CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 06997/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 10/05/2022 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi GIORDANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso il 10 maggio 2022 la Corte di appello di Napoli confermava il decreto con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] una misura di prevenzione personale e ordinato la confisca di una serie di beni. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento del decreto per violazione di legge (art. 24, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), in quanto il Tribunale non ha depositato il decreto che ha pronunciato la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. La Corte territoriale ha disatteso il motivo con il quale la difesa aveva chiesto la declaratoria d'inefficacia del sequestro e della confisca, computando erroneamente nel calcolo dei periodi di sospensione del termine quello intercorrente dall'8 aprile 2020 al 15 luglio 2020 (novantotto giorni), non considerando il quale il decreto sarebbe stato emesso tardivamente. Detto periodo, infatti, non va calcolato in ragione della sentenza n. 140 del 2021 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato perché proposto con un motivo infondato, in quanto il decreto di confisca è stato depositato dal Tribunale entro il termine di un anno e sei mesi previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 2. Detto comma prevede che, ai fini del computo del suddetto termine, si tenga conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. L'art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, per quanto attiene ai processi penali, ha disposto in via generale e obbligatoria, salvo alcune eccezioni, il rinvio di ufficio delle udienze a data successiva al 15 aprile 2020 e la sospensione dei «termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali» dal 9 marzo al 15 aprile 2020. Su tali disposizioni è, poi, intervenuto l'art. 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40, che ha stabilito che il termine del 15 aprile 2020, previsto dai suddetti commi, fosse prorogato all'il_ maggio 2020. L'art. 83, comma 4, ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione e di quelli di durata massima delle misure cautelari personali che, per effetto della ricordata proroga, ha operato dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020, per sessantaquattro giorni, come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432-02) e dal giudice delle leggi nella sentenza n. 140 del 2021, citata dal ricorrente. Alla luce di questa ultima pronuncia erroneamente i giudici di merito hanno considerato il termine previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 sospeso per novantotto giorni (dall'8 aprile 2020 al 15 luglio 2020), ma nello stesso tempo non vi è dubbio - come osservato anche dal Procuratore generale nella requisitoria scritta - che detto termine sia stato sospeso per sessantaquattro giorni (dal 9 marzo 2020 all'il. maggio 2020), periodo durante il quale il procedimento di prevenzione era in corso. Ne consegue che ai 259 giorni di sospensione per le cause indicate nel decreto impugnato (il cui computo non è contestato) vanno sommati 64 (e non 98) giorni, per un totale di 323 giorni, da aggiungere alla data (18 ottobre 2020) nella quale sarebbe spirato il termine massimo di un anno e sei mesi. Pertanto, il termine finale, considerati i periodi di sospensione, va individuato nel 6 settembre 2021, successivo al giorno (17 agosto 2021) in cui fu depositato il decreto che ha disposto la confisca. 3. Al rigetto della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del