CassazionedecretoSezione 5Decisione del 30 giugno 2025
Cassazione n. 34813/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14875/2025 R.G. promosso d’Ufficio con decreto presidenziale del 15/07/2025 nel procedimento tra le parti [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 16. -giàricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex legerappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso cui domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 -giàcontroricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA -già intimato- relativamente all’ordinanza dellaCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 17637/2025 depositata il 30/06/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. PREMESSO Che con la pronuncia indicata in epigrafe, questa Corte - decidendo sul ricorso-per mero errore materiale ha omesso di indicarela distrazione delle spese a favore dell’[OSCURATO:PERSONA], qualificatosi antistatario; P.Q.M La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 17637/2025, pubblicata il 30/06/2025, sia sostituito dal seguente così corretto: “dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], per effetto del provvedimento di autotutela emesso dall’Agenzia delle Entrate. Compensa le spese di lite dei gradi di merito del giudizio e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità e le liquida in complessivi €. 1.400,00 per onorari , €.200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15%, ed accessori come per legge , con distrazione a favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], qualificatosi antistatario. Così deciso in Roma, il 20.6.2025. [OSCURATO:PERSONA]”. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288,secondo comma, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma quinto del codice di procedura civile. Così deciso in Roma, ne