OSCURATO:PERSONA], delegatodall’avv. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21892/2023N.R.G.: 21892/23Pubblica udienza del 1° aprile 2026 Numero sezionale 1195/2026Numero di raccolta generale 16181/2026Data pubblicazione 25/05/20261. Nel 2019 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Giudice di Pace di Cariati lasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. “quale società di venditadell’energia elettrica” (così il ricorso, p. 1), esponendo che:-) due anni prima, nei giorni 5 e 6 maggio 2017, nella sua abitazionesi erano verificati “disguidi” ed interruzioni nell’erogazione dell’energiaelettrica;-) a causa delle suddette interruzioni, “l’odierna appellata” (sic) avevasubito danni che ammontavano complessivamente ad euro 843,80,consistenti nel guasto ad un congelatore ed ad un computer.Chiese, sulla base dei fatti esposti, la condanna della convenuta alrisarcimento dei danni suddetti.2. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. rimase contumace.Intervenne volontariamente nel giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA].,contestando la domanda.3. Con sentenza 31.10.2019 n. 443 il Giudice di pace di Cariati accolse ladomanda.Senza prendere posizione sulla domanda originariamente proposta neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il Giudice di pace ritenne:-) che la società intervenuta [OSCURATO:SOCIETA] fosse responsabile atitolo contrattuale;-) che l’esistenza del disservizio era stata dimostrata per mezzo delleprove testimoniali;-) che pertanto la [OSCURATO:SOCIETA] doveva “risarcire i danni patiti daparte attrice, pari ad euro 750,00 come da documenti fiscali prodotti”.La sentenza fu appellata dalla soccombente.4. Con sentenza 15.9.2023 n. 1250 il Tribunale di Castrovillari accolsel’appello e rigettò la domanda.Il Tribunale ritenne che:Numero registro generale 21892/2023N.R.G.: 21892/23Pubblica udienza del 1° aprile 2026 Numero sezionale 1195/2026Numero di raccolta generale 16181/2026Data pubblicazione 25/05/2026-) tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] non era stato concluso alcuncontratto; quest’ultima infatti era soltanto la concessionaria in esclusiva delservizio di distribuzione dell'energia elettrica;-) di conseguenza l’eventuale responsabilità della E-Distribuzionepoteva essere affermata solo ai sensi dell'art. 2050 c.c.;-) tuttavia era onere di [OSCURATO:PERSONA] provare il nesso di causa tra leinterruzioni di energia elettrica e i danni di cui aveva chiesto il risarcimento;-) le prove raccolte non avevano dimostrato l’esistenza di tale nesso;infatti la prova dell’interruzione di energia elettrica non dimostrava ex seche fu quell’interruzione a danneggiare il congelatore ed il computerdell’attrice;-) le deposizioni dei due testimoni intimati dall’attrice eranoinutilizzabili nella parte in cui avevano affermato che il guasto ai beni diproprietà di [OSCURATO:PERSONA] fu causato dall’interruzione dellasomministrazione dell’energia elettrica, in quanto tale affermazione era ungiudizio e non un fatto; erano invece irrilevanti nella parte in cui avevanoaffermato di avere visto gli apparati suddetti non funzionanti, in quanto ciònon consentiva di stabilire se quei beni fossero già guasti primadell’interruzione di energia elettrica.5. Sulla scorta della motivazione appena riassunta il Tribunale condannòesecuzione della sentenza di primo grado; condannò inoltre il suo avvocatoa restituire ad [OSCURATO:SOCIETA] le spese di lite di primo grado, distratte insuo favore.6. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] ricorso fondato su tre motivi.[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.Ambo le parti hanno depositato memoria.L’Ufficio della Procura Generale ha depositato conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso.Numero registro generale 21892/2023N.R.G.: 21892/23Pubblica udienza del 1° aprile 2026 Numero sezionale 1195/2026Numero di raccolta generale 16181/2026Data pubblicazione 25/05/2026Col primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c..L’illustrazione del motivo contiene due censure.1.1. Con una prima censura la ricorrente deduce che la sentenza sarebbesorretta da “motivazione apparente” nella parte in cui ha ritenuto nonprovato il nesso causale tra le anomalie della somministrazione di energiaelettrica ed il danno.1.1.1. La censura è inammissibile perché, ad onta della sua intitolazione,nella sostanza investe la valutazione delle prove, la quale è riservata algiudice di merito ed è incensurabile in questa sede.Questa corte infatti ha ripetutamente affermato che soltanto l'errorecompiuto dal giudice di merito nell'individuare la regola giuridica in base allaquale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento ècensurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ.. Per contro l'eventuale errore nell'individuazione delleconseguenze che sono derivate dall'illecito, alla luce della regola giuridicaapplicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta alsindacato di legittimità se adeguatamente motivata. (Cass. Sez. 3,25/02/2014, n. 4439; Cass. Sez. 3, 10/04/2019 n. 9985).1.2. Con una seconda censura la ricorrente sostiene che erroneamente le èstato addossato l’onere di provare il nesso di causa tra interruzionedell’energia e guasto degli elettrodomestici.Deduce che dalla dimostrata interruzione dell’energia elettrica “consegue“ipso iure” l’obbligo al risarcimento del danno in favore dell’attrice-appellata(sic), indipendentemente dal concreto accertamento di uno specificopregiudizio patrimoniale a suo carico, essendo sufficiente, nel caso dispecie, l’esistenza potenziale del danno stesso, insito già di per sé nellaviolazione degli obblighi assunti dalla società”.1.2.1. Anche questa censura è (manifestamente) infondata, per più ragioni.Numero registro generale 21892/2023N.R.G.: 21892/23Pubblica udienza del 1° aprile 2026 Numero sezionale 1195/2026Numero di raccolta generale 16181/2026Data pubblicazione 25/05/2026In primo luogo, in tema di responsabilità extracontrattuale, appare quasisuperfluo dover ricordare che è onere del danneggiato dimostrarel’esistenza del danno, la sua entità e la sua derivazione causale dal fattoillecito.In secondo luogo, ed a tutto concedere, la fornita prova dell’interruzionedella somministrazione di energia dimostrerebbe la condotta, non il danno.Quella prova soddisfa e risponde alla domanda “chi è stato?”, non alladomanda “quanto deve pagare?”.Infine, i due precedenti giurisprudenziali invocati dalla ricorrente a sostegnodelle proprie infondate tesi non sono pertinenti.La sentenza pronunciata da Cass. civ. sez. II 23.05.2000 n. 6690 aveva adoggetto una domanda di condanna generica del danno da liquidarsi inseparata sede, e solo in tale caso si è ammesso che possa rilevare l’astrattae potenziale esistenza del danno ai fini della condanna, fermo restando chequest’ultima non impedisce, nel successivo giudizio di accertamentoquantum debeatur, il rigetto della domanda per difetto di provadell’esistenza o dell’entità del danno.Quanto alla sentenza indicata dalla ricorrente come “Cass. civ. sez. III,01.08.2001 n. 10482”, essa non esiste (la sentenza 10842 del 2001 reca ladata del 6.8.2001 ed ha ad oggetto una opposizione a precetto).2. Il secondo motivo.Col secondo motivo è censurato il giudizio con cui il Tribunale ha ritenutoirrilevante la prova testimoniale offerta dall’attrice a dimostrazione deldanno.Deduce che “diversamente [da quanto ritenuto dal Tribunale], dagli atti dicausa e dal tenore delle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice si evincechiaramente che entrambi i testi quando è avvenuta l’interruzione dellafornitura erano sui luoghi di causa e, che, nel contempo, hanno avuto mododi accertare che il frigorifero, il congelatore e il computer non funzionavanopiù".N.R.G.: 21892/23Pubblica udienza del 1° aprile 2026 Numero registro generale 21892/2023Numero sezionale 1195/2026Numero di raccolta generale 16181/2026Data pubblicazione 25/05/2026Sostiene che dal “tenore letterario” (sic) delle dichiarazioni testimoniali sisarebbe dovuta trarre la prova del nesso di causalità tra interruzione dellafornitura e danno.2.1. Il motivo è inammissibile in quanto investe il giudizio di valutazione edinterpretazione della prova testimoniale, riservato al giudice di merito edinsindacabile in questa sede.Anche in questo caso sembra quasi superfluo dover ricordare che non èconsentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore ediversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevandoche quelle prove potessero essere valutate anche in modo differenterispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez. L,Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n.13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv.596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L,Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n.27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv.589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L,Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenzan. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio inesame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e lainterpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parteè incensurabile in Cassazione”).3. Il terzo motivo.Col terzo motivo - a prescindere dalla sua non pertinente intitolazione - lasentenza d’appello è censurata nella parte in cui ha condannatodirettamente l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dellesomme ricevute, a titolo di spese di soccombenza, dalla [OSCURATO:SOCIETA] inesecuzione della sentenza di primo grado.Numero registro generale 21892/2023N.R.G.: 21892/23Pubblica udienza del 1° aprile 2026 Numero sezionale 1195/2026Numero di raccolta generale 16181/2026Data pubblicazione 25/05/2026Il difensore della ricorrente deduce che non lui, ma quest’ultima erapassivamente legittimata rispetto alla pretesa restitutoria vantata dalla [OSCURATO:SOCIETA].3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per più ragioni.In primo luogo, il ricorso risulta proposto dalla sola [OSCURATO:PERSONA] in proprio,non anche dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (cfr. l’epigrafe del ricorso). Econdannata alla restituzione delle spese di lite, in luogo del proprio avvocatoche le ha incassate.3.2. In secondo luogo il motivo è inammissibile per il palese conflitto diinteressi (rilevante anche deontologicamente) sotteso dall’allegazione concui il difensore di una parte ricorrente per cassazione sostenga che il proprioassistito debba essere condannato al pagamento di una somma di denaro,al posto del difensore stesso.3.3. In terzo luogo - ma lo si rileva solo ad abundantiam - il motivo ècomunque infondato. Infatti nel caso di riforma in appello della sentenza diprimo grado, che abbia condannato la parte soccombente alla rifusione dellespese in favore direttamente del difensore della parte vittoriosa, il soggettotenuto alla restituzione di tali somme è il difensore distrattario, non la parte(ex permultis, Cass. Sez. 3, 04/04/2013, n. 8215; Sez. L, Sentenza n. 1526del 27/01/2016).4. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dellaricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate neldispositivo. P.Q.Mla Corte di cassazione:(-) dichiara inammissibile il ricorso;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella sommaN.R.G.: 21892/23Pubblica udienza del 1° aprile 2026 Numero registro generale 21892/2023Numero sezionale 1195/2026Numero di raccolta generale 16181/2026Data pubblicazione 25/05/2026di euro 878, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e speseforfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 1° aprile 2026.Il consigliere estensore Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 16181/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris